CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Veicolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-Numero registro generale 10615/2025Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 12534/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7631/2024depositata il 04/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2675/2022 emessain data 22/04/2022, in riforma della decisione di primo grado, respinse laquerela di falso che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto in relazione allanotificazione del decreto ingiuntivo n. 132/2011 emesso dal Giudice dinella parte in cui attestava che “[OSCURATO:PERSONA] risulta sconosciutaall’indirizzo di Alatri, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, ove abita altro nucleo familiare”;la Corte di appello, invero, ravvisò la regolarità del procedimentonotificatorio.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose domanda direvocazione ex art.395, n.4, c.p.c. dinanzi alla Corte di appello di Romasostenendo che ricorreva un errore di fatto revocatorio in questi termini:“Il fatto, fondante la sentenza impugnata in revocazione, è che l’UfficialeGiudiziario Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel tentare di effettuare la notifica deldecreto ingiuntivo in data 21.01.2012, si sia recata in Alatri al n. 25 dellaVia Fiorletta. Questo fatto è incontrastabilmente escluso dalle risultanzedella prova testimoniale e dalla documentazione in atti”.La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 7631/2024, quiimpugnata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con due mezzi, chiedendo lacassazione della sentenza in epigrafe indicata.[OSCURATO:SOCIETA]., società a socio unico, - quale successore atitolo particolare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]- ha replicato con controricorso e memoria.È stata disposta la trattazione camerale.Numero registro generale 10615/2025Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 12534/2026Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 1° comma n. 3 en. 4 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc – error inprocedendo – erronea percezione ed interpretazione della domanda attrice– nullità della sentenza.La censura concerne il seguente capo di sentenza «La revocazioneproposta risulta inammissibile. Essa si fonda sull’allegazione dell’errore difatto in questi termini: “Il fatto, fondante la sentenza impugnata inrevocazione, è che l’[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], nel tentaredi effettuare la notifica del decreto ingiuntivo in data 21.01.2012, si siarecata in Alatri al n. 25 della [OSCURATO:PERSONA]. Questo fatto èincontrastabilmente escluso dalle risultanze della prova testimoniale edalla documentazione in atti.”. Si tratta del tema che ha costituito il fulcrodel contraddittorio sia in primo grado che in appello, rimandandosi allalettura delle sentenze che hanno definito i rispettivi gradi.La sentenza impugnata per revocazione ha espressamente risolto ilcontrasto tra le parti sullo specifico punto, dapprima individuato comeoggetto del motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4: “… il primo Giudiceaveva ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] non si fosse recato pressol’immobile di Alatri, via Fiorletta n. 25, bensì presso altra villetta postasulla stessa via, con la conseguenza che solo per tale motivo la Geremiaera risultata ivi sconosciuta; l’[OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],invece, si era effettivamente recato in Alatri, via Fiorletta n. 25, ove laGeremia era risultata sconosciuta ed ove viveva altro nucleo familiare”) edin seguito risolto in senso sfavorevole alla parte appellata che avevaproposto la querela di falso ( pag 8: “ La relazione di notificazione, adavviso della Corte, corrisponde invece a ciò che l’[OSCURATO:PERSONA] haegli si è recato al numero civico 25 di via Fiorletta, come ha confermatonella sua deposizione: “ mi recai in via Fiorletta n. 25 in dataNumero registro generale 10615/2025Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 12534/2026Data pubblicazione 04/05/202621.1.2012…arrivata alla villetta civico constatai che sul citofonocomparivano nomi diversi dalla Geremia comunque citofonai e parlai conuna signora che mi disse che non conosceva la Geremia”. Ergo, altrettantocorrispondente al contenuto della relazione è la circostanza che a taleindirizzo vi era altro nucleo familiare, che non conosceva la Geremia.”). »(fol.3/4, sent. imp.).A parere della ricorrente la statuizione che precede sarebbe inficiatada un grave errore di interpretazione delle censure svolte nell’atto dicitazione per revocazione.La ricorrente, segnatamente, assume che l’azione revocatoria non sifonda sull’accertamento complessivo (positivo o negativo) dell’essersil’Ufficiale giudiziario recato “in loco” come attestato nella relata di notifica,ma sulla «veridicità del fatto storico secondo cui la Geremia fossesconosciuta in loco, fondante l’intera sentenza impugnata perrevocazione» (fol. 8, ric.), veridicità che – a suo parere - èincontrastabilmente esclusa dall’istruttoria svolta nelle fasi di merito dalleprove documentali e testimoniali raccolte in atti. Procede quindi alladisamina delle risultanze istruttorie che – nella sua personaleprospettazione – avrebbe dovuto condurre ad opposto esito.2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e si sostiene la fondatezza dellarevocazione.La ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe rettamenteapplicato i principi in tema di revocazione, in quanto reputa che gli erroridedotti con l’atto di citazione in revocazione avevano i requisiti di veri epropri errori revocatori.Procede quindi ad esaminare la sentenza oggetto della domanda direvocazione e volge articolate critiche al percorso motivazionale ivi seguitoed all’apprezzamento delle risultanze istruttorie ivi compiuto, criticando laNumero registro generale 10615/2025Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 12534/2026Data pubblicazione 04/05/2026sentenza che ha pronunciato l’inammissibilità della revocazione quiimpugnata.3.- I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sonoinammissibili ai sensi dell’art.366, primo comma, n.3 e 6 c.p.c., oltre cheperché sollecitano impropriamente una rivalutazione del merito,inammissibile in sede di legittimità.La ricorrente con il primo motivo deduce la nullità della sentenzaassumendo che la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore grave diinterpretazione delle censure svolte nell’atto di citazione per revocazione(fol.7) e con il secondo motivo sostiene che gli errori dedotti con l’atto dicitazione in revocazione hanno i requisiti di veri e propri errori revocatori,a differenza di quanto ritenuto dalla medesima Corte di appello.Va rimarcato che, in entrambe le censure, sono prospettati erroriinterpretativi attribuiti alla Corte territoriale in relazione alle domandesvolte nell’atto di citazione in revocazione e pur tuttavia, in entrambi, icasi non risultano illustrati o trascritti nel ricorso gli specifici e rilevantipassaggi dell’atto di citazione stesso atti a consentire a questa Corte diapprezzare la fondatezza o meno delle doglianze. Invero, in ricorso, sonotrascritte solo le conclusioni dell’atto di citazione in revocazione (fol. 5, delric.) ove è detto che la prima sentenza della Corte di appello «è viziata daerrore di fatto nei sensi di cui all’art. 395 n.4 cod.proc.civ.» senza alcunaulteriore esplicazione.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 17049 del 2015,ord. n. 1926 del 2015), per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366cpc, comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizionechiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti dicausa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, ledifese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizioneavversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, leNumero registro generale 10615/2025Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 12534/2026Data pubblicazione 04/05/2026argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenzaimpugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti delgiudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quellaasseritamente erronea - compiuta dal giudice di merito.I principi di chiarezza e analiticità del ricorso impongono che esso, equindi i motivi contenuti nello stesso, contengano tutti gli elementinecessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completacognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato ela portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni dellasentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed attidel processo, ivi compresa la sentenza stessa.Tali principi si applicano anche nel caso in cui il ricorrente denunzi cheil giudice di appello ha male o erroneamente interpretato la sua domandadi revocazione o male qualificato gli errori di fatto denunciati quali errorirevocatori.Non avendo la ricorrente assolto tale onere, in quanto - dalla letturadel ricorso - non è dato cogliere quale fosse il contenuto in fatto e indiritto di detta domande, il ricorso va dichiarato inammissibile.4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivoRaddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso;- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00 per esborsi,spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% edaccessori di legge;- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 10615/2025Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 12534/2026Data pubblicazione 04/05/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 10 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti