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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44957/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 giugno 2020 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione emessa dal Tribunale di Pescara in data 6 giugno 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi ;. lett. c), 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285 del 1992, e, per l'effetto, condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente di guida e alla confisca amministrativa dell'autovettura.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi impugnazione.

Con il primo, viene eccepita violazione di legge per inosservanza della legge penale in riferimento agli artt. 168-bis e 468-bis cod. proc. pen., in ragione della mancata ammissione dell'imputato al richiesto istituto della messa alla prova.

Lamenta, in particolare, il ricorrente di non essere stato ammesso a tale beneficio, con contestuale sospensione del procedimento, a causa dell'illegittima decisione con cui il giudice di prime cure aveva deciso di rigettare la sua istanza, ritenendone il carattere dilatorio.

Il giudice di merito, in particolare, non aveva accolto la sua richiesta di rinvio dell'udienza, finalizzata a consentirgli di presentare una rituale richiesta di messa alla prova oltre al connesso programma trattamentale, sul presupposto che, ove l'imputato avesse realmente voluto accedere all'indicato istituto, avrebbe provveduto a presentare, prima dell'udienza, la necessaria istanza al competente ufficio di esecuzione penale esterna.

Per il Genova, invece, risulterebbe errata l'indicata decisione, non essendo previsto da nessuna norma un termine, stabilito a pena di inammissibilità, entro cui formulare la richiesta del beneficio trattamentale.

L'istanza di rinvio non avrebbe avuto nessun intento dilatorio, apparendo, peraltro, del tutto irrazionale che il rinvio Isar o, poi, comunque concesso per consentire alla difesa di munirsi di procura speciale per presentare richiesta di giudizio abbreviato.

Con la seconda doglianza viene dedotta violazione di legge per inosservanza della legge penale in riferimento agli artt. 129 e 131-bis cod. proc. pen., nel ritenuto erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, conseguente all'avvenuta contestazione al Genova delle due aggravanti presenti in imputazione.

Una compiuta valutazione del fatto in termini concreti — ed in particolare che: l'incidente era avvenuto in zona a traffico limitato; dallo stesso erano derivati danni di scarsa entità - avrebbe dovuto condurre, invece, alla configurazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Con l'ultimo motivo/ il Genova lamenta manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'applicazione in concreto della pena irrogata.Una più corretta valutazione della dinamica del sinistro, oltre che della obiettiva gravità del fatto e della specifica personalità del prevenuto, avrebbe dovuto determinare una più adeguata commisurazione della pena, stabilendone un'entità certamente inferiore rispetto a quella effettivamente applicata.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. In primo luogo è tale il motivo introduttivo, con cui il Genova ha eccepito il vizio di violazione di legge in ordine alle motivazioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto la legittimità della disposta decisione di rigetto dell'istanza di ammissione alla messa alla prova.

Per come in precedenza osservato, l'imputato aveva richiesto, nel corso dell'udienza preliminare, la sospensione del procedimento ai fini dell'ammissione alla messa alla prova, instando per un rinvio dell'udienza finalizzato a consentirgli di formalizzare la sua istanza e di predisporre un programma di trattamento.

La richiesta era stata rigettata per la sua natura dilatoria, sul presupposto che se l'imputato avesse voluto realmente accedere alla messa alla prova avrebbe dovuto quanto meno presentare, antecedentemente all'udienza, un'apposita istanza al competente ufficio di esecuzione penale esterna.

A supporto di tale decisione, la Corte territoriale ha, altresì, fatto riferimento al principio espresso da questa Corte per cui è legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milahi, Rv. 278619-01). [OSCURATO:PERSONA] rileva, però, come la Sesta Sezione - affrontando una situazione fattuale in tutto identica a quella in esame - abbia soprattutto espresso un concetto di specifica incidenza ai fini della soluzione del caso di specie.

Nella circostanza, infatti, è stato chiarito che «l'art. 464-bis, comma 4, primo periodo, introdotto dalla legge n. 67 del 2014, prevede testualmente che "all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma".

All'istanza deve essere allegato alternativamente il programma ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di detto programma.

Si tratta di una previsione volta a comprovare la serietà della istanza, la effettiva volontà da parte dell'imputato di accedere alla messa alla prova.

Ciò giustifica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355-01; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Campanaro, Rv. 265307-01).

Ne consegue che, anche solo in presenza di una istanza a cui sia allegata la mera richiesta del programma di trattamento all'ufficio di esecuzione penale, al giudice è precluso il rigetto della domanda, non essendo consentito di decidere prima di avere visionato tale programma; l'art. 464-ter, comma 3, cod. proc. pen. prevede infatti che "la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Dunque, anche nel caso di allegazione della sola richiesta del programma di trattamento il giudice deve differire la decisione.

Nel caso di specie, l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova non è stata accompagnata dalla allegazione del programma di trattamento e neppure dalla richiesta di detto programma.

Ne consegue che legittimamente il giudice rigettò la richiesta di rinvio dell'udienza».

Orbene, letta negli indicati termini, è da ritenere, allora, che la suddetta sentenza abbia, nella sostanza, precisato che il giudice di merito - al pari di quello pronunciatosi in questo procedimento - abbia correttamente ritenuto, nella propria discrezionalità, di rigettare la richiesta dell'imputato di rinvio dell'udienza, vertendosi in situazione processuale tale per cui non vi era alcun obbligo di disporre la sospensione ai sensi dell'art. 464-ter, comma 3, cod. proc. pen., ovvero comunque di differire la decisione sull'istanza di ammissione alla messa alla prova, stante la mancata produzione da parte dell'interessato (almeno) della richiesta di elaborazione del programma di trattamento all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Ha ragione il Genova nell'affermare che non è previsto, a pena di inammissibilità, alcun termine entro cui dover formulare la richiesta del beneficio trattamentale.

Ciò lo si può desumere, con interpretazione sistematica, dalla previsione generale fissata dall'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., per il quale i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge - come non è nel caso di specie -.

Pur tuttavia, in ragione delle argomentazioni precedentemente esposte, ben poteva il giudice di primo grado, ad espressione della sua discrezionalità valutativa, rigettare la richiesta del Genova di ammissione al beneficio della messa alla prova, con contestuale sospensione del procedimento, non essendo stata accompagnata la sua istanza né da un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, né, quanto meno, da una richiesta di elaborazione del programma suddetto.

Il giudice avrebbe certamente potuto indicare all'imputato, sempre ad espressione della sua discrezionalità decisoria, un termine entro cui provvedere all'effettuazione di tale produzione, disponendo a tal fine il rinvio dell'udienza.

Nessun obbligo, tuttavia, gravava in proposito nei suoi riguardi, né l'imputato poteva vantare alcuno specifico diritto in tal senso.

Ne deriva, pertanto, la conseguente pronuncia di infondatezza del motivo dedotto.

3. Medesimo giudizio deve essere espresso anche con riferimento alla seconda censura, rispetto alla quale il Collegio rileva come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).

Nella specie, i giudici del merito hanno adempiuto a tale onere valorizzando, in termini negativi, la ritenuta sussistenza di ben due fattispecie aggravanti della condotta di guida in stato di ebbrezza posta in essere dall'imputato, peraltro connotati da un valore di tasso alcolemico presente nel sangue particolarmente elevato.

Trattandosi, in ogni modo, di questione afferente al merito, la cui valutazione, ove non effettuata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice - come non è dato ravvisare nel caso di specie -, sfugge allo scrutinio di legittimità, si deve ritenere l'infondatezza del dedotto motivo di ricorso.

4. Identica pronuncia deve essere espressa, infine, anche con riferimento all'ultima doglianza, nella ritenuta ricorrenza di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito rese dal decidente di secondo grado in ordine all'individuazione del trattamento sanzionatorio concretamente applicato.

La dedotta censura risulta, infatti, generica ed aspecifica, oltre che palesemente contraddetta dalla logicità e congruità con cui il giudice di seconde cure ha diffusamente esplicato le ragioni per cui ha ritenuto correttamente inflitta la pena applicata, in proposito affermando, con valutazioni incensurabili in questa sede, che «dagli atti non è emersa la sussistenza nel caso di circostanze con connotazioni tanto rilevanti e speciali, tali da esigere una più incisiva considerazione ai fini della quantificazione della pena, la quale, d'altro canto, nella misura inflitta dal primo giudice all'imputato, appare del tutto congrua in rapporto alla obiettiva gravità del fatto ed alla personalità del prevenuto ed è comunque conforme al principio rieducativo previsto dall'art. 27 Cost.».

5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 giugno 2020 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione emessa dal Tribunale di Pescara in data 6 giugno 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi ;. lett. c), 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285 del 1992, e, per l'effetto, condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente di guida e alla confisca amministrativa dell'autovettura. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi impugnazione. Con il primo, viene eccepita violazione di legge per inosservanza della legge penale in riferimento agli artt. 168-bis e 468-bis cod. proc. pen., in ragione della mancata ammissione dell'imputato al richiesto istituto della messa alla prova. Lamenta, in particolare, il ricorrente di non essere stato ammesso a tale beneficio, con contestuale sospensione del procedimento, a causa dell'illegittima decisione con cui il giudice di prime cure aveva deciso di rigettare la sua istanza, ritenendone il carattere dilatorio. Il giudice di merito, in particolare, non aveva accolto la sua richiesta di rinvio dell'udienza, finalizzata a consentirgli di presentare una rituale richiesta di messa alla prova oltre al connesso programma trattamentale, sul presupposto che, ove l'imputato avesse realmente voluto accedere all'indicato istituto, avrebbe provveduto a presentare, prima dell'udienza, la necessaria istanza al competente ufficio di esecuzione penale esterna. Per il Genova, invece, risulterebbe errata l'indicata decisione, non essendo previsto da nessuna norma un termine, stabilito a pena di inammissibilità, entro cui formulare la richiesta del beneficio trattamentale. L'istanza di rinvio non avrebbe avuto nessun intento dilatorio, apparendo, peraltro, del tutto irrazionale che il rinvio Isar o, poi, comunque concesso per consentire alla difesa di munirsi di procura speciale per presentare richiesta di giudizio abbreviato. Con la seconda doglianza viene dedotta violazione di legge per inosservanza della legge penale in riferimento agli artt. 129 e 131-bis cod. proc. pen., nel ritenuto erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, conseguente all'avvenuta contestazione al Genova delle due aggravanti presenti in imputazione. Una compiuta valutazione del fatto in termini concreti — ed in particolare che: l'incidente era avvenuto in zona a traffico limitato; dallo stesso erano derivati danni di scarsa entità - avrebbe dovuto condurre, invece, alla configurazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Con l'ultimo motivo/ il Genova lamenta manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'applicazione in concreto della pena irrogata.Una più corretta valutazione della dinamica del sinistro, oltre che della obiettiva gravità del fatto e della specifica personalità del prevenuto, avrebbe dovuto determinare una più adeguata commisurazione della pena, stabilendone un'entità certamente inferiore rispetto a quella effettivamente applicata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In primo luogo è tale il motivo introduttivo, con cui il Genova ha eccepito il vizio di violazione di legge in ordine alle motivazioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto la legittimità della disposta decisione di rigetto dell'istanza di ammissione alla messa alla prova. Per come in precedenza osservato, l'imputato aveva richiesto, nel corso dell'udienza preliminare, la sospensione del procedimento ai fini dell'ammissione alla messa alla prova, instando per un rinvio dell'udienza finalizzato a consentirgli di formalizzare la sua istanza e di predisporre un programma di trattamento. La richiesta era stata rigettata per la sua natura dilatoria, sul presupposto che se l'imputato avesse voluto realmente accedere alla messa alla prova avrebbe dovuto quanto meno presentare, antecedentemente all'udienza, un'apposita istanza al competente ufficio di esecuzione penale esterna. A supporto di tale decisione, la Corte territoriale ha, altresì, fatto riferimento al principio espresso da questa Corte per cui è legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milahi, Rv. 278619-01). [OSCURATO:PERSONA] rileva, però, come la Sesta Sezione - affrontando una situazione fattuale in tutto identica a quella in esame - abbia soprattutto espresso un concetto di specifica incidenza ai fini della soluzione del caso di specie. Nella circostanza, infatti, è stato chiarito che «l'art. 464-bis, comma 4, primo periodo, introdotto dalla legge n. 67 del 2014, prevede testualmente che "all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma". All'istanza deve essere allegato alternativamente il programma ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di detto programma. Si tratta di una previsione volta a comprovare la serietà della istanza, la effettiva volontà da parte dell'imputato di accedere alla messa alla prova. Ciò giustifica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355-01; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Campanaro, Rv. 