Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 32990/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

9 ORDINANZA sul ricorso 27211/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] IV 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] 84 ; -controricorrente - 2ege avverso la sentenza n. 2002/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons.

Lina [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere creditore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per una somma pari ad 62.033,18 C, oltre oneri accessori e spese di registrazione, a titolo di compensi professionali, maturati nel periodo dal 2009 al 2011 per l'attività di domiciliazione svolta in relazione a diversi giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Salerno e che, per tale credito, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 838 dei 22 marzo 2015, si rivolgeva al Tribunale di Roma per sentir dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in data 16 gennaio 2012 a rogito del [OSCURATO:PERSONA], rep. 106333, racc. 8576, trascritto ai RR.

II dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] 1, ai nn. 6489/4915 il 18 gennaio 2012, costituito dai coniugi avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale il Campolo aveva fatto confluire nel detto fondo patrimoniale la sua quota di proprietà, pari al 50%, di un immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, nonché dell'atto di donazione, a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre 2013, rep. 92386, racc. 14151, trascritto ai RR.

II dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] 1, ai nn. 9579/70769, il 7 ottobre 2013, con cui aveva trasferito la sua quota di proprietà dell'immobile suindicato alla moglie.

2. Si costituivano i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiedevano il rigetto del ricorso ed eccepivano preliminarmente che l'obbligo relativo al pagamento dei compensi professionali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] gravava, solidalmente, sull'assistita Provincia di Salerno e sulla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù della polizza sulla responsabilità civile sottoscritta dall'ente medesimo.

I convenuti eccepivano, altresì, l'intervenuta rinuncia al credito per fatti concludenti, da parte del professionista, il quale non aveva fornito alcun riscontro all'offerta di pagamento dei compensi, inoltratagli dalla Compagnia di assicurazione il 28 novembre 2012.

3. Il Tribunale di Roma, Sez.

VIII civile, con ordinanza pubblicata il 18 novembre 2015, rilevata la sussistenza dell'eventus damni, accoglieva il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarava inefficaci e revocava gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di donazione, posti in essere dai coniugi, nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. I soccombenti proponevano appello avverso la sentenza, ribadendo l'inesistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento del ricorso ex art. 702 bis, c.p.c..

Altresì, lamentavano l'omessa pronuncia in relazione all'eccepita impignorabilità della quota conferita nel fondo patrimoniale, a norma dell'art. 170 c.c., e contestavano la sentenza sia con riferimento all'errata ricostruzione del fatto relativo all'obbligo diretto della compagnia di assicurazione di provvedere al pagamento del compenso per l'attività di domiciliazione, sia all'errata applicazione dell'art. 2901 c.c..

Nella ricostruzione degli appellanti, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, tra il Campolo e il Trezza sussisteva un accordo in base al quale le competenze professionali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state liquidate dalla [OSCURATO:PERSONA].

I coniugi Campolo censuravano, altresì, la violazione dell'art. 30 del Codice deontologico forense e la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della rinuncia al credito per fatti concludenti.

Segnalavano che la garanzia dell'adempimento era assicurata da un altro immobile, libero da pesi e lamentavano l'assenza della scientia damni .

5. Si costituiva l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva oltre al rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c..

6. La Corte d'Appello, con la sentenza n. 2002 del 21 marzo 2019, ex art.281 sexies c.p.c., rigettava l'appello dei signori Campolo e Gamboni.

Precisava, quanto alla scelta del rito sommario, che la scelta del rito fosse una prerogativa processuale delle parti, giustificata dalla maggiore speditezza nella trattazione, mentre il mutamento del medesimo rientrava tra le facoltà discrezionali del giudice, il quale nel caso di specie, stante la natura documentale della controversia, non aveva ritenuto necessario mutare il rito ritenendo possibile decidere sulla base degli atti.

7. Accertava l'esistenza del credito del Trezza, portato da un decreto ingiuntivo, e con riferimento al motivo relativo al pagamento diretto dei compensi per la domiciliazione da parte dei clienti del Campolo, ovvero della Provincia e della [OSCURATO:PERSONA], la Corte adita accertava che l'incarico professionale al Trezza era stato conferito dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA], e rilevava l'inesistenza di rapporti professionali diretti tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e le clienti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per cui riteneva che il Trezza correttamente avesse richiesto il pagamento al Campolo, unico soggetto obbligato nei suoi confronti.

