CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MOSE' MANFREDI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibili i ricorsi"; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame, con ordinanza del 10 agosto 2022, ha respinto l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del Tribunale di Brescia del 18 luglio 2022, che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare domiciliare relativamente ai reati di cui agli art. 73, T.U. stup. 2. Ricorrono in cassazione i due indagati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 299 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup.); motivazione illogica e contraddittoria sui gravi indizi di reato. Nel corso del giudizio direttissimo sono state acquisite le analisi sulla sostanza sequestrata ai due ricorrenti, che hanno ridimensionato il quadro accusatorio. I reperti 3 e 9, infatti, non contengono sostanze stupefacenti. Un altro reperto non è stato analizzato (minima sostanza utile). Dodici reperti contengono le nuove sostanze psicoattive, sulle quali non è stato possibile eseguire le analisi in termini di dosi medie singole ricavabili (mancanza di dati statistici). Due soli reperti contengono cocaina, uno per 10 dosi e un altro per 16 dosi singole. medie. Quattro reperti riguardano la sostanza GBL, per dosi 232, 849 (attribuibili a Mosè), 19 e 2051 dosi (reperti n. 20 e 21 attribuibili a Zanotti). La sostanza GBL normalmente si acquista online per flaconi da mezzo litro, un litro o un litro e mezzo. I due ricorrenti avevano depositato la documentazione reddituale per dimostrare la capacità di acquisto delle sostanze per un uso personale. La cocaina è risultata in poche dosi, compatibile con il consumo personale (16 e 10 dosi). Manca qualsiasi prova della destinazione delle sostanze a terzi. Inoltre, Il Tribunale del riesame non valuta adeguatamente l'impossibilità di determinazione delle dosi singole medie per le nuove sostanze droganti. 2. 2. Violazione di legge (art. 299 cod. proc. pen.); mancanza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari. Nessuna motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari contiene l'ordinanza impugnata. Il Tribunale ritiene che le esigenze cautelari siano presenti solo per le modalità di acquisto di alcune sostanze (online). Tale considerazione riguarda il momento della consumazione dei reati, non l'attualità delle esigenze cautelari. Inoltre, la stessa P.G. sentita in udienza ha riferito che il modo normale, ordinario, di acquisto di queste nuove sostanze (GBL) è quello su internet. Maifredi risulta ricoverato (da giugno 2022) in una comunità di recupero e questo, per il Tribunale del riesame, con motivazione illogica e contraddittoria, non avrebbe inciso sul pericolo cautelare della reiterazione dei reati. Egli nella struttura (che ha regole rigide) non potrebbe certamente commettere ulteriori reati. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili per rinuncia; i ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi in quanto la misura cautelare è stata revocata il 21 ottobre 2022. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: revoca della misura cautelare), non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 9831 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23485901). P.Q.M. Dichiara ina