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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 37282/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10063/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Emanuela nel giudizio iscritto al n. 11750/2020 R.G. di questa Corte; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore; - intimate - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 11460 del 2022, depositata in data 08/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Manuela nel giudizio iscritto al n. 11750/2020 R.G. di questa Corte conclusosi con l'ordinanza sopra indicata, propone istanza di correzione di errore materiale della predetta ordinanza che, nel regolamentare le spese processuali in favore della propria assistita, risultata vittoriosa, aveva omesso di distrarle in favore di esso difensore che ne aveva fatto espressa istanza.

Va premesso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a depositare l'istanza di correzione di errore materiale presso la Cancelleria di questa Corte omettendo, però, di provvedere alla notifica della stessa alle controparti e di allegare copia autentica del provvedimento da correggere.

L'istanza va comunque esaminata alla stregua del principio secondo cui «Il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio» (Cass. n. 17565 del 2022), e, proprio perché avente natura officiosa, diventa irrilevante la mancata allegazione all'istanza di copia autentica del provvedimento da correggere.

Ciò precisato, rileva il Collegio che in effetti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. aveva chiesto, nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in quel giudizio, la distrazione in suo favore delle spese processuali.

Pertanto, deve disporsi che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M. dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 11460/22, depositata in data 08/04/2022, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge».

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10063/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Emanuela nel giudizio iscritto al n. 11750/2020 R.G. di questa Corte; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore; - intimate - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 11460 del 2022, depositata in data 08/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Manuela nel giudizio iscritto al n. 11750/2020 R.G. di questa Corte conclusosi con l'ordinanza sopra indicata, propone istanza di correzione di errore materiale della predetta ordinanza che, nel regolamentare le spese processuali in favore della propria assistita, risultata vittoriosa, aveva omesso di distrarle in favore di esso difensore che ne aveva fatto espressa istanza. Va premesso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a depositare l'istanza di correzione di errore materiale presso la Cancelleria di questa Corte omettendo, però, di provvedere alla notifica della stessa alle controparti e di allegare copia autentica del provvedimento da correggere. L'istanza va comunque esaminata alla stregua del principio secondo cui «Il mero deposito dell'istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un "tertium genus" di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391 bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l'iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all'integrazione del contraddittorio» (Cass. n. 17565 del 2022), e, proprio perché avente natura officiosa, diventa irrilevante la mancata allegazione all'istanza di copia autentica del provvedimento da correggere. Ciò precisato, rileva il Collegio che in effetti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. aveva chiesto, nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in quel giudizio, la distrazione in suo favore delle spese processuali. Pertanto, deve disporsi che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 11460/22, depositata in data 08/04/2022, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta or
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