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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22486/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., come ulteriormente aggravato dalla recidiva, specifica e infraquinquennale (fatto commesso in Palermo in data 19 marzo 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello in data 21 febbraio 2020, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), quale quella rassegnata dalla Corte territoriale nel caso di specie (cfr. pag. 2, punto 2.1 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consi1Iere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., come ulteriormente aggravato dalla recidiva, specifica e infraquinquennale (fatto commesso in Palermo in data 19 marzo 2014); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello in data 21 febbraio 2020, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), quale quella rassegnata dalla Corte territoriale nel caso di specie (cfr. pag. 2, punto 2.1 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consi1Iere estensore