8. La Corte territoriale respingeva l'impugnazione ritenendo provato l'eventus damni, pur avendo tenuto conto dell'immobile acquistato dal Campolo dopo la costituzione del fondo, in ragione del trasferimento del diritto di usufrutto su di esso ad una terza persona, e la scientia damni, in ragione della anteriorità del credito verso il Trezza rispetto al compimento degli atti dispositivi.

Condannava gli appellanti alla refusione delle spese del grado di giudizio e agli oneri di legge, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96, co. 1 c.p.c., in favore dell'appellato, nella misura di euro 13.000,00.

9. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi.

10. Resiste con controricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

11. La causa è stata avviata alla trattazione in Camera di Consiglio all'udienza dell'8 giugno 2022.

12. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Procuratore generale non ha fatto pervenire conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

13. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la "violazione dell'art.116 co. 1 c.p.c. in relazione all'art. art. 360, n. 4 c.p.c. per omesso, diligente e prudente, apprezzamento delle risultanze probatorie".

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. per motivazione apparente e perplessa (incomprensibile) sul punto dei criteri di valutazione delle prove".

In particolare, con i primi due motivi, trattati congiuntamente, i ricorrenti censurano il malgoverno da parte della Corte territoriale del materiale probatorio, avendo disatteso la decisiva circostanza che anche dopo la costituzione del fondo il Campolo, fino al giugno 2012, fosse titolare di un diritto reale sul bene immobile ivi conferito in quanto nudo proprietario e successivamente, fino ad ottobre 2016, pieno proprietario di altri immobili, il cui valore sarebbe stato sufficiente a garantire il credito vantato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti censurano, altresì, la motivazione che ritengono apparente, laddove non consente l'individuazione della ratio e del percorso decisionale seguito dalla Corte territoriale in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria.

14. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la "violazione dell'art.96 primo comma c.p.c. (responsabilità aggravata) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. motivazione apparente", per avere la decisione impugnata condannato i ricorrenti al pagamento della somma di C 13.000 per lite temeraria, avendo gli appellanti riproposto in appello argomentazioni già dichiarate inconsistenti ed infondate dal Tribunale, omettendo di valutare i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c. per la configurabilità della responsabilità aggravata anche in termini di malafede e colpa grave.

15. Con il quarto motivo i ricorrenti, infine, lamentano la "violazione del D.M. n. 55/2014 (Tariffe professionali forensi) in relazione all'art. art. 360 n. 3 c.p.c." per non avere la Corte d'Appello tenuto in considerazione sia l'effettivo valore della controversia sia la specificità del rito prescelto, privo della fase istruttoria/trattazione.

I primi due motivi sono inammissibili, in quanto in effetti non denunciano precise violazioni di legge ma contrappongono la propria valutazione dei fatti alla ricostruzione in fatto e alla valutazione delle circostanze fattuali effettuata dalla corte d'appello.

Il terzo motivo, invece, è fondato e va accolto.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, e la corte d'appello ha accolto la domanda nella misura non indifferente di euro 13.000,00, la condanna degli appellanti per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 primo comma c.p.c., che necessita dell'accertamento di un comportamento processuale, nell'agire o nel resistere in giudizio, connotato da i/ i malafede o colpa grave.

Diversamente dall'ipotesi di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., la più grave ipotesi disciplinata dal primo comma richiede una verifica e un accertamento sull'esistenza di un elemento soggettivo, che integri quanto meno il presupposto della colpa grave.

La corte d'appello identifica il presupposto col fatto stesso di resistere in giudizio, ed indica la colpa dell'appellante nel fatto che si limiti a riproporre le tesi già proposte in primo grado, inconsistenti e già dichiarate infondate, agganciando il quantum alla misura delle spese di lite liquidate in appello.

Mentre l'ipotesi di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., che configura una sanzione, irrogabile anche d'ufficio, avverso l'abuso del processo, è ancorata semplicemente all'aver inutilmente sollecitato lo svolgimento di attività processuale, utilizzando i mezzi di azione o di impugnazione disponibili pur in mancanza di ragionevoli possibilità di accoglimento, la più grave ipotesi di responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1, irrogabile solo ad istanza di parte, richiede in capo a chi ne chiede l'emissione la prova che la controparte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in relazione esclusivamente ad atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, non riconducibile alla mera allegazione di aver proposto una impugnazione avente scarse possibilità di accoglimento.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di precisare che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (Cass. n. 4136 del 2018).Il quarto motivo è infondato, perché il procedimento sommario non è privo della fase di trattazione, essendo prevista solo una modalità particolare e nella maggior parte dei casi più rapida di essa, sulla base dell'esame dei documenti, che potrà portare ad una eventuale liquidazione delle spese della fase in misura più contenuta, in considerazione della maggiore speditezza della trattazione, ma non certo alla soppressione della fase, tant'è che nel d.m. n. 55 del 2014, recante la tabella dei parametri forensi, i compensi per i giudizi di cognizione ordinaria o sommaria dinanzi al tribunale sono riepilogati insieme, in un unico quadro, e suddivisi nelle quattro fasi, di studio, introduttiva, di trattazione e\o istruzione e decisoria.

I motivi n.1,2 e 4 sono pertanto rigettati.

Il terzo motivo è accolto, la sentenza impugnata cassata in relazione e la causa può essere decisa nel merito su questo punto, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, con il rigetto della domanda ex art. 96 primo comma c.p.c., non essendo stata fornita la prova dei presupposti per il suo accoglimento.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di cassazione sono compensate al 50%.

Inkorso per cassazione è-stato proposto in tempo posteriore al 3 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma de _ omma_l_bis. dell' art. i 3„-comm-a--1-~-AsteLd 15 del 2002 P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi 1,2 e 4, accoglie il terzo motivo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda ex art. 96 primo comma c.p.c.

Compensa le spese di lite al 50%, pone il residuo 50% a carico dei ricorrenti e le liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. fl5V-atto della sus—sigtenza dei presupposti perinTéT-§-aiti-énto da parte della parte ricorrente di un ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 27211/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] IV 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] 84 ; -controricorrente - 2ege avverso la sentenza n. 2002/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere creditore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per una somma pari ad 62.033,18 C, oltre oneri accessori e spese di registrazione, a titolo di compensi professionali, maturati nel periodo dal 2009 al 2011 per l'attività di domiciliazione svolta in relazione a diversi giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Salerno e che, per tale credito, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 838 dei 22 marzo 2015, si rivolgeva al Tribunale di Roma per sentir dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in data 16 gennaio 2012 a rogito del [OSCURATO:PERSONA], rep. 106333, racc. 8576, trascritto ai RR. II dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] 1, ai nn. 6489/4915 il 18 gennaio 2012, costituito dai coniugi avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale il Campolo aveva fatto confluire nel detto fondo patrimoniale la sua quota di proprietà, pari al 50%, di un immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, nonché dell'atto di donazione, a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre 2013, rep. 92386, racc. 14151, trascritto ai RR. II dell'Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] 1, ai nn. 9579/70769, il 7 ottobre 2013, con cui aveva trasferito la sua quota di proprietà dell'immobile suindicato alla moglie. 2. Si costituivano i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiedevano il rigetto del ricorso ed eccepivano preliminarmente che l'obbligo relativo al pagamento dei compensi professionali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] gravava, solidalmente, sull'assistita Provincia di Salerno e sulla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù della polizza sulla responsabilità civile sottoscritta dall'ente medesimo. I convenuti eccepivano, altresì, l'intervenuta rinuncia al credito per fatti concludenti, da parte del professionista, il quale non aveva fornito alcun riscontro all'offerta di pagamento dei compensi, inoltratagli dalla Compagnia di assicurazione il 28 novembre 2012. 3. Il Tribunale di Roma, Sez. VIII civile, con ordinanza pubblicata il 18 novembre 2015, rilevata la sussistenza dell'eventus damni, accoglieva il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dichiarava inefficaci e revocava gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di donazione, posti in essere dai coniugi, nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. I soccombenti proponevano appello avverso la sentenza, ribadendo l'inesistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento del ricorso ex art. 702 bis, c.p.c.. Altresì, lamentavano l'omessa pronuncia in relazione all'eccepita impignorabilità della quota conferita nel fondo patrimoniale, a norma dell'art. 170 c.c., e contestavano la sentenza sia con riferimento all'errata ricostruzione del fatto relativo all'obbligo diretto della compagnia di assicurazione di provvedere al pagamento del compenso per l'attività di domiciliazione, sia all'errata applicazione dell'art. 2901 c.c.. Nella ricostruzione degli appellanti, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, tra il Campolo e il Trezza sussisteva un accordo in base al quale le competenze professionali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state liquidate dalla [OSCURATO:PERSONA]. I coniugi Campolo censuravano, altresì, la violazione dell'art. 30 del Codice deontologico forense e la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della rinuncia al credito per fatti concludenti. Segnalavano che la garanzia dell'adempimento era assicurata da un altro immobile, libero da pesi e lamentavano l'assenza della scientia damni . 5. Si costituiva l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva oltre al rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c.. 6. La Corte d'Appello, con la sentenza n. 2002 del 21 marzo 2019, ex art.281 sexies c.p.c., rigettava l'appello dei signori Campolo e Gamboni. Precisava, quanto alla scelta del rito sommario, che la scelta del rito fosse una prerogativa processuale delle parti, giustificata dalla maggiore speditezza nella trattazione, mentre il mutamento del medesimo rientrava tra le facoltà discrezionali del giudice, il quale nel caso di specie, stante la natura documentale della controversia, non aveva ritenuto necessario mutare il rito ritenendo possibile decidere sulla base degli atti. 7. Accertava l'esistenza del credito del Trezza, portato da un decreto ingiuntivo, e con riferimento al motivo relativo al pagamento diretto dei compensi per la domiciliazione da parte dei clienti del Campolo, ovvero della Provincia e della [OSCURATO:PERSONA], la Corte adita accertava che l'incarico professionale al Trezza era stato conferito dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA], e rilevava l'inesistenza di rapporti professionali diretti tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e le clienti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per cui riteneva che il Trezza correttamente avesse richiesto il pagamento al Campolo, unico soggetto obbligato nei suoi confronti. 8. La Corte territoriale respingeva l'impugnazione ritenendo provato l'eventus damni, pur avendo tenuto conto dell'immobile acquistato dal Campolo dopo la costituzione del fondo, in ragione del trasferimento del diritto di usufrutto su di esso ad una terza persona, e la scientia damni, in ragione della anteriorità del credito verso il Trezza rispetto al compimento degli atti dispositivi. Condannava gli appellanti alla refusione delle spese del grado di giudizio e agli oneri di legge, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art.96, co. 1 c.p.c., in favore dell'appellato, nella misura di euro 13.000,00. 9. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi. 10. Resiste con controricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 11. La causa è stata avviata alla trattazione in Camera di Consiglio all'udienza dell'8 giugno 2022. 12. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore generale non ha fatto pervenire conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 13. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la "violazione dell'art.116 co. 1 c.p.c. in relazione all'art. art. 360, n. 4 c.p.c. per omesso, diligente e prudente, apprezzamento delle risultanze probatorie". Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. per motivazione apparente e perplessa (incomprensibile) sul punto dei criteri di valutazione delle prove". In particolare, con i primi due motivi, trattati congiuntamente, i ricorrenti censurano il malgoverno da parte della Corte territoriale del materiale probatorio, avendo disatteso la decisiva circostanza che anche dopo la costituzione del fondo il Campolo, fino al giugno 2012, fosse titolare di un diritto reale sul bene immobile ivi conferito in quanto nudo proprietario e successivamente, fino ad ottobre 2016, pieno proprietario di altri immobili, il cui valore sarebbe stato sufficiente a garantire il credito vantato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti censurano, altresì, la motivazione che ritengono apparente, laddove non consente l'individuazione della ratio e del percorso decisionale seguito dalla Corte territoriale in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria. 14. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la "violazione dell'art.96 primo comma c.p.c. (responsabilità aggravata) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. motivazione apparente", per avere la decisione impugnata condannato i ricorrenti al pagamento della somma di C 13.000 per lite temeraria, avendo gli appellanti riproposto in appello argomentazioni già dichiarate inconsistenti ed infondate dal Tribunale, omettendo di valutare i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c. per la configurabilità della responsabilità aggravata anche in termini di malafede e colpa grave. 15. Con il quarto motivo i ricorrenti, infine, lamentano la "violazione del D.M. n. 55/2014 (Tariffe professionali forensi) in relazione all'art. art. 360 n. 3 c.p.c." per non avere la Corte d'Appello tenuto in considerazione sia l'effettivo valore della controversia sia la specificità del rito prescelto, privo della fase istruttoria/trattazione. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto in effetti non denunciano precise violazioni di legge ma contrappongono la propria valutazione dei fatti alla ricostruzione in fatto e alla valutazione delle circostanze fattuali effettuata dalla corte d'appello. Il terzo motivo, invece, è fondato e va accolto. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, e la corte d'appello ha accolto la domanda nella misura non indifferente di euro 13.000,00, la condanna degli appellanti per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 primo comma c.p.c., che necessita dell'accertamento di un comportamento processuale, nell'agire o nel resistere in giudizio, connotato da i/ i malafede o colpa grave. Diversamente dall'ipotesi di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., la più grave ipotesi disciplinata dal primo comma richiede una verifica e un accertamento sull'esistenza di un elemento soggettivo, che integri quanto meno il presupposto della colpa grave. La corte d'appello identifica il presupposto col fatto stesso di resistere in giudizio, ed indica la colpa dell'appellante nel fatto che si limiti a riproporre le tesi già proposte in primo grado, inconsistenti e già dichiarate infondate, agganciando il quantum alla misura delle spese di lite liquidate in appello. Mentre l'ipotesi di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., che configura una sanzione, irrogabile anche d'ufficio, avverso l'abuso del processo, è ancorata semplicemente all'aver inutilmente sollecitato lo svolgimento di attività processuale, utilizzando i mezzi di azione o di impugnazione disponibili pur in mancanza di ragionevoli possibilità di accoglimento, la più grave ipotesi di responsabilità processuale aggravata di cui al comma 1, irrogabile solo ad istanza di parte, richiede in capo a chi ne chiede l'emissione la prova che la controparte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in relazione esclusivamente ad atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, non riconducibile alla mera allegazione di aver proposto una impugnazione avente scarse possibilità di accoglimento. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di precisare che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (Cass. n. 4136 del 2018).Il quarto motivo è infondato, perché il procedimento sommario non è privo della fase di trattazione, essendo prevista solo una modalità particolare e nella maggior parte dei casi più rapida di essa, sulla base dell'esame dei documenti, che potrà portare ad una eventuale liquidazione delle spese della fase in misura più contenuta, in considerazione della maggiore speditezza della trattazione, ma non certo alla soppressione della fase, tant'è che nel d.m. n. 55 del 2014, recante la tabella dei parametri forensi, i compensi per i giudizi di cognizione ordinaria o sommaria dinanzi al tribunale sono riepilogati insieme, in un unico quadro, e suddivisi nelle quattro fasi, di studio, introduttiva, di trattazione e\o istruzione e decisoria. I motivi n.1,2 e 4 sono pertanto rigettati. Il terzo motivo è accolto, la sentenza impugnata cassata in relazione e la causa può essere decisa nel merito su questo punto, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, con il rigetto della domanda ex art. 96 primo comma c.p.c., non essendo stata fornita la prova dei presupposti per il suo accoglimento. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di cassazione sono compensate al 50%. Inkorso per cassazione è-stato proposto in tempo posteriore al 3 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma de _ omma_l_bis. dell' art. i 3„-comm-a--1-~-AsteLd 15 del 2002 P.Q.M. La Corte rigetta i motivi 1,2 e 4, accoglie il terzo motivo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda ex art. 96 primo comma c.p.c. Compensa le spese di lite al 50%, pone il residuo 50% a carico dei ricorrenti e le liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. fl5V-atto della sus—sigtenza dei presupposti perinTéT-§-aiti-énto da parte della parte ricorrente di un ult
Decreto Cassazione n. 32990/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris