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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04738/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, 219 e 223 L.F. limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con conferma nel resto; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - che denuncia motivazione mancante, apparente e illogica in ordine all'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - è affidato a doglianze generiche, ossia prive di qualsivoglia confronto critico con il tenore della sentenza impugnata, che, in particolare, preso atto della contestazione alternativa mossa all'imputato con riferimento alle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che la fattispecie al vaglio fosse da sussumere nella seconda delle ipotesi delineate dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F., quindi nella tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio sociale, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); inoltre, in assenza della specifica e autosufficiente allegazione di individuati, decisivi e inopinabili fraintendimenti delle prove utilizzate da entrambi i giudici di merito per la decisione, le deduzioni cui esso è affidato, non sono consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, F1v. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); ciò tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 5 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, 219 e 223 L.F. limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con conferma nel resto; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - che denuncia motivazione mancante, apparente e illogica in ordine all'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - è affidato a doglianze generiche, ossia prive di qualsivoglia confronto critico con il tenore della sentenza impugnata, che, in particolare, preso atto della contestazione alternativa mossa all'imputato con riferimento alle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che la fattispecie al vaglio fosse da sussumere nella seconda delle ipotesi delineate dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F., quindi nella tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio sociale, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); inoltre, in assenza della specifica e autosufficiente allegazione di individuati, decisivi e inopinabili fraintendimenti delle prove utilizzate da entrambi i giudici di merito per la decisione, le deduzioni cui esso è affidato, non sono consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, F1v. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); ciò tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 5 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 04738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris