CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18872-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 121, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso il decretocron. 566/2024, rep. 614/202 4 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositatoil 08/02/2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata dichiarata inammissibile la sua domanda di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, svoltosi davanti al Tribunale di Benevento. L’opponente aveva lamentato che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che al ricorso non fosse stata allegata un duplicato informatico o una copia informatica di una valida procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c.: quest’ultima infatti, redatta su foglio non materialmente congiunto al ricorso, non era riferibile con certezza al procedimento di equa riparazione. Nella resistenza del Ministero della Giustizia, la Corte distrettuale ha evidenziato che nella prima fase del giudizio l’odierno ricorrente era stato invitato, con decreto del 1.9.2023, comunicato via pec il 4.9.2023, a produrre idonea procura nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, e che aveva depositato la procura, datata 4.3.2023, soltanto il 18.9.2023, a termine ormai scaduto. Ha poi dato atto che il giudizio di opposizione, pur avendo natura pienamente devolutiva, consente l’acquisizione, a cura della parte istante, dei documenti prodotti nella prima fase del giudizio di equa riparazione, ma non anche di produrre una procura non allegata in detta prima fase. Infine, ha evidenziato che la procura allegata al ricorso in opposizione, pur valida per la stessa, non poteva sanare il difetto originario di ius postulandi dipendente dalla mancata produzione di analogo atto di conferimento del mandato nella precedente fase giudiziale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria di costituzione. In prossimità dell’adunanza camerale, l a parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 125 c.p.c., 3 e 5 ter della legge n. 89 del 2001, 18 del D.M. n. 44 del 2011 e 6 della Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non valida la procura depositata unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione. Con il secondo motivo, invece, si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 182 c.p.c., 3 e 5 ter della legge n. 89 del 2001 e 6 della Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto non consentita la sanatoria del difetto originario di procura per la prima fase del giudizio, in presenza di valida la procura depositata unitamente al ricorso in opposizione contro il decreto di inammissibilità della domanda. Con il terzo motivo, inoltre, contesta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte partenopea non si sarebbe pronunciata sulla domanda di indennizzo per irragionevole durata del giudizio presupposto. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello ha evidenziato che il primo giudice, non avendo rinvenuto nel fascicolo una procura speciale riferibile con certezza al ricorso di equa riparazione, aveva formalmente invitato la parte istante, con apposito decreto ritualmente comunicato dalla cancelleria, a regolarizzare detta carenza, mediante produzione in un termine perentorio della procura mancante. Ha poi ravvisato la mancata produzione, nella prima fase del giudizio di equa riparazione, di una valida procura mediante deposito di un originale informatico o di una copia informatica del documento contenente il conferimento del mandato difensivo. Ha quindi ritenuto che la carenza rilevata dal primo giudice, non sanata tempestivamente, non potesse essere sanata dalla successiva produzione, nella fase di opposizione, di nuova procura, i cui effetti non potevano estendersi alla precedente fase, conclusasi con provvedimento di inammissibilità della richiesta di equo indennizzo. Va rilevato, in merito al problema della irregolarità e/o carenza della procura, che l’insegnamento di questa Corte è nel senso che l’art.182 c.p.c., che consente la sanatoria della procura, ove essa sia stata conferita in modalità non conformi alla previsione normativa, non si estende all’ipotesi in cui essa manchi del tutto o sia inesistente. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che“L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti dellaprocura alla lite” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022, Rv.666508). Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di merito non ha considerato due elementi fondamentali, ovverosia: - da un lato, che il giudizio di equa riparazione non presuppone alcuna procura speciale, come ribadito da Cass. Sez. 6 - 2, Sentenzan. 5465 del 03/03/2017, Rv. 643125, secondo cui “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove la domanda sia proposta successivamente alle modifiche alla l. n. 89 del 2001 introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non occorre che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, atteso che il nuovo testo della cd. legge Pinto non impone più tale requisito, diversamente da quanto prevedeva l’originario art. 3, comma 2, del quale è stato riprodotto, nei novellati artt. 3, comma 1 e 5-ter, comma 2, solo il richiamo all’art. 125 c.p.c..”; nonché, conf . , Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11385 del 29/04/2024,non massimata, pagg. 5 e s.) ; - e, dall’altro lato, che la procura rilasciata dall’odierno ricorrente al proprio legale non presentava, in sé, alcuna caren za o incertezza circa il conferimento dello ius postulandi, ma era stata semplicemente depositata senza il corredo delle cd. attestazioni di conformità all’originale previste dalle regole che sovraintendono al processo telematico. Con riferimento a tale secondo profilo, in particolare, la Corte partenopea avrebbe dovuto fare riferimento al principio affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597, secondo cui il mancato deposito delle attestazioni di conformità del difensore, previste dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, ai fini della dimostrazione della conformità della copia depositata in forma telematica al suo originale, non implica ex seun effetto abortivo della domanda, in mancanza di specifica contestazione della parte avversa, essendo comunque consentito il deposito delle predette attestazioni sino alla decisione della causa. Nel caso di specie, la parte aveva prodotto, nel giudizio di opposizione, una procura munita delle attestazioni di conformità, in questo modo superando la mancata produzione di queste ultime nella precedente fase monitoria, anche in considerazione della natura unitaria del giudizio di equa riparazione, a più riprese affermata da questa Corte (cfr., sul punto, ex multis , Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23630 del 03/09/2024 , Rv. 672182 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29765del 12/10/2022 , Rv. 665969 ). Ne consegue l’eccessivo rigore della soluzione adottata dalla Corte di Appello, che richiama erroneamente la disposizione di cui all’art. 182 c.p.c., non applicabile in realtà al caso di specie, atteso che detta norma presuppone un difetto intrinseco dellaprocura, che nella fattispecie non sussisteva, posto che erano solo mancanti, negli atti del giudizio, le attestazioni di conformità della copia depositata in via informatica al suo originale. Detto rigore, peraltro, non si giustifica neppure alla luce della richiamata natura unitaria del giudizio di equa riparazione, nel cui ambito la domanda viene delibata nella fase di opposizione: la certificata presenza di una valida procura, munita delle prescritte attestazioni di conformità all’originale, in detta fase, avrebbe dovuto quindi essere ritenuta sufficiente a consentire l’esame nel merito della domanda stessa, anche in considerazione del fatto –non secondario– che i cd. esiti abortivi del giudizio devono costituire, in ottica C.E.D.U., ipotesi eccezionalie residuali. In definitiva, il ricorso va accoltoe il provvedimento impugnato va quindi cassato. La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, all