CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CASERTA il 13/06/1977 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 958/26 OSSERVA Esaminato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Vista la sentenza impugnata ed esaminati gli atti; Considerato che le doglianze con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, sono generiche; Ritenuto che, nella specie, la motivazione adottata non è meramente apparente né illogica, essendosi evidenziati - a fronte di generiche deduzioni formulate in appello sulla limitata offensività della condotta - il contenuto allarmante delle minacce e la gravità delle espressioni offensive proferite, nonché l'abitualità criminale del [OSCURATO:PERSONA], elementi con i quali il ricorso non si misura; Osservato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M