CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 1973
Cassazione n. 19107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/06/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1976 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 582, 585, 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sulla valutazione delle prove dichiarative, in riferimento all"attendibilità delle persone offese, comunque riscontrate da altri testi e dai referti medici); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto o il giudizio di equivalenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; anche la determinazione della pena risulta congruamente motivata in riferimento ai richiamati criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d elle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:PERSONA]