265307-01). Ne consegue che, anche solo in presenza di una istanza a cui sia allegata la mera richiesta del programma di trattamento all'ufficio di esecuzione penale, al giudice è precluso il rigetto della domanda, non essendo consentito di decidere prima di avere visionato tale programma; l'art. 464-ter, comma 3, cod. proc. pen. prevede infatti che "la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati". Dunque, anche nel caso di allegazione della sola richiesta del programma di trattamento il giudice deve differire la decisione. Nel caso di specie, l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova non è stata accompagnata dalla allegazione del programma di trattamento e neppure dalla richiesta di detto programma. Ne consegue che legittimamente il giudice rigettò la richiesta di rinvio dell'udienza». Orbene, letta negli indicati termini, è da ritenere, allora, che la suddetta sentenza abbia, nella sostanza, precisato che il giudice di merito - al pari di quello pronunciatosi in questo procedimento - abbia correttamente ritenuto, nella propria discrezionalità, di rigettare la richiesta dell'imputato di rinvio dell'udienza, vertendosi in situazione processuale tale per cui non vi era alcun obbligo di disporre la sospensione ai sensi dell'art. 464-ter, comma 3, cod. proc. pen., ovvero comunque di differire la decisione sull'istanza di ammissione alla messa alla prova, stante la mancata produzione da parte dell'interessato (almeno) della richiesta di elaborazione del programma di trattamento all'ufficio di esecuzione penale esterna. Ha ragione il Genova nell'affermare che non è previsto, a pena di inammissibilità, alcun termine entro cui dover formulare la richiesta del beneficio trattamentale. Ciò lo si può desumere, con interpretazione sistematica, dalla previsione generale fissata dall'art. 173, comma 1, cod. proc. pen., per il quale i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge - come non è nel caso di specie -. Pur tuttavia, in ragione delle argomentazioni precedentemente esposte, ben poteva il giudice di primo grado, ad espressione della sua discrezionalità valutativa, rigettare la richiesta del Genova di ammissione al beneficio della messa alla prova, con contestuale sospensione del procedimento, non essendo stata accompagnata la sua istanza né da un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, né, quanto meno, da una richiesta di elaborazione del programma suddetto. Il giudice avrebbe certamente potuto indicare all'imputato, sempre ad espressione della sua discrezionalità decisoria, un termine entro cui provvedere all'effettuazione di tale produzione, disponendo a tal fine il rinvio dell'udienza. Nessun obbligo, tuttavia, gravava in proposito nei suoi riguardi, né l'imputato poteva vantare alcuno specifico diritto in tal senso. Ne deriva, pertanto, la conseguente pronuncia di infondatezza del motivo dedotto. 3. Medesimo giudizio deve essere espresso anche con riferimento alla seconda censura, rispetto alla quale il Collegio rileva come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre: Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). Nella specie, i giudici del merito hanno adempiuto a tale onere valorizzando, in termini negativi, la ritenuta sussistenza di ben due fattispecie aggravanti della condotta di guida in stato di ebbrezza posta in essere dall'imputato, peraltro connotati da un valore di tasso alcolemico presente nel sangue particolarmente elevato. Trattandosi, in ogni modo, di questione afferente al merito, la cui valutazione, ove non effettuata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice - come non è dato ravvisare nel caso di specie -, sfugge allo scrutinio di legittimità, si deve ritenere l'infondatezza del dedotto motivo di ricorso. 4. Identica pronuncia deve essere espressa, infine, anche con riferimento all'ultima doglianza, nella ritenuta ricorrenza di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito rese dal decidente di secondo grado in ordine all'individuazione del trattamento sanzionatorio concretamente applicato. La dedotta censura risulta, infatti, generica ed aspecifica, oltre che palesemente contraddetta dalla logicità e congruità con cui il giudice di seconde cure ha diffusamente esplicato le ragioni per cui ha ritenuto correttamente inflitta la pena applicata, in proposito affermando, con valutazioni incensurabili in questa sede, che «dagli atti non è emersa la sussistenza nel caso di circostanze con connotazioni tanto rilevanti e speciali, tali da esigere una più incisiva considerazione ai fini della quantificazione della pena, la quale, d'altro canto, nella misura inflitta dal primo giudice all'imputato, appare del tutto congrua in rapporto alla obiettiva gravità del fatto ed alla personalità del prevenuto ed è comunque conforme al principio rieducativo previsto dall'art. 27 Cost.». 5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu