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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44289/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico motivo contenente ragioni, da un lato, estremamente generiche relative al mancato proscioglimento del ricorrente per mancanza di prova dei reati commessi ovvero per la sussistenza delle scriminanti dello stato di necessità ovvero della legittima difesa; dall'altro, censure che si snodano attraverso alcuni parziali riferimenti a brani della prova testimoniale, che si risolvono in censure in fatto, volte alla non consentita rivalutazione della piattaforma probatoria, in assenza di manifeste illogicità della sentenza impugnata.

Viceversa, non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza le ragioni di colpevolezza dell'imputato.

E come noto, sono inammissibili le doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da un unico motivo contenente ragioni, da un lato, estremamente generiche relative al mancato proscioglimento del ricorrente per mancanza di prova dei reati commessi ovvero per la sussistenza delle scriminanti dello stato di necessità ovvero della legittima difesa; dall'altro, censure che si snodano attraverso alcuni parziali riferimenti a brani della prova testimoniale, che si risolvono in censure in fatto, volte alla non consentita rivalutazione della piattaforma probatoria, in assenza di manifeste illogicità della sentenza impugnata. Viceversa, non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza le ragioni di colpevolezza dell'imputato. E come noto, sono inammissibili le doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ot
Sentenza Cassazione n. 44289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris