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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37745/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], il quale nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della condanna pronunciata in data 21 febbraio 2018 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, riducendola, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado la ricorrente, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. era stata condannata per il furto con destrezza di gioielli per un valore di circa 22.000,00 euro, sottratti alla gioielleria Roveri approfittando della condotta della titolare che si era allontanata dal banco per prendere altri articoli da mostrarle.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i motivi di cui in seguito. 2:1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto all'applicazione delle norme processuali in tema di decadenza dall'assunzione della prova.

In particolare, la difesa ha censurato i contenuti dell'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice di primo grado l'ha dichiarata decaduta dall'assunzione della testimonianza di un teste dalla stessa indicato e di cui era stata in precedenza ammessa l'assunzione, perché non citato tempestivamente ritenendo irrilevante la richiesta di rinvio per legittimo impedimento depositato.

La Corte territoriale, a fronte di una specifica censura, ha unicamente richiamato una pronunzia di questa Corte (n.31541/2020) che ha ritenuto che la mancata citazione dei testimoni già ammessi comporta la decadenza dalla prova della parte poiché il termine per la citazione ha natura perentoria.

Non si è tuttavia confrontata con una decisione coeva di questa Corte (n.33163/2020) secondo la quale la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza, ma una previa valutazione della eventuale superfluità della prova da assumere e del possibile pregiudizio derivante dal rinvio del processo, con la conseguenza che in mancanza di siffatti elementi, l'assunzione va differita ad altra udienza.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per inosservanza dei canoni normativi in tema di accertamento della penale responsabilità dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio.

La sentenza presenta una illogicità manifesta quanto alla valutazione delle risultanze probatorie relative alla individuazione della ricorrente quale autrice del furto.

A tal riguardo la Corte territoriale ha valorizzato: Gli esiti di una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire all'interno dell'abitazione indumenti ed oggetti del tutto corrispondenti a quelli indossati dall'autrice del furto; Il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa avvenuto nell'immediatezza e con certezza.

Lamenta la difesa un vizio motivazionale derivante dalla mancata esibizione degli indumenti ai testi escussi ai fini di valutare la ritenuta corrispondenza con quelli dell'autrice del furto e dalla mancata motivazione circa la decisività del riconoscimento, pur avendo ricordato che la donna raffigurata in foto era diversa in quanto in posa.Egualmente insufficiente ai fini della individuazione, la escussione della teste Vasilievic.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen.

La difesa richiamando le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte riferite alla citata aggravante ( S.U., Quarticelli, n.34090/2017), ha escluso la configurabilità della destrezza allorquando l'autore del furto si è limitato ad approfittare di una situazione di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore del bene, circostanza che si sarebbe verificata nel caso di specie, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata laddove riferisce che l'imputata ha evidentemente provocato l'allontanamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito enunciati. 1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, dalla lettura degli atti processuali, consentita trattandosi di error in procedendo, risulta che: In vista dell'udienza del 21 febbraio 2018 il difensore di fiducia dell'imputata presentava richiesta di rinvio per legittimo impedimento per concomitanti impegni processuali, con allegata documentazione.

All'udienza indicata il difensore riusciva ad essere presente con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad esaminare la richiesta di rinvio.

Tuttavia, dopo l'esame dibattimentale del teste dell'accusa ([OSCURATO:PERSONA]), il difensore rappresentava di non avere citato il proprio teste in ragione della presentazione della richiesta di rinvio per impedimento.

Il Tribunale con ordinanza (impugnata dinanzi al giudice dell'appello e nuovamente in questa sede) dichiarava la difesa decaduta dall'assunzione della prova per omessa tempestiva citazione del teste, revocando conseguentemente la precedente ordinanza ammissiva della prova.

Con l'atto di appello, nell'impugnare l'ordinanza, il difensore chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in seguito all'omesso esame dei testi, ma la corte territoriale rigettava la richiesta richiamando il principio, secondo il quale, in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti e ha pertanto natura perentoria, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dei predetti testi (Sez. 5 n. 20502 del 14/01/2019 Rv. 275529; Sez. 5, n. 17351 del 20/01/2020 Rv. 279387); 1.1.A parere del collegio il motivo è fondato perché non considera un diverso orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, che opera sul punto un distinguo e secondo il quale la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza, ma una previa valutazione della eventuale superfluità della prova da assumere e del possibile pregiudizio derivante dal rinvio del processo, con la conseguenza che in mancanza di siffatti elementi, l'assunzione va differita ad altra udienza ( Sez. 6, n.33163 del 03/11/2020, Rv.27992; conformi n.48303 del 2017, Rv.271143; n.13507 del 2010, Rv. 246604; n.21788 del 2019, Rv 275593).

Nel caso di specie l'ordinanza che ha dichiarato decaduta la difesa dall'assunzione della prova per omessa citazione dei testi non ha considerato che in ragione della pregressa presentazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, il difensore, pur essendo riuscito ad assicurare la propria presenza in udienza, non era stato conseguentemente in grado per la ristrettezza dei tempi a procedere alla citazione dei testi; l'ordinanza è stata resa con pregiudizio dei diritti difensivi, in assenza peraltro di una mera negligenza delle parti, la cui sussistenza è peraltro richiesta anche dall'orientamento più restrittivo per far decadere l'imputato dalla prova.

Inoltre, come richiesto dal secondo degli orientamenti citati, è mancata nel caso di specie qualsivoglia valutazione della superfluità della prova da assumere e del possibile pregiudizio derivante dal rinvio del processo.

2. L'accoglimento del primo motivo rende superflua la valutazione del secondo e terzo motivo con la precisazione, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, che la Corte d'appello ha ricostruito il fatto, così come verificatosi, sulla base delle emergenze istruttorie, conformemente al primo giudice, evidenziando che l'imputata aveva indotto la negoziante a spostarsi nell'altro bancone con un pretesto (richiesta di un secondo regalo da acquistare), così approfittando del suo momentaneo allontanamento per impossessarsi con gesto fulmineo del rotolo di stoffa contenente le catenine ("tirato fuori" sempre su richiesta dell'imputata), appena riposto sotto il bancone.

La sentenza ha operato buon governo del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez.

U, n.34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).3.La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna in ordine alla intervenuta decadenza dalla prova testimoniale dei testi della difesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], il quale nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2022, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della condanna pronunciata in data 21 febbraio 2018 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, riducendola, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado la ricorrente, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. era stata condannata per il furto con destrezza di gioielli per un valore di circa 22.000,00 euro, sottratti alla gioielleria Roveri approfittando della condotta della titolare che si era allontanata dal banco per prendere altri articoli da mostrarle. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i motivi di cui in seguito. 2:1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto all'applicazione delle norme processuali in tema di decadenza dall'assunzione della prova. In particolare, la difesa ha censurato i contenuti dell'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice di primo grado l'ha dichiarata decaduta dall'assunzione della testimonianza di un teste dalla stessa indicato e di cui era stata in precedenza ammessa l'assunzione, perché non citato tempestivamente ritenendo irrilevante la richiesta di rinvio per legittimo impedimento depositato. La Corte territoriale, a fronte di una specifica censura, ha unicamente richiamato una pronunzia di questa Corte (n.31541/2020) che ha ritenuto che la mancata citazione dei testimoni già ammessi comporta la decadenza dalla prova della parte poiché il termine per la citazione ha natura perentoria. Non si è tuttavia confrontata con una decisione coeva di questa Corte (n.33163/2020) secondo la quale la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza, ma una previa valutazione della eventuale superfluità della prova da assumere e del possibile pregiudizio derivante dal rinvio del processo, con la conseguenza che in mancanza di siffatti elementi, l'assunzione va differita ad altra udienza. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per inosservanza dei canoni normativi in tema di accertamento della penale responsabilità dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza presenta una illogicità manifesta quanto alla valutazione delle risultanze probatorie relative alla individuazione della ricorrente quale autrice del furto. A tal riguardo la Corte territoriale ha valorizzato: Gli esiti di una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire all'interno dell'abitazione indumenti ed oggetti del tutto corrispondenti a quelli indossati dall'autrice del furto; Il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa avvenuto nell'immediatezza e con certezza. Lamenta la difesa un vizio motivazionale derivante dalla mancata esibizione degli indumenti ai testi escussi ai fini di valutare la ritenuta corrispondenza con quelli dell'autrice del furto e dalla mancata motivazione circa la decisività del riconoscimento, pur avendo ricordato che la donna raffigurata in foto era diversa in quanto in posa.Egualmente insufficiente ai fini della individuazione, la escussione della teste Vasilievic. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. La difesa richiamando le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte riferite alla citata aggravante ( S.U., Quarticelli, n.34090/2017), ha escluso la configurabilità della destrezza allorquando l'autore del furto si è limitato ad approfittare di una situazione di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore del bene, circostanza che si sarebbe verificata nel caso di specie, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata laddove riferisce che l'imputata ha evidentemente provocato l'allontanamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito enunciati. 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Invero, dalla lettura degli atti processuali, consentita trattandosi di error in procedendo, risulta che: In vista dell'udienza del 21 febbraio 2018 il difensore di fiducia dell'imputata presentava richiesta di rinvio per legittimo impedimento per concomitanti impegni processuali, con allegata documentazione. All'udienza indicata il difensore riusciva ad essere presente con conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad esaminare la richiesta di rinvio. Tuttavia, dopo l'esame dibattimentale del teste dell'accusa ([OSCURATO:PERSONA]), il difensore rappresentava di non avere citato il proprio teste in ragione della presentazione della richiesta di rinvio per impedimento. Il Tribunale con ordinanza (impugnata dinanzi al giudice dell'appello e nuovamente in questa sede) dichiarava la difesa decaduta dall'assunzione della prova per omessa tempestiva citazione del teste, revocando conseguentemente la precedente ordinanza ammissiva della prova. Con l'atto di appello, nell'impugnare l'ordinanza, il difensore chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in seguito all'omesso esame dei testi, ma la corte territoriale rigettava la richiesta richiamando il principio, secondo il quale, in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti e ha pertanto natura perentoria, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dei predetti testi (Sez. 5 n. 20502 del 14/01/2019 Rv. 275529; Sez. 5, n. 17351 del 20/01/2020 Rv. 279387); 1.1.A parere del collegio il motivo è fondato perché non considera un diverso orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, che opera sul punto un distinguo e secondo il quale la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza, ma una previa valutazione della eventuale superfluità della prova da assumere e del possibile pregiudizio derivante dal rinvio del processo, con la conseguenza che in mancanza di siffatti elementi, l'assunzione va differita ad altra udienza ( Sez. 6, n.33163 del 03/11/2020, Rv.27992; conformi n.48303 del 2017, Rv.271143; n.13507 del 2010, Rv. 246604; n.21788 del 2019, Rv 275593). Nel caso di specie l'ordinanza che ha dichiarato decaduta la difesa dall'assunzione della prova per omessa citazione dei testi non ha considerato che in ragione della pregressa presentazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, il difensore, pur essendo riuscito ad assicurare la propria presenza in udienza, non era stato conseguentemente in grado per la ristrettezza dei tempi a procedere alla citazione dei testi; l'ordinanza è stata resa con pregiudizio dei diritti difensivi, in assenza peraltro di una mera negligenza delle parti, la cui sussistenza è peraltro richiesta anche dall'orientamento più restrittivo per far decadere l'imputato dalla prova. Inoltre, come richiesto dal secondo degli orientamenti citati, è mancata nel caso di specie qualsivoglia valutazione della superfluità della prova da assumere e del possibile pregiudizio derivante dal rinvio del processo. 2. L'accoglimento del primo motivo rende superflua la valutazione del secondo e terzo motivo con la precisazione, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, che la Corte d'appello ha ricostruito il fatto, così come verificatosi, sulla base delle emergenze istruttorie, conformemente al primo giudice, evidenziando che l'imputata aveva indotto la negoziante a spostarsi nell'altro bancone con un pretesto (richiesta di un secondo regalo da acquistare), così approfittando del suo momentaneo allontanamento per impossessarsi con gesto fulmineo del rotolo di stoffa contenente le catenine ("tirato fuori" sempre su richiesta dell'imputata), appena riposto sotto il bancone. La sentenza ha operato buon governo del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. U, n.34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).3.La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna in ordine alla intervenuta decadenza dalla prova testimoniale dei testi della difesa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione d