CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 46807/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata in relazione alla confisca del denaro sequestrato, con rinvio al giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2020, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino del 6 febbraio 2018, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 309 del 1990, cedeva 0,8828 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina/crack e illecitamente deteneva, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, ulteriori 2,9 grammi di sostanza stupefacente del medesimo tipo. Il Tribunale ha disposto, inoltre, la confisca della somma di euro 55,00 trovata in possesso dell'imputato e dello stupefacente in sequestro. La Corte territoriale ha rideterminato la pena precedentemente inflitta in mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine all'omesso esame del motivo di appello, relativo alla confisca della somma di denaro eccedente il profitto del reato e al necessario nesso di pertinenzialità che deve sussistere tra il denaro e l'attività di spaccio contestata. Nonostante vi fosse una specifica doglianza, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulle ragioni per le quali la somma di denaro in sequestro costituirebbe prodotto o profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non essendo applicabile al caso in esame l'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 - in materia di confisca obbligatoria - a fronte di un'ipotesi di lieve entità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve rilevarsi che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992 (ex plurimis, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900). 1.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione del principio appena richiamato, avendo totalmente omesso di motivare in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma di denaro in sequestro e il reato contestato al ricorrente, pur a fronte di uno specifico motivo di doglianza sul punto. 2. In forza delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Così deciso il 07/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]