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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 13064/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23931/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SOLINA -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N. 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 782/2018 depositata il 12/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo, nella causa promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del prezzo relativo a un contratto di fornitura di vetrocamere, ha confermato la sentenza di primo grado, la quale ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, di riduzione del prezzo.

La Corte d’appello ha accertato, sulla base della deposizione del teste Mirabella, che la posa in opera dei vetri fu fatta dalla stessa ditta venditrice; ha aggiunto che le espressioni usate nel preventivo e nella fattura, nonostante il riferimento alla sola fornitura, non bastavano ad escludere che il montaggio fosse stato curato dalla stessa impresa fornitrice, anche in considerazione dell’oggetto altamente specialistico della merce.

La stessa Corte di merito ha poi superato le contestazioni sull’attendibilità della deposizione del teste Mirabella mosse dall’appellante, la quale aveva fatto rilevare che la merce, secondo quanto risultava dai documenti, fu consegnata in unica soluzione e non invece in due giorni, come riferito dal testimone.

In ordine a tale contestazione, la Corte territoriale ha osservato che l’appellante non aveva esibito il documento di trasporto, il che impediva di appurare se, con quel trasporto, furono consegnati tutti i vetri oggetto di fornitura (come sosteneva il venditore) o solo una parte (come sosteneva la compratrice).

Ciò posto, la Corte d’appello ha identificato la causa dei vizi, positivamente riscontrati, nella errata installazione dei vetri; quindi, ha rigettato l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia proposta dalla venditrice.

Al riguardo essa ha ancora una volta posto l’accento su quanto dichiarato dal teste Mirabella, la cui deposizione, seppure non univoca al fine di farne discendere la prova di una tempestiva denunzia, era invece specifica in merito alla circostanza che la venditrice aveva riconosciuto i vizi.

Riconosciuto che la compratrice non era decaduta dall’azione di garanzia la Corte d’appello ha poi rigettato l’eccezione di prescrizione, riscontrando l’esistenza di una pluralità di atti interruttivi intervenuti dalla data della consegna, avvenuta nel luglio 2005, fino alla data della domanda giudiziale (maggio 2009): gli atti interruttivi sono così identificati nella decisione: «denunzia dei vizi e richiesta sostituzione nel febbraio marzo 2006 (teste Mirabella), riconoscimento dei vizi e promessa di sostituzione dei vetri all’inizio dell’anno 2007, preceduto da due incontri nel mese di giugno e settembre 2006 (teste Mirabella), invio del campione di vetro da sostituire da parte della ditta appellante alla fine dell’anno 2007 (teste Mirabella), richieste di risarcimento del danno a mezzo difensore del gennaio 2008, altra lettera raccomandata di contenuto analogo del dicembre 2008».

Per la cassazione della decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 comma, 3 c.c. e dell'art.2943 comma 4 c.c., in relazione all’art. art.360 comma 1 n.3 c.p.c.

Il secondo motivo denunzia “invalidità o nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione alla motivazione inerente all’eccezione di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.p.c.

“(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione alla motivazione inerente all’eccezione di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.p.c.

“(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1495, comma 3, c.c., in relazione all’asserito riconoscimento del diritto alla garanzia effettuato nel gennaio 2007, oltre il termine annuale di prescrizione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Si capisce che i primi quattro motivi di ricorso censurano la decisione nella parte relativa al rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia.

In particolare, la ricorrente sostiene l’inidoneità, a questo fine, delle lettere del legale del 2008, tenuto conto che, con esse, non si faceva valere il diritto alla garanzia per vizi, ma si preannunziava l’intenzione di esercitare il diritto alla risoluzione.

In ogni caso, tali lettere erano intervenute quando la prescrizione annuale del diritto alla garanzia era già maturata, non potendosi riconoscere l’efficacia interruttiva dell’invio del campione di vetro da sostituire nell’anno 2007.

Si sottolinea poi la contraddizione nella quale era incorsa la Corte d’appello, la quale, dapprima, ha affermato che la deposizione del teste Mirabella non consentiva di ritenere provato l’intervento di una tempestiva denuncia, per poi subito dopo ricavare dalla stessa deposizione l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione quale riconoscimento dei vizi.

Se ne deduce che, a partire dalla data di consegna e fino alla data della domanda giudiziale, non ci fu nient’altro che le due lettere del legale dell’anno 2008 (secondo e terzo motivo), con la conseguenza che il supposto riconoscimento dei vizi, desunto dalla corte di merito dalla compiacente deposizione del teste Mirabella, dalla stessa corte collocato alla fine del 2007, era intervenuto a prescrizione maturata (quarto motivo).

2. I primi quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.

In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art.1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c. (Cass., S.U., n. 18672/2019).

Qualora il venditore riconosca l'esistenza dei vizi della merce, il riconoscimento impedisce la decadenza, cioè esonera il compratore della denuncia, anche se intervenga dopo la scadenza del termine relativo, ma non interrompe la prescrizione annuale dell'azione.

Si ha invece, interruzione quando il venditore riconosca anche il diritto del compratore alla garanzia; ed in tal caso il nuovo termine annuale di prescrizione decorre dalla data del riconoscimento (Cass. n. 3344/1962; n. 2944/1975; n. 2586/1988; n. 16766/2019).

Ebbene, la sentenza impugnata enuclea una serie di atti interruttivi, richiamati nella loro sequenza cronologica in modo del tutto generico, senza compiere alcuna verifica in ordine alla idoneità di ciascuno di essi a esplicare efficacia interruttiva della prescrizione in rapporto ai principi sopra indicati, che non sono stati minimamente considerati dalla Corte territoriale.

3. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, identificato nel documento di trasporto idoneo a verificare l’attendibilità del testimone Mirabella (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

La Corte d’appello, nel riconoscere attendibile la deposizione del testimone Mirabella, non avrebbe considerato che le dichiarazioni del medesimo erano in contrasto con la fattura.

Si sottolinea che tale contrasto era suscettibile di essere compiutamente apprezzato a prescindere dal documento di trasporto, del quale la corte di merito ha ravvisato la mancata produzione.

La Corte di merito ha dato maggiore credito alla versione del teste Mirabella, a scapito di quanto dichiarato dal diverso teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di un unico trasporto e una sola consegna.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362, 1364 c.c. in relazione all’oggetto del contratto intercorso fra le parti (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Il settimo denunzia “invalidità o nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione agli artt. 1362, 1364 c.c. in punto di oggetto del contratto intercorso fra le parti (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

L’ottavo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362, 1364 c. - oggetto del contratto intercorso fra le parti” (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Si censura la decisione nella parte relativa all’interpretazione dei documenti contrattuali, che menzionavano la sola fornitura e non la posa in opera, desunta dalla corte di merito dalla deposizione del testimone Mirabella, in assenza di documento di trasporto.

Si fa notare che alla sola fornitura si fa riferimento anche nella corrispondenza del legale di controparte del 2008.

4. I motivi dal quinto all’ottavo, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Essi, infatti, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, dell’omesso esame e del vizio di motivazione, intendono in verità riproporre, in sede di legittimità, un inammissibile giudizio sul fatto, interamente compiuto dal giudice del merito.

Nessuna nuova valutazione, invero, può compiere la Corte circa l’attendibilità dei testimoni, né dei documenti indicati nei motivi, che sono stati compiutamente esaminati dai giudici di merito.

È stato precisato al riguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre 2020, n. 24395; ed altre) che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali.

Le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione per quanto riguarda la denunzia della violazione delle norme di ermeneutica negoziale.

Ancora una volta la violazione dell’interpretazione è fatta coincidere con l’esito interpretativo diverso da quello auspicato dalla ricorrente, mirando in realtà i motivi a prospettare inammissibilmente una valutazione alternativa degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito (Cass. n. 2465/2015).

Nemmeno la decisione è inficiata dall’omesso esame di fatto decisivo riferito al documento di trasporto, che è stato invece esaminato dalla corte di merito, seppure con esito diverso rispetto a quella auspicato dalla ricorrente.

5. Il nono motivo denuncia violazione e erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Corte d’appello ha condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio nonostante il rigetto della domanda principale di controparte, di risoluzione del contratto.

Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi quattro motivi.

6. In conclusione, in accoglimento dei primi quattro motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio in atti, alla luce dei principi ricordati.

