CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6698/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (BG); -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 123/2023,depositata il 23/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I condòmini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano innanzi al Tribunale di Bergamo la delibera condominiale assunta in data 21.02.2019, muovendo contestazioni solo al punto 2 della stessa, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio consuntivo 2017/2018. Gli attori lamentavano – per quanto ancora di interesse in questa sede - la non correttezza del bilancio dell’esercizio 2017 - 2018, che riportava un disavanzo di euro481,39 nella situazione patrimoniale al 31.10.2018, nonché l’assenza dell’elenco dei fornitori o, comunque, l’indicazione di importi non corretti con riguardo a taluni di essi. 1.1. Il Tribunale adìto rigettava la domanda, evidenziando la carenza di interesse ad impugnare, riguardo all’asserito disavanzo di euro481,39, mancando un pregiudizio economico apprezzabile per gli attori che –avendo 41,03 millesimi - dall’annullamento della delibera sul punto avrebbero tratto vantaggio per meno di 20,00euro; riten eva , altresì, non provati i vizi relativi all’elenco fornitori. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, che – con la sentenza in dicata inepigrafe - rigettava il gravame ritenendo che – sebbene sussistente un interesse ad agire dei condòmini (secondo il principio espresso dalla Corte di legittimità in virtù del quale lo specifico interesse ad impugnare consiste nell’accertamento dei vizi formali da cui possono esser affetti le delibere condominiali) –non fossero stati dedotti dagli appellanti vizi della delibera idonei a giustificare la domanda di nullità (mancanza di elementi essenziali, oggetto impossibile o illecito, ovvero non ricompreso nelle competenze dell’assemblea) o di annullamento (regolare costituzione dell’assemblea, vizi formali in ordine al procedimento di convocazione). In sintesi, si legge in motivazione, i condòmini non contestano la validità dell’approvazione del bilancio, ma che il bilancio consuntivo 2017/2018, approvato al punto 2 del verbale impugnato (con astensione dei condòmini appellanti) contenevaerrori e non avevai requisiti minimi di trasparenza richiesti dall’art. 1130-bis cod. civ. Poiché, dunque, le censure mosse riguarda va no la regolare tenuta della contabilità da parte dell'amministratrice, concludeva la Corte che ciò può, semmai, giustificare un'azione di responsabilità nei suoi confronti, promuovibile anche dal singolo condòmino che si ritenga danneggiato, ma non può giustificare l'azione di annullamento della delibera che ha legittimamente approvatoil suddetto bilancio. 3. La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resta intimato il [OSCURATO:PERSONA]. A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione, i ricorrenti hanno chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 1130-biscod. civ. , 1710 e 1713 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione agli obblighi di diligenza, completezza e veridicità in sede di rendiconto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3). I ricorrenti evidenziano che,secondo la Corte d’Appello, le contestazioni sollevate in sede assembleare non integravanoi presupposti tali da determinare nullità e/o annullabilità della deliberazione condominiale, limitandosi a segnalare la mancanza di taluni vizi classici afferenti le delibere condominiali (regolare convocazione, delibera secondo le maggioranze normativamente prescritte ecc.). Di contro, a giudizio dei ricorrenti, il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono lo scopo di soddisfare l’interesse del condòmino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, così da consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Pertanto, allorché –come nel caso di specie - i condòmini non risultino informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione (Cass. civ., n. 33038/2018). 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5) cod. proc. civ. Osservano i ricorrenti che nel caso di specie, le contestazioni avanzate pongono in dubbio la regolare tenuta della contabilità. Si rileva come, sia in primo grado che in sede di appello, sia stata prospettata una ragione di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del rendiconto condominiale ex art. 1130 - bis cod. civ. che avrebbe obbligato il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, a prendere in esame il profilo oggetto di doglianza. Principio che, nel caso qui esposto, non è stato rispettato: mentre, infatti, il giudice di prime cure si è sottratto al giudizio, lamentando la mancanza di interesse degli odierni ricorrenti e non entrando nel merito del contesto delle contestazioni sollevate; la Corte d’Appello, pur accertando l’interesse dei ricorrenti, ha escluso di esaminare nello specifico le violazioni da essi contestate in merito alla redazione del bilancio approvato, sull’errato presupposto che tali contestazioni non fossero sussumibili entro l’ipotesi dei vizi della nullità della delibera condominiale. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza impugnata sotto il profilo dell’omessa pronuncia in merito all’invalidità della delibera di approvazione di un bilancio redatto non in conformità con i criteri normativi. Entrambi sono infondati per le ragioni che seguono. 3.1. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che, ai sensi dell’art. 1130-bis cod. civ. , il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono ispirati dallo scopo di realizzare l’interesse del condòmino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall’esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato (per tutte, di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025). Quindi, la prospettazione in domanda di una ragione di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del rendiconto condominiale exart. 1130- bis cod. civ.(disposizione introdotta dalle legge n. 220 del 2012 ed entrata in vigore il 18 giugno 2013), perché non composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, e in violazione del principio della correttezza e veridicità dell'informazione contabile e del principio di chiarezza, obbliga il giudice del merito, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), a prendere in esame il profilo oggetto di doglianza. 3.2. Senonché, nel caso che ci occupa gli odierni ricorrenti ribadiscono la segnalazione di talune incongruenze nei conteggi, relativi al disavanzo in bilancio di euro481,39, nonché l’assenza di un elenco analitico dei fornitori, ritenendo che tanto sia sufficiente ad ammantare di assenza di trasparenza l’intero bilancio consuntivo 2017/2018; senza , tuttavia , lamentare l’assenza di uno o più dei documenti contabili che compongono il rendiconto, ovvero la loro errata modalità di redazione, censurando in concreto l ’ adozione di criteri di redazione non trasparenti. Giova a tal proposito ricordare che «In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito»(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025). Non occorre che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l’assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore. 3.3. In definitiva, come rilevato nella proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], la rendicontazione di un disavanzo di cassa di euro 481,39 nella situazione patrimoniale (che può derivare da varie cause come arrotondamenti saldi inizialio dell'esercizio non corretti giroconti fuori gestione), come del resto un elenco di fornitori che hanno emesso le fatture saldate non completo, non costituiscono elementi tali da giustificare la cassazione della sentenza impugnata per l'assunta invalidità della delibera di approvazione del rendiconto, non traducendosi in un concreto pregiudizio per l'interesse generale alla veridicità del bilancio stesso. Come rilevato in sentenza, l'eventuale mala gestio dell'amministratore potrà, invece , essere perseguibile mediante domanda di revoca per gravi irregolarità, exart. 1229, comma 12, nn. 3, 4 e 7 cod. civ. 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza d'attività difensiva del condominio Febo. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento dell’ulterioresomma ex art. 96, comm a 4 cod. proc. civ., sempre come liquidatain dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende, v.Cass., S ez . U n . , n. 27195/2023). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4 cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 5 00,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato