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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32785/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che, qualificato il ricorso come reclamo, gli atti siano trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 6 ottobre 2021 il magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. presso la casa circondariale di Novara, avverso la sanzione dell'ammonimento inflitta dal direttore dell'istituto in data 14 luglio 2021 per aver comunicato con appartenenti a un diverso gruppo di socialità.

Il reclamo era finalizzato ad un riesame nel merito della vicenda.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e difetto di motivazione, essendo stata pronunciata l'inammissibilità senza valutare il reclamo, che aveva contestato la sussistenza del presupposto dell'azione disciplinare.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che sia qualificato il ricorso come reclamo e siano trasmessi gli atti ai Tribunale di sorveglianza di Torino. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

A norma dell'art. 69 ord. pen. è consentito il reclamo al magistrato di sorveglianza, in tema di sanzioni disciplinari diverse da quelle più gravi (isolamento durante la permanenza all'aria aperta e esclusione dall'attività in comune), limitatamente ai requisiti di legittimità del potere disciplinare, ma non anche in relazione al merito del provvedimento disciplinare.

Nel caso in esame, relativo alla sanzione dell'ammonimento, il magistrato di sorveglianza ha rilevato l'inammissibilità del reclamo, in quanto tendente, appunto, a contestare la fondatezza nel merito della decisione disciplinare.

Il ricorso articola la censura evidenziando che il reclamo aveva evidenziato l'insussistenza di illecito disciplinare, non potendo qualificare un saluto come comunicazione e quindi ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 77, comma 1 n. 16, d.P.R. n. 30/2000. m<h., ffif Il ricorso èimani es te infondato.

La prospettazione difensiva conferma che il contenuto del reclamo era finalizzato proprio a contestare, nel merito, la fondatezza della decisione disciplinare, che concerne, appunto, la sussistenza dell'illecito disciplinare, che la difesa aveva voluto contestare.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che, qualificato il ricorso come reclamo, gli atti siano trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 6 ottobre 2021 il magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. presso la casa circondariale di Novara, avverso la sanzione dell'ammonimento inflitta dal direttore dell'istituto in data 14 luglio 2021 per aver comunicato con appartenenti a un diverso gruppo di socialità. Il reclamo era finalizzato ad un riesame nel merito della vicenda. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e difetto di motivazione, essendo stata pronunciata l'inammissibilità senza valutare il reclamo, che aveva contestato la sussistenza del presupposto dell'azione disciplinare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che sia qualificato il ricorso come reclamo e siano trasmessi gli atti ai Tribunale di sorveglianza di Torino. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 69 ord. pen. è consentito il reclamo al magistrato di sorveglianza, in tema di sanzioni disciplinari diverse da quelle più gravi (isolamento durante la permanenza all'aria aperta e esclusione dall'attività in comune), limitatamente ai requisiti di legittimità del potere disciplinare, ma non anche in relazione al merito del provvedimento disciplinare. Nel caso in esame, relativo alla sanzione dell'ammonimento, il magistrato di sorveglianza ha rilevato l'inammissibilità del reclamo, in quanto tendente, appunto, a contestare la fondatezza nel merito della decisione disciplinare. Il ricorso articola la censura evidenziando che il reclamo aveva evidenziato l'insussistenza di illecito disciplinare, non potendo qualificare un saluto come comunicazione e quindi ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 77, comma 1 n. 16, d.P.R. n. 30/2000. m<h., ffif Il ricorso èimani es te infondato. La prospettazione difensiva conferma che il contenuto del reclamo era finalizzato proprio a contestare, nel merito, la fondatezza della decisione disciplinare, che concerne, appunto, la sussistenza dell'illecito disciplinare, che la difesa aveva voluto contestare. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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