CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliodigitale ex lege- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 940 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026RILEVATO CHE− [OSCURATO:PERSONA] agiva in via monitoria e otteneva dal Pretore diRoma due decreti ingiuntivi: il decreto ingiuntivo n. 11665/1996, emessonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali coobbligatisolidali, e il decreto ingiuntivo n. 11664/1996, emesso nei confronti delsolo [OSCURATO:PERSONA];− successivamente, [OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:PERSONA] atti di precetto: il primo per il credito azionato in forza del decretoingiuntivo n. 11664/1996, il secondo per la metà della somma dovuta inbase al decreto ingiuntivo n. 11665/1996; poi, intimava il pagamentoanche a [OSCURATO:PERSONA] per l’altra metà del credito solidale;− [OSCURATO:PERSONA] formulava un’offerta reale (datata 2/12/2011)della complessiva somma di euro 11.100,00, che veniva seguita dallesuccessiva notifica del verbale di deposito;− [OSCURATO:PERSONA] intraprendeva plurime iniziative esecutive a cuifacevano seguito opposizioni esecutive dei debitori esecutati:- pignoramento presso terzi del 5/12/2011 - procedura n.500/2012 R.G. Esec. del Tribunale di Roma nei confronti diVincenzo Cotardo e opposizione ex art. 615 c.p.c. di quest’ultimo,rubricata al n. 11320/2013 R.G. del Tribunale di Roma;- pignoramento immobiliare del 7/12/2011 - procedura n.8/2012 R.G. Esec. del Tribunale di Roma nei confronti di VincenzoCotardo e opposizione ex art. 615 c.p.c. di quest’ultimo, rubricataal n. 6300/2016 R.G. del Tribunale di Roma (innanzi al quale erastata riassunta dopo essere stata inizialmente instaurata davantial Giudice di Pace);- pignoramento presso terzi del 24/1/2012 - procedura n.3633/2012 R.G. Esec. del Tribunale di Roma nei confronti di MariaNumero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026Lucia Vergari e opposizione ex art. 615 c.p.c. di quest’ultima,rubricata al n. 7668/2013 R.G. del Giudice di Pace di Roma, la cuisentenza n. 15151/2016 è stata annullata dal Tribunale di Roma(accogliendo l’appello della Vergari in punto di ammissibilità delgiudizio di merito dell’opposizione) con la sentenza n. 8315 del15/04/2019, confermata da questa Corte con l’ordinanza di Cass.Sez. 6-3, 26/05/2021, n. 14462 (che ha dichiarato inammissibile ilricorso di Staniscia);- pignoramento immobiliare del 9/2/2012 - procedura n.270/2012 R.G. Esec. del Tribunale di Roma nei confronti di MariaLucia Vergari e opposizione ex art. 615 c.p.c. di quest’ultima,rubricata al n. 82045/2012 R.G. del Tribunale di Roma;− parallelamente, [OSCURATO:PERSONA] introduceva il giudizio per laconvalida dell’offerta reale innanzi al Tribunale di Tivoli, definito con lasentenza n. 711/2013;− quest’ultima pronuncia, tuttavia, veniva impugnata conregolamento di competenza sul quale questa Corte - con l’ordinanza n.14155 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - così provvedeva: «dichiara, previa caducazionedella sentenza impugnata, la competenza del Tribunale di Roma infunzione di Giudice dell’Esecuzione»; l’azione ex art. 1210 c.c., volta alladeclaratoria di validità del deposito, era qualificata come una sostanzialeopposizione ex art. 615 c.p.c., in rapporto di continenza con leopposizioni esecutive già pendenti;− il giudizio di convalida dell’offerta reale veniva riassunto innanzi alTribunale capitolino (rubricato al n. 58743/2014 R.G.);− il Tribunale ordinario di Roma pronunciava:- la sentenza n. 1519 del 23 gennaio 2018 - riguardantel’opposizione all’esecuzione immobiliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] erubricata al n. 82045/2012 R.G.), a cui erano stati riuniti i giudizidi opposizione all’esecuzione presso terzi proposta da [OSCURATO:PERSONA] (n.Numero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/202611320/2013 R.G.) e di convalida dell’offerta reale (n. 58743/2014R.G.) - con la quale riteneva rituale e satisfattiva l’offerta reale dieuro 11.100,00 (considerata tempestiva rispetto al termine di cuiall’art. 480 c.p.c.) e dichiarava [OSCURATO:PERSONA] libera dapretese creditorie e statuiva sulle spese;- la sentenza n. 5783 del 18 marzo 2019 - riferitaall’opposizione n. 6300/2016 R.G. di Cotardo - con cui dichiaravala nullità del pignoramento immobiliare fondante la proceduraesecutiva n. 8/2012 R.G. Esec. e condannava [OSCURATO:PERSONA] allespese e anche ex art. 96, comma 3, c.p.c.;− in sede di gravame, la Corte d’appello di Roma disponevadapprima, con ordinanza del 7/11/2022, la riunione delle impugnazionirelative ai procedimenti iscritti in primo grado ai nn. 82045/2012 R.G.,58743/2014 R.G., 11320/2013 R.G. e 6300/2016 R.G.;− poi, con la sentenza n. 7581 del 23 novembre 2023, la stessa Cortedisponeva la rimessione al primo giudice di alcuni dei procedimenti inprecedenza riuniti, attesa la non integrità del contraddittorio: inparticolare, erano rimessi al Tribunale l’opposizione rubricata in primogrado al n. 11320/2013 R.G. (avverso il pignoramento presso terzi n.500/2012 R.G. Esec.) e il giudizio di convalida dell’offerta reale giàrubricato al n. 58743/2014 R.G. (e già riunito alla predetta opposizione);− la Corte di merito separava dal fascicolo d’appello (formando unnuovo fascicolo) gli atti relativi ai giudizi concernenti le opposizionirubricate in primo grado ai nn. 82045/2012 R.G. (cioè, l’opposizioneall’esecuzione immobiliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]) e 6300/2016 R.G. (cioè,l’opposizione all’esecuzione immobiliare proposta da [OSCURATO:PERSONA]);− quindi, la Corte d’appello di Roma pronunciava la sentenza n. 940dell’8 febbraio 2024, con cui rigettava l’istanza di sospensione ex art.295 c.p.c. e, nel merito, l’impugnazione avverso le sentenze nn.1519/2018 e 5783/2019 del Tribunale di Roma, ritenendo tempestivaNumero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’offerta reale (perché formulata il 2 dicembre 2011, entro il termine didieci giorni dalla notifica del precetto del 23 novembre 2011) e reputandonon fondate o inammissibili le ulteriori doglianze, incluse quelle sullaritualità e congruità dell’offerta e sulla debenza di spese di esecuzione(ritenuta invalida perché successiva all’offerta reale);− avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, affidato a due motivi;− [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano concontroricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo si deduce: «Violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 39, 112, 295e 354 cpc. Violazione del principio di diritto formulato dal [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza - Nullità della sentenza impugnata.»; ad avviso delricorrente, la Corte d’appello avrebbe illegittimamente separato giudiziche dovevano restare uniti per ragioni di continenza, stante il vincolodiscendente da quanto già affermato dalla Corte di legittimità; inoltre, lasentenza sarebbe invalida perché è stata rigettata l’istanza di sospen-sione ex art. 295 c.p.c.;− il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n.3, c.p.c.;− la Corte d’appello ha rigettato la richiesta ex art. 295 c.p.c. avan-zata dall’odierno ricorrente con la seguente motivazione: «Va subito ri-gettata l’istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.avanzata dall’appellante fino al passaggio in giudicato della sentenza diNumero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026convalida dell’offerta reale considerato che, per costante giurisprudenzadella Suprema Corte, anche alla luce del principio di ragionevole duratadel processo, la sospensione necessaria del processo deve essere dispo-sta con particolare rigore, e che nella specie vi sono elementi sufficientiper poter esaminare gli appelli senza attendere l’esito del giudizio ri-messo al primo giudice ex art. 354 c.p.c.»;− tale motivazione non considera le statuizioni di Cass. Sez. 6-3,23/06/2014, n. 14155, rese da questa Corte inter partes e riguardantianche la controversia de qua;− infatti, come già accennato nell’esposizione della vicenda proces-suale, la decisione sul regolamento di competenza avverso la sentenzadel Tribunale di Tivoli n. 711/2013 del 16/05/2013, avente ad oggetto ladomanda di convalida del deposito nel procedimento di mora credendi,ha chiaramente statuito che «deve rilevarsi la continenza del giudizio sucui ha deciso il Tribunale di Tivoli rispetto ai due indicati giudizi di oppo-sizione all’esecuzione e, prima ancora, sebbene in funzione dell’applica-zione delle regole della continenza, l’incompetenza per territorio indero-gabile di quel Tribunale a beneficio di quella del Tribunale di Roma infunzione di giudice dell’esecuzione. Ciò, una volta qualificata corretta-mente, al di là del nomen attribuitole, l’azione esercitata dal Cotardodavanti al Tribunale di Tivoli e, quindi, apprezzando la doglianza delloStaniscia riguardo alla competenza di tale Tribunale nel senso di ecce-zione di incompetenza su detta domanda in quanto avente il sostanzialecontenuto, ancorché diretta a far valere la fattispecie dell’offerta reale,di un’opposizione all’esecuzione e precisamente sia all’esecuzione iniziatacon il pignoramento immobiliare sia a quella iniziata con il pignoramentopresso terzi. … La relazione fra i due processi risulta, dunque, di conti-nenza, in quanto l’accertamento sollecitato con l’azione davanti a Tivolicomprende quello davanti al Tribunale di Roma.»;Numero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026− nella citata ordinanza si legge altresì che «Poiché la postulazioneda parte del debitore della verificazione delle condizioni dell’offerta for-male e del deposito e, quindi, della loro valida esecuzione, si risolve cer-tamente nella deduzione di un fatto estintivo sopravvenuto del creditoper cui si procede all’esecuzione, cioè quello della liberazione, id estdell’adempimento mediante deposito liberatorio, l’esercizio del diritto diazione supposto dall’art. 1210, comma 2, in quanto affidato ad un’azionedi mero accertamento, risulta allora pienamente possibile per il tramitedell’opposizione al precetto di cui all’art. 615 c.p.c., comma 1, in quantotale azione si presenta pienamente funzionale ad assicurare la tutela pre-vista da detta norma di diritto sostanziale a livello generale. In pratica ilprofilo funzionale dell’azione supposta dalla norma di diritto sostanzialesi presenta pienamente iscrivibile nell’ambito di quello dell’azione ai sensidell’art. 615 c.p.c.»;− con effetto di res iudicata tra le parti, dunque, questa Corte hasancito un vincolo di continenza tra le opposizioni esecutive e l’azionevolta a far constare la validità del deposito, a sua volta qualificata comecontenuta nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c.;− in altre parole, il giudizio di convalida dell’offerta reale (rubricatoin primo grado col n. 58743/2014 R.G.) era contenuto- sia nell’opposizione all’esecuzione immobiliare proposta da[OSCURATO:PERSONA] e rubricata in primo grado al n. 82045/2012 R.G.),- sia nell’opposizione all’esecuzione presso terzi proposta da[OSCURATO:PERSONA] (n. 11320/2013 R.G.),- sia - come causa petendi - nell’opposizione all’esecuzione im-mobiliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] (n. 6300/2016 R.G.);− la separazione delle controversie - resa necessaria dalla non inte-grità del contraddittorio e dalla conseguente rimessione al giudice diprimo grado dell’opposizione all’espropriazione presso terzi - comportaval’applicazione del seguente principio: «In materia di continenza di causeNumero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, sitrovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova appli-cazione la disciplina dell’art. 39 c.p.c., ma l’esigenza di coordinamento ègarantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c.,del processo che avrebbe subito l’attrazione, fino al passaggio in giudi-cato dell’altro che l’avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicaticontrastanti» (Cass. Sez. 3, 23/01/2026, n. 1515, Rv. 677572-01; ana-logamente, Cass. Sez. 6, 18/02/2022, n. 5340, Rv. 664063-02);− in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, dunque, si sa-rebbe dovuta impedire la prosecuzione del processo contenente instau-rato per secondo, disponendone la sospensione necessaria;− orbene, proprio con riferimento all’identificazione di quale dei pro-cessi sia stato instaurato per primo il ricorso è lacunoso e nemmenodall’esame degli atti è stato possibile desumere tale elemento, essenzialeai fini della decisione della censura;− infatti, per comprendere se il processo da sospendere ex art. 295c.p.c. - in quanto causa che avrebbe subito l’attrazione - era quello pen-dente innanzi alla Corte d’appello oppure quello rimesso al Tribunale, ilricorrente avrebbe dovuto indicare quale opposizione all’esecuzione (cia-scuna contenente l’ “eccezione” attinente alla convalida del deposito exart. 1210 c.c.) era stata preventivamente introdotta e, cioè, se era statapreviamente avanzata l’opposizione all’esecuzione presso terzi n.500/2012 R.G. Esec. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (pendente innanzial Tribunale) oppure le opposizioni alle esecuzioni n. 8/2012 R.G. Esec.nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e n. 270/2012 R.G. Esec. nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] (decise dalla Corte d’appello);− solo qualora queste ultime fossero state successive all’opposizioneall’espropriazione presso terzi, la Corte territoriale avrebbe dovuto appli-care l’art. 295 c.p.c. e sospendere il giudizio; in caso contrario, sarebbeNumero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026toccato al Tribunale disporre la sospensione del processo pendente inprimo grado;− giova osservare che al fine di individuare la pendenza dell’opposi-zione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - attesa la sua naturadi procedimento unitario a struttura bifasica - rileva il momento in cui èstata introdotta la fase sommaria con il deposito del ricorso dinanzi algiudice dell’esecuzione (Cass. Sez. 3, 07/05/2015, n. 9246, Rv. 635234-01; Cass. Sez. 3, 07/03/2017, n. 5608, Rv. 643389-01; Cass. Sez. 3,12/04/2017, n. 9352, Rv. 644000-01; Cass. Sez. 3, 11/10/2018, n.25170; Cass. Sez. 3, 12/04/2023, n. 9741);− orbene, come già esposto, il ricorrente ha omesso di specificare,nell’atto introduttivo (e dall’esame degli atti si riesce ad evincere soltantola data - 27/6/2012 - del ricorso in opposizione all’esecuzione immobi-liare della Vergari), quale opposizione (giudizio contenente) è stata pre-viamente proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione e risultano irri-levanti - per stabilire la prevenzione, quanto a data di pendenza, dellerispettive liti - le date di introduzione dei giudizi di merito;− tanto implica l’irrimediabile inammissibilità del motivo in esame,poiché la lacuna impedisce di verificare se la Corte territoriale abbia omeno correttamente applicato la regola processuale sopra indicata;− col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 95, 112, 115139, 143 e 546 cpc; artt. 1208 e 1220 cc.»; secondo il ricorrente, laCorte d’appello ha errato nel ritenere efficacemente eseguita la notificadell’offerta reale del 2 dicembre 2011 ed esaustiva l’offerta del credito,posto che il tentativo di notifica presso l’indirizzo romano indicato nonintegrava un valido collegamento con il destinatario e, in ogni caso, lanotifica “a mani proprie” intervenuta il 7 dicembre 2011 era successivaall’avvio delle attività esecutive (con conseguenze anche sulle spese exart. 95 c.p.c. e sul momento rilevante ex art. 546 c.p.c.); inoltre, sarebbeNumero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026incongruo l’importo di cui all’offerta reale rispetto al credito (capitale eaccessori);− il motivo è inammissibile per plurime ragioni;− come emerge dalla sua stessa formulazione, il motivo si presentastrutturalmente contorto e privo di linearità, risolvendosi in un affastel-larsi di plurime censure eterogenee, riferite a svariate disposizioni nor-mative - in parte, neppure pertinenti al tipo di giudizio in esame (quale,significativamente, il richiamo all’art. 546 c.p.c., estraneo all’opposizioneall’esecuzione immobiliare, oggetto della controversia decisa con la quiimpugnata sentenza) - e a questioni diverse, cumulate in modo inestri-cabile, in violazione del principio di specificità e di chiarezza del motivodi ricorso per cassazione (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.): ne derival’impossibilità per questa Corte di individuare con precisione il thema de-cidendum devoluto, secondo la funzione tipica del giudizio di legittimità;− il motivo è, inoltre, formulato in violazione dell’art. 366, comma 1,n. 3, c.p.c., giacché il ricorrente non indica né illustra adeguatamente -con puntuali riferimenti al ricorso in appello e allo svolgimento del giudi-zio di secondo grado quale ricostruito nella sentenza impugnata - i tempi,i modi e i termini in cui le questioni oggi prospettate sarebbero stateritualmente dedotte innanzi alla Corte territoriale: in particolare, difettala necessaria specifica indicazione delle allegazioni e delle eccezioni for-mulate in appello e della loro effettiva trattazione nella decisione impu-gnata;− per altro verso, le doglianze relative alla congruità dell’importo og-getto dell’offerta reale investono un accertamento in fatto, compiuto dalgiudice di merito - come risulta dalla motivazione della sentenza impu-gnata (confermativa di quella di primo grado, rispetto alla quale «l’ap-pellante [non] ha indicato specifici errori in cui sarebbe incorso il primogiudice nel determinare la suddetta somma») - anche sulla ritualità dellaconcatenazione delle notifiche e, in quanto tale, sottratto al sindacato diNumero registro generale 6813/2024Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 19923/2026Data pubblicazione 15/06/2026legittimità (risolvendosi comunque in una sollecitazione a una rivaluta-zione del merito);− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conse-guente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate,secondo i parametri normativi e in relazione al valore effettivo della con-troversia (pari a quello del credito contestato), nella misura indicata neldispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove do-vuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di que-sto giudizio, liquidate in Euro 3.100,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre ad accessori;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 maggio 2026 e, a seguito di riconvocazione, in data 11giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])