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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26592/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ro Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna in primo grado pronunciata in relazione al delitto di furto aggravato; rilevato che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 581 cod. proc. pen., alla luce del fatto che i motivi di gravame erano stati articolati in maniera sufficientemente specifica; considerato che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, ma anche con quanto evidenziato nella sentenza impugnata (segnatamente laddove la Corte territoriale ha stigmatizzato l'astrattezza, ossia l'assenza di addentellati concreti alle ragioni della decisione appellata, si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ro Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna in primo grado pronunciata in relazione al delitto di furto aggravato; rilevato che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 581 cod. proc. pen., alla luce del fatto che i motivi di gravame erano stati articolati in maniera sufficientemente specifica; considerato che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, ma anche con quanto evidenziato nella sentenza impugnata (segnatamente laddove la Corte territoriale ha stigmatizzato l'astrattezza, ossia l'assenza di addentellati concreti alle ragioni della decisione appellata, si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente