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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 04686/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24298/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 211/2018 depositata i l 31/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 24298/18 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 31.1.2018n. 211, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva respinto il ricorso promoss o da quest’ultima, cittadina marocchina, volto a chiedere l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps consistente nella negazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 della legge n. 190 del 2014 con richiesta di ordinare all’Istituto previdenziale di riconoscere il diritto al predetto assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato come l’obbligo della p.a. di disapplicare la legge nazionale quando non sia conforme alla normativa europea sussiste quando la direttiva comunitaria è direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento nazionale, avendo un contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato (direttiva cd. self executing).

Ad avviso della Corte del merito, l’art. 12 dir. n. 2011/98/UE (che vieta le discriminazioni nei confronti dei cittadini extracomunitari) ha un contenuto normativo tutt’altro che chiaro, preciso e dettagliato, in quanto il concetto ampio e generico di “sicurezza sociale” – che non è definito dalla direttiva stessae non è coincidente con il concetto di “assistenza” nell’ambito del quale ricade la provvidenza economica in esame – deve essere ricavato in via d’interpretazione sistematica dalla lettura combinata degli artt. 3 comma 1 lett. b) e j) e 1 lett. z), reg. n. 883/2004, i quali non risolvono in maniera chiara e precisa se l’assegno di natalità, ex art. 1 comma 125 della legge n. 190/14sia un “assegno di nascita” e perciò escluso dal novero delle prestazioni familiari cui hanno invece diritto tutti i cittadini extracomunitari ammessi per ragioni lavorative in uno Stato membro dell’UE.

Pertanto, ad avviso della Corte distrettuale, la disapplicazione della normativa nazionale, può essere consentita solo allorché il contrasto con la normativa comunitaria emerga inmodo evidente, preciso e dettagliato, circostanza non ricorrente nella specie, per cui non era esigibile dall’Inps quest’attività interpretativa di disapplicazione e non gli si potevaconseguenzialmente addebitare alcun contegno discriminatorio.

Inoltre, non avendo il richiedente introdotto un giudizio previdenziale ex artt. 442 e ss. ma il rito speciale antidiscriminatorio ex art. 28 del d.lgs. n. 150/11, non è neppure apprezzabile la sussistenza del diritto in sé al “bonus bebé”.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di cinque motiv i , illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistitocon controricorso.

Considerato che: Con il primomotivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, dell’art. 288 comma 3 TFUE, dell’art.117 Cost., per omessa disapplicazione dell’art. 1 comma 125 della legge n. 190/14 (per contrasto con il predetto art. 12), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui non comprende i titolari di permesso unico di lavoro tra gli aventi diritto all’assegno di natalità, di cui all’art. 1 comma 125 cit.

Inoltre, secondo la ricorrente, la tesi che non vi sarebbe obbligo di applicazione diretta se c’è necessità di un non agevole percorso ermeneutico non ha fondamento, perché svaluta il diritto dell’Unione e perché invece nel caso in esame i criteri interpretativi erano sufficientemente consolidati per indirizzare l’interprete in maniera assolutamente vincolante.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, dell’art. 3 lettera j e dell’art. 1 lett. z del reg. 883/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha ipotizzato che la prestazione in esame possa non rientrare tra le prestazioni familiari di cui alle norme in rubrica, per effetto della sua qualificazione come “assegno di nascita”.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 3 e 12 dir. 2011/98, dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “dubbio” che il titolo di soggiorno della ricorrente ne consentisse l’inclusione tra i destinatari 2011/98 e per violazione dell’art. 3 dir. 2011/98 e per omesso esame dei titoli di soggiorno della ricorrente.Infatti, secondo la ricostruzione della ricorrente, la stessa al momento della presentazione della domanda era titolare di un permesso per lavoro subordinato, in quanto prestava assistenza a persona anzianae che, a seguito di decesso di quest’ultima, si era trasformato in permesso in “attesa di occupazione”, ma sempre come titolo rientrante nell’ambito del “permesso unico di lavoro”.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/11 e dell’art. 44 del d.lgs. n.286/98, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non discriminatoria la condotta tenuta dall’ente previdenziale, essendo irrilevante che l’attività interpretativa che si richiedeva all’Istituto in merito alla concessione o meno dell’assegno di natalità, fosse “non agevole” e, quindi, esente da colpa soggettiva.

Con il quinto motivo di ricorso, in via subordinata, nell’ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, la ricorrente deduce la violazionedell’art. 92 c.p.c., anche alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 77 del 2018, in quanto la pronuncia della Corte d’appello di Torino si configurava come mutamento giurisprudenziale rispettoad altre alle pronunce della stessa Corte d’appello di Torino ma anche di Milano e Brescia, che avrebbe giustificato la compensazione delle spese.

Il primomotivo di ricorso è fondat o, con assorbimento dei restanti motivi .

Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “ Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenzan. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002” (Cass. n. 32606/22).

A tale orientamento nonpuò che darsi continuità anche per la presente vicenda.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorsoe assorbe i restanti motivi di ricorso.

Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24298/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 211/2018 depositata i l 31/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24298/18 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 31.1.2018n. 211, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva respinto il ricorso promoss o da quest’ultima, cittadina marocchina, volto a chiedere l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps consistente nella negazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 della legge n. 190 del 2014 con richiesta di ordinare all’Istituto previdenziale di riconoscere il diritto al predetto assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato come l’obbligo della p.a. di disapplicare la legge nazionale quando non sia conforme alla normativa europea sussiste quando la direttiva comunitaria è direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento nazionale, avendo un contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato (direttiva cd. self executing). Ad avviso della Corte del merito, l’art. 12 dir. n. 2011/98/UE (che vieta le discriminazioni nei confronti dei cittadini extracomunitari) ha un contenuto normativo tutt’altro che chiaro, preciso e dettagliato, in quanto il concetto ampio e generico di “sicurezza sociale” – che non è definito dalla direttiva stessae non è coincidente con il concetto di “assistenza” nell’ambito del quale ricade la provvidenza economica in esame – deve essere ricavato in via d’interpretazione sistematica dalla lettura combinata degli artt. 3 comma 1 lett. b) e j) e 1 lett. z), reg. n. 883/2004, i quali non risolvono in maniera chiara e precisa se l’assegno di natalità, ex art. 1 comma 125 della legge n. 190/14sia un “assegno di nascita” e perciò escluso dal novero delle prestazioni familiari cui hanno invece diritto tutti i cittadini extracomunitari ammessi per ragioni lavorative in uno Stato membro dell’UE. Pertanto, ad avviso della Corte distrettuale, la disapplicazione della normativa nazionale, può essere consentita solo allorché il contrasto con la normativa comunitaria emerga inmodo evidente, preciso e dettagliato, circostanza non ricorrente nella specie, per cui non era esigibile dall’Inps quest’attività interpretativa di disapplicazione e non gli si potevaconseguenzialmente addebitare alcun contegno discriminatorio. Inoltre, non avendo il richiedente introdotto un giudizio previdenziale ex artt. 442 e ss. ma il rito speciale antidiscriminatorio ex art. 28 del d.lgs. n. 150/11, non è neppure apprezzabile la sussistenza del diritto in sé al “bonus bebé”. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di cinque motiv i , illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistitocon controricorso. Considerato che: Con il primomotivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, dell’art. 288 comma 3 TFUE, dell’art.117 Cost., per omessa disapplicazione dell’art. 1 comma 125 della legge n. 190/14 (per contrasto con il predetto art. 12), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui non comprende i titolari di permesso unico di lavoro tra gli aventi diritto all’assegno di natalità, di cui all’art. 1 comma 125 cit. Inoltre, secondo la ricorrente, la tesi che non vi sarebbe obbligo di applicazione diretta se c’è necessità di un non agevole percorso ermeneutico non ha fondamento, perché svaluta il diritto dell’Unione e perché invece nel caso in esame i criteri interpretativi erano sufficientemente consolidati per indirizzare l’interprete in maniera assolutamente vincolante. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, dell’art. 3 lettera j e dell’art. 1 lett. z del reg. 883/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha ipotizzato che la prestazione in esame possa non rientrare tra le prestazioni familiari di cui alle norme in rubrica, per effetto della sua qualificazione come “assegno di nascita”. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 3 e 12 dir. 2011/98, dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “dubbio” che il titolo di soggiorno della ricorrente ne consentisse l’inclusione tra i destinatari 2011/98 e per violazione dell’art. 3 dir. 2011/98 e per omesso esame dei titoli di soggiorno della ricorrente.Infatti, secondo la ricostruzione della ricorrente, la stessa al momento della presentazione della domanda era titolare di un permesso per lavoro subordinato, in quanto prestava assistenza a persona anzianae che, a seguito di decesso di quest’ultima, si era trasformato in permesso in “attesa di occupazione”, ma sempre come titolo rientrante nell’ambito del “permesso unico di lavoro”. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/11 e dell’art. 44 del d.lgs. n.286/98, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non discriminatoria la condotta tenuta dall’ente previdenziale, essendo irrilevante che l’attività interpretativa che si richiedeva all’Istituto in merito alla concessione o meno dell’assegno di natalità, fosse “non agevole” e, quindi, esente da colpa soggettiva. Con il quinto motivo di ricorso, in via subordinata, nell’ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, la ricorrente deduce la violazionedell’art. 92 c.p.c., anche alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 77 del 2018, in quanto la pronuncia della Corte d’appello di Torino si configurava come mutamento giurisprudenziale rispettoad altre alle pronunce della stessa Corte d’appello di Torino ma anche di Milano e Brescia, che avrebbe giustificato la compensazione delle spese. Il primomotivo di ricorso è fondat o, con assorbimento dei restanti motivi . Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “ Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenzan. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002” (Cass. n. 32606/22). A tale orientamento nonpuò che darsi continuità anche per la presente vicenda. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorsoe assorbe i restanti motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legitti
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