CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 1962
Cassazione n. 36018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1962 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente che insiste nei motivi e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata (capo A) e danneggiamento (capo C) aggravati, assolvendolo da quest'ultimo reato, e rideterminando la pena inflitta per il restante delitto. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in relazione alla inattendibilità del testimone Blenx, che, a giudizio del ricorrente, potrebbe essere stato un correo, con la conseguenza che la sua deposizione avrebbe necessitato di riscontri ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea qualificazione del fatto di cui al capo A), da sussumersi piuttosto nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. 2.3. Con gli ultimi due motivi è attinto il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa ricorrente dell'assenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui si invocava la non menzione della condanna, nonché del vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla conferma della pena in misura superiore al minimo, senza considerare elementi positivi di valutazione del tutto ingiustificatamente obliterati dalla sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.11 primo motivo e ' manifestamente infondato - dal momento che la sentenza impugnata esclude espressamente un coinvolgimento del Blenx nei fatti, e ne ribadisce il giudizio di piena attendibilità, già espresso dal primo giudice - oltre ad attingere inammissibilmente il merito della valutazione probatoria. Giova, invero, ricordare che il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Non sono, infatti, deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 -01).1.1.Nel caso di specie, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, fondata sulle riprese del sistema di videosorveglianza presenti nelle aree aeroportuali, comprovanti la presenza dell'imputato nei luoghi in si verificarono i fatti, e sulle dichiarazioni del teste Blenx, di cui ha illustrato le ragioni della ritenuta attendibilità, e spiegato il motivo per cui risulti del tutto destituita di fondamento al tesi difensiva che tende a considerarlo come un potenziale correo. La decisione è, dunque, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 2. E' altrettanto infondato anche il secondo motivo. Non ha alcun fondamento, infatti, l'assunto difensivo finalizzato alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., risultando, piuttosto, la decisione impugnata allineata all'orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.), che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico - rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità - la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato. (Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010, Rv. 248715), tant'è che non è applicabile, né comunque potrebbe escludere il dolo specifico, la scriminante dell'esercizio di un diritto, essendo la pretesa di quest'ultimo insita nella fattispecie incriminatrice, con l'effetto che la convinzione, fondata o putativa, della sua titolarità costituisce elemento essenziale del reato. (Sez. 6 n. 6226 del 15/01/2020, Rv. 278614 - 02 - In motivazione la Corte ha precisato che, ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa, agirebbe piuttosto per rendere torto ad altri, ciò che integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso). 2.1. Nella fattispecie in esame la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. è esclusa dalla insussistenza dell'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che implica l'indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti al giudice, nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filando, in motivazione). Nel caso di specie, secondo la intangibile ricostruzione dei giudici di merito, lo scopo dell'imputato, tassista, era quello di impedire alla vittima il passaggio sulla carreggiata, sospettando che egli stesse svolgendo attività di concorrenza perché autista della compagnia "Uber". All'evidenza, mancano i presupposti per la ragionevolezza della convinzione, giacchè l'azione si è fondata solamente su un astratto timore. 3. Neppure ha pregio il terzo motivo. In primo luogo, si osserva che, a fronte del motivo di appello finalizzato al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, la motivazione della Corte di appello a sostegno del diniego può implicitamente desumersi dalle ragioni con cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche e per giustificare l'entità della pena, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione del predetto beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.( Sez. 3 - , n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041; conf. Sez. 4 n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 28024405, nonché Sez. 3 n. 19648 del 27/02/2019 Rv. 275748 che, affermando il medesimo principio, ha ritenuto che la pronuncia di diniego del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen. può ritenersi implicita nella motivazione con cui il giudice, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ritiene di dover applicare la recidiva contestata all'imputato). 3.1.Non sono rivalutabili in questa /Sede, in quanto logicamente supportate, le valutazioni svolte in punto di commisurazione della pena. Va solo ricordato che, nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de