Alla stessa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, disattesi il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, assorbito il nono motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23931/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SOLINA -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N. 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 782/2018 depositata il 12/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo, nella causa promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del prezzo relativo a un contratto di fornitura di vetrocamere, ha confermato la sentenza di primo grado, la quale ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, di riduzione del prezzo. La Corte d’appello ha accertato, sulla base della deposizione del teste Mirabella, che la posa in opera dei vetri fu fatta dalla stessa ditta venditrice; ha aggiunto che le espressioni usate nel preventivo e nella fattura, nonostante il riferimento alla sola fornitura, non bastavano ad escludere che il montaggio fosse stato curato dalla stessa impresa fornitrice, anche in considerazione dell’oggetto altamente specialistico della merce. La stessa Corte di merito ha poi superato le contestazioni sull’attendibilità della deposizione del teste Mirabella mosse dall’appellante, la quale aveva fatto rilevare che la merce, secondo quanto risultava dai documenti, fu consegnata in unica soluzione e non invece in due giorni, come riferito dal testimone. In ordine a tale contestazione, la Corte territoriale ha osservato che l’appellante non aveva esibito il documento di trasporto, il che impediva di appurare se, con quel trasporto, furono consegnati tutti i vetri oggetto di fornitura (come sosteneva il venditore) o solo una parte (come sosteneva la compratrice). Ciò posto, la Corte d’appello ha identificato la causa dei vizi, positivamente riscontrati, nella errata installazione dei vetri; quindi, ha rigettato l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia proposta dalla venditrice. Al riguardo essa ha ancora una volta posto l’accento su quanto dichiarato dal teste Mirabella, la cui deposizione, seppure non univoca al fine di farne discendere la prova di una tempestiva denunzia, era invece specifica in merito alla circostanza che la venditrice aveva riconosciuto i vizi. Riconosciuto che la compratrice non era decaduta dall’azione di garanzia la Corte d’appello ha poi rigettato l’eccezione di prescrizione, riscontrando l’esistenza di una pluralità di atti interruttivi intervenuti dalla data della consegna, avvenuta nel luglio 2005, fino alla data della domanda giudiziale (maggio 2009): gli atti interruttivi sono così identificati nella decisione: «denunzia dei vizi e richiesta sostituzione nel febbraio marzo 2006 (teste Mirabella), riconoscimento dei vizi e promessa di sostituzione dei vetri all’inizio dell’anno 2007, preceduto da due incontri nel mese di giugno e settembre 2006 (teste Mirabella), invio del campione di vetro da sostituire da parte della ditta appellante alla fine dell’anno 2007 (teste Mirabella), richieste di risarcimento del danno a mezzo difensore del gennaio 2008, altra lettera raccomandata di contenuto analogo del dicembre 2008». Per la cassazione della decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 comma, 3 c.c. e dell'art.2943 comma 4 c.c., in relazione all’art. art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Il secondo motivo denunzia “invalidità o nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione alla motivazione inerente all’eccezione di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.p.c. “(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione alla motivazione inerente all’eccezione di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.p.c. “(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1495, comma 3, c.c., in relazione all’asserito riconoscimento del diritto alla garanzia effettuato nel gennaio 2007, oltre il termine annuale di prescrizione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si capisce che i primi quattro motivi di ricorso censurano la decisione nella parte relativa al rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia. In particolare, la ricorrente sostiene l’inidoneità, a questo fine, delle lettere del legale del 2008, tenuto conto che, con esse, non si faceva valere il diritto alla garanzia per vizi, ma si preannunziava l’intenzione di esercitare il diritto alla risoluzione. In ogni caso, tali lettere erano intervenute quando la prescrizione annuale del diritto alla garanzia era già maturata, non potendosi riconoscere l’efficacia interruttiva dell’invio del campione di vetro da sostituire nell’anno 2007. Si sottolinea poi la contraddizione nella quale era incorsa la Corte d’appello, la quale, dapprima, ha affermato che la deposizione del teste Mirabella non consentiva di ritenere provato l’intervento di una tempestiva denuncia, per poi subito dopo ricavare dalla stessa deposizione l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione quale riconoscimento dei vizi. Se ne deduce che, a partire dalla data di consegna e fino alla data della domanda giudiziale, non ci fu nient’altro che le due lettere del legale dell’anno 2008 (secondo e terzo motivo), con la conseguenza che il supposto riconoscimento dei vizi, desunto dalla corte di merito dalla compiacente deposizione del teste Mirabella, dalla stessa corte collocato alla fine del 2007, era intervenuto a prescrizione maturata (quarto motivo). 2. I primi quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati. In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art.1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c. (Cass., S.U., n. 18672/2019). Qualora il venditore riconosca l'esistenza dei vizi della merce, il riconoscimento impedisce la decadenza, cioè esonera il compratore della denuncia, anche se intervenga dopo la scadenza del termine relativo, ma non interrompe la prescrizione annuale dell'azione. Si ha invece, interruzione quando il venditore riconosca anche il diritto del compratore alla garanzia; ed in tal caso il nuovo termine annuale di prescrizione decorre dalla data del riconoscimento (Cass. n. 3344/1962; n. 2944/1975; n. 2586/1988; n. 16766/2019). Ebbene, la sentenza impugnata enuclea una serie di atti interruttivi, richiamati nella loro sequenza cronologica in modo del tutto generico, senza compiere alcuna verifica in ordine alla idoneità di ciascuno di essi a esplicare efficacia interruttiva della prescrizione in rapporto ai principi sopra indicati, che non sono stati minimamente considerati dalla Corte territoriale. 3. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, identificato nel documento di trasporto idoneo a verificare l’attendibilità del testimone Mirabella (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La Corte d’appello, nel riconoscere attendibile la deposizione del testimone Mirabella, non avrebbe considerato che le dichiarazioni del medesimo erano in contrasto con la fattura. Si sottolinea che tale contrasto era suscettibile di essere compiutamente apprezzato a prescindere dal documento di trasporto, del quale la corte di merito ha ravvisato la mancata produzione. La Corte di merito ha dato maggiore credito alla versione del teste Mirabella, a scapito di quanto dichiarato dal diverso teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di un unico trasporto e una sola consegna. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362, 1364 c.c. in relazione all’oggetto del contratto intercorso fra le parti (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Il settimo denunzia “invalidità o nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione agli artt. 1362, 1364 c.c. in punto di oggetto del contratto intercorso fra le parti (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). L’ottavo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362, 1364 c. - oggetto del contratto intercorso fra le parti” (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Si censura la decisione nella parte relativa all’interpretazione dei documenti contrattuali, che menzionavano la sola fornitura e non la posa in opera, desunta dalla corte di merito dalla deposizione del testimone Mirabella, in assenza di documento di trasporto. Si fa notare che alla sola fornitura si fa riferimento anche nella corrispondenza del legale di controparte del 2008. 4. I motivi dal quinto all’ottavo, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Essi, infatti, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, dell’omesso esame e del vizio di motivazione, intendono in verità riproporre, in sede di legittimità, un inammissibile giudizio sul fatto, interamente compiuto dal giudice del merito. Nessuna nuova valutazione, invero, può compiere la Corte circa l’attendibilità dei testimoni, né dei documenti indicati nei motivi, che sono stati compiutamente esaminati dai giudici di merito. È stato precisato al riguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre 2020, n. 24395; ed altre) che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. Le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione per quanto riguarda la denunzia della violazione delle norme di ermeneutica negoziale. Ancora una volta la violazione dell’interpretazione è fatta coincidere con l’esito interpretativo diverso da quello auspicato dalla ricorrente, mirando in realtà i motivi a prospettare inammissibilmente una valutazione alternativa degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice di merito (Cass. n. 2465/2015). Nemmeno la decisione è inficiata dall’omesso esame di fatto decisivo riferito al documento di trasporto, che è stato invece esaminato dalla corte di merito, seppure con esito diverso rispetto a quella auspicato dalla ricorrente. 5. Il nono motivo denuncia violazione e erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte d’appello ha condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio nonostante il rigetto della domanda principale di controparte, di risoluzione del contratto. Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi quattro motivi. 6. In conclusione, in accoglimento dei primi quattro motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio in atti, alla luce dei principi ricordati. Alla stessa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, disattesi il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, assorbito il nono motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia