CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1987
Cassazione n. 40497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1987 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che -in parziale riforma della sentenza di primo grado- ha ritenuto responsabile, ai soli fini civili, l'imputato del reato di lesioni aggravate, insistendo per l'accoglimento del ricorso con memoria depositata il 18 luglio 2022; - che primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente