CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37045/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2004 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. I primi due motivi, attinenti alla sussistenza dello stato effettivo di alterazione da sostanze stupefacenti e alla dedotta violazione delle garanzie difensive previste dall'art.114 disp.att., cod.proc.pen., devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen., in quanto attinenti a questioni non sollevate in sede di atto di appello; ricordando che la nullità sanzionata dal citato art.114 disp.att., cod.proc.pen. configura una nullità a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta sino alla pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023) Il motivo di ricorso attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione della sanzione pari al minimo edittale, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo dì sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle