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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04639/2024

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20079/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], DELLO SPORT E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difesodall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ninà, con domicilio eletto in Roma, viaCola di Rienzo, n. 212 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 581/18, depositata il 12 marzo 2018.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, per sentir dichiarare ille- gittimo il decreto n. 687/S4/TUR del 29 aprile 2011, con cui era stata disposta la revoca del contributo di Euro 55.782,00, concesso ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA]- fast [OSCURATO:PERSONA], e per sentir accertare il suo diritto a non restituire la somma percepita.

A sostegno della domanda, l'attore osservò che il requisito della proprietà dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività, del quale gli era stata conte- statala sopravvenuta carenza, per effetto della donazione da lui effettuata in favore dei genitori, era prescritto soltanto al momento della presentazione della domanda di contributo; aggiunse che l'attività poteva essere esercitata anche in locali non di proprietà, precisando comunque di aver stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito.

Si costituì l'Assessorato, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, insistendo sulla legittimità del provvedimento.

1.1. Con sentenza del 28 gennaio 2013, il Tribunale di Catania dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

2. L'impugnazione proposta dal Garofaloè stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Catania, che con sentenza del 12 marzo 2018 ha dichiarato la spet- tanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catania.

Premesso che, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie riguar- danti la concessione dei contributi, riveste carattere decisivo l'individuazione della fase in cui si colloca la controversia, spettando al Giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversieche si collocanonella fase anteriore al momento discrezionale di attribuzione del beneficio, ed al Giudice ordinario quella in ordine alle controversie che si collocano nella fase esecutiva del rap- porto di sovvenzione, la Corte ha affermato che rientrano in particolare nella cognizione ordinaria le controversie riguardanti il mancato pagamento degli importi dovuti ed i provvedimenti di decadenza o risoluzione per inadempi- mento degli obblighi posti a carico del concessionario, mentre sono devolute al Giudice amministrativo quelle riguardanti la mancata erogazione o la re- voca o il ritiro del beneficio disposti nell'esercizio di poteri di autotutela della [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, ha rilevato che nella specie la proprietà dell'immobile era ri- chiesta soltanto al momento della presentazione della domanda di attribu- zione del beneficio, non essendo prescritto che il beneficiario dovesse conser- varla per tutto il periodo di gestione dell'attività, ed essendo anzi previsto che quest'ultima potesse essere esercitata anche in locali non di proprietà; ha aggiunto che gli obblighi posti a carico del concessionario consistevano esclu- sivamente nello svolgimento dell'attività per almenocinque anni dalla data di erogazione del contributo e nella documentazione di almeno cinquanta pre- senze annue, nonché nella prestazione di una fideiussione bancaria valida per cinque anni; ha rilevato inoltre che l'attore era stato assolto in sede penale dall'imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pub- bliche, mentre la domanda di condanna proposta nei suoi confronti dal Pro- curatore regionale della Corte dei conti era stata rigettata, proprio a causa della mancata previsione del predetto requisito.

Ritenuto pertanto che il prov- vedimento impugnato non trovasse giustificazione nella perdita di uno dei requisiti previsti dal bando, ma nell'inadempimento di un obbligo di condotta posto a carico del beneficiario, ha concluso che, in assenza di una nuova va- lutazione comparativa degl'interessi apprezzati in sede di concessione del contributo, la controversia spettava alla giurisdizione ordinaria.

3. Avverso la predetta sentenza l'Assessorato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- rofalo ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 29 maggio 2023, al fine di consentire alle parti di fornire chiarimenti in ordine alla questione concer- nente la mancata riassunzione del giudizio di merito, sollevata dall'Assesso- rato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di estinzione del processo, sollevata dall'Assessorato in relazione alla mancata riassunzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice di primo grado, nel termine di cui all'art. 353, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della dichiarazione della spettanza della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla difesa erariale nella memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui l'inosservanza del predetto termine avrebbe comportato l'estinzione dell'intero giudizio di merito, ai fini della quale non assumerebbe alcun rilievo la circostanza che la Corte territoriale abbia indicato, quale data di decorrenza, quella del passag- gio in giudicato della sentenza di appello, anziché quella della notificazione della stessa, effettuata il 27 aprile 2018.E' pur vero che l'indicazione conte- nuta nella sentenza impugnata, contrastante con il disposto dell'art. 353, se- condo comma, cod. proc. civ., risulta inidonea a determinare un differimento della decorrenza del termine, giacché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione costituisce un atto formale che non ammette equipollenti, e il giudice non può abbreviare né prorogare i ter- mini perentori fissati dalla legge, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

VI, 6/04/2016, n. 6622; Cass., Sez.

II, 7/06/2011, n. 12298; 5/ 06/2007, n. 13160).

Peraltro, qualora sia proposto, come nella specie, ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdi- zione negata dal primo giudice, il termine previsto dal secondo comma per la riassunzione del giudiziodinanzi al giudice di primo grado resta interrotto , ai sensi del terzo comma dell'art. 353 cod. proc. civ., e ricomincia a decorrere soltanto a seguito della definizione del giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez.

III, 21/06/1991, n. 7016).

2. Con l'unico motivo d'impugnazione, l'Assessorato denuncia la viola- zione ola falsa applicazione dell'art. 88 della legge regionale n. 32 del 2000 e dell'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, censurando la sen- tenza impugnata per aver ritenuto che la proprietà dell'immobile adibito all'e- sercizio dell'attività fosse richiesta soltanto nella fase genetica del rapporto concessorio, e non anche per tutta la durata del periodo minimo di attività garantito dalla fideiussione.

Premesso che la disciplina in esame dev'essere interpretata restrittivamente, introducendo una deroga al divieto di aiuti di Stato, osserva che la ratiodelle predette disposizioni consiste nell'incentivare la ricettività turistica a conduzione familiare, consentendo ai proprietari di immobili sovradimensionati rispetto alle proprie esigenze di trarne un utile economico attraverso la concessione di provvidenze per l'esecuzione d'inter- venti di adeguamento all'attività di bed breakfast; precisato quindi che non possono beneficiare di tali provvidenze le iniziative imprenditoriali che non coinvolgano direttamente i proprietari, ma vengano realizzate attraverso la gestione di un'azienda costituita da beni altrui, rileva che tale opinione trova conferma nel bando per l'attribuzione dei contributi, che agli artt. 3 e 6, com- ma secondo, richiede espressamente la titolarità dell'immobile da parte del richiedente, ed all'art. 3, comma ottavo, prevede la revoca del contributo, in caso di perdita di uno dei requisiti prescritti per la fase genetica del rapporto di concessione.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, questa Corte ha costante- mente affermato che, ai fini del riparto di giurisdizione nelle relative contro- versie,occorre distinguere , in linea di principio , tra la fase procedimentale anteriore alla concessione del beneficio, nella quale si provvede alla valuta- zione dell'an, del quide del quomodo dell'erogazione, e quella successiva, riguardante l'esecuzione del rapporto di sovvenzione: mentre nella prima fase la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad esercitare un potere discrezionale, procedendo alla ponderazione degl'interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda in relazione all'interesse primario avuto di mira dalla legge, con la conseguenza che il richiedente è titolare di una posizione di interesse legit- timo, tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo, nella seconda fase occorre procedere alla verifica dell'adempimento degli obblighi imposti con il provve- dimento di attribuzione, rispetto alla quale il richiedente è titolare di un diritto soggettivo, azionabile dinanzi al Giudice ordinario(cfr. Cass., Sez.

Un., 12/ 04/2019, n. 10377; 21/01/2014, n. 1132; 20/07/2011, n. 15867) .

E' stato tuttavia precisato che atale criterio fa eccezione l'ipotesi in cui il finanzia- mento sia riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla [OSCURATO:PERSONA]- zione sia demandato soltanto il compito di verificare la sussistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale, doven- dosi in tal caso riconoscere,anche con riguardo alla prima fase, la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto, che consente al richiedente di agire dinanzi al Giudice ordinario, per ottenere il riconoscimento del beneficio illegittima- mente negatogli dall'Amministrazione(cfr. Cass., Sez.

Un., 17/07/2018, n. 19042; 29/03/2017, n. 8115; 7/01/2013, n. 150; 13/10/2011, n. 21062).

I medesimi principi sono stati ritenuti applicabili anche in riferimento all'impu- gnazione del provvedimento di revoca del contributo, essendo stato affermato che la controversia concerne una posizione di diritto soggettivo, e spetta per- tanto alla giurisdizione del Giudice ordinario, tutte le volte in cui l'Ammini- strazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione dell'inosservanza da parte dello stesso di obblighi al cui adempi- mento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione d'interesse legittimo, ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, allorché la mancata erogazione del beneficio, pur oggetto di uno specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'eserci- zio di poteri di autotutela dell'Amministrazione, che abbia inteso annullare il provvedimento per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/07/2020, n. 16457; 1/02/2019, n. 3166).Nella medesima ottica, è stato chiarito che spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia in cui, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione, il privato richieda il riconoscimento di un contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento dell'Amministrazione abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di condizioni predeterminate dalla legge, nell'assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla concessione del contributo,dovendo in tal caso essere riconosciuta al privato, avverso gli atti adottati dall'Amministrazione, una po- sizione di diritto soggettivo (cfr. Cass., Sez.

Un., 18/07/2008, n. 19806 ; Cass., Sez.

I, 23/10/2018, n. 26877).

A tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, rilevato che sia il bando di concorso che le leggi regionali n. 32 del 2000 e n. 4 del 2003 non prevedevano, tra i requisitiper l'assegnazione del contributo , la conservazione della proprietà dell'immobile per tutto il periodo di gestione dell'attività, consentendone espressamente l'esercizio anche in locali di pro- prietà di terzi, ha ritenuto che la revoca del beneficio trovasse giustificazione non già nella perdita di uno dei requisiti prescritti dal bando, ma nell'inadem- pimento di un obbligo di condotta posto a carico del concessionario, cioè in un evento attinente alla fase esecutiva del rapporto, il cui riscontro non ri- chiedeva una rinnovata valutazione degl'interessi già apprezzati in sede di concessione del contributo, ed ha pertanto concluso per la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario.

A conclusioni non diverse, in punto di riparto della giurisdizione,la Corte territoriale sarebbe d'altronde dovuta pervenire, sulla base dei principi dianzi richiamati, anche laddove, conformemente al l'interpretazione del bando e della disciplina di legge prospettata dalla difesa erariale, avesse ritenutoche la conservazione della proprietà dell'immobile per tutto il periodo di gestione dell'attività ricettiva costituisse non già un obbligo imposto al beneficiario del contributo, ma un requisito prescritto per la concessione di quest'ultimo: in quanto obbiettivamente riscontrabile sulla base di elementi non richiedenti una nuova ponderazione degl'interessi pubblici e privati sottesi alla vicenda amministrativa, il venir meno di tale requisito non poteva essere considerato oggetto di una valutazione discrezionale dell'Assessorato, a fronte della quale fosse configurabile una posizione d'interesse legittimo del beneficiario, confi- gurandosi piuttosto come un evento suscettibile di immediata verifica attra- versoil confronto con le disposizioni di legge e del bando, con la conseguenza che, rispetto al relativo accertamento, la posizione del beneficiario sarebbe stata ugualmente qualificabile come diritto soggettivo, e la relativa contro- versia sarebbe stata comunque devoluta alla giurisdizione del Giudice ordina- rio.

2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- correnteal pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

Trattandosi d'impugnazione proposta da un organo della Regione Sici- liana, che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1952, n. 6 fruisce dello stesso trattamento tributario previsto per le Amministrazioni dello Stato, ivi compresa la prenotazione a debitodel contributo unificato, prevista dallo art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trova applicazione nella spe- cie l'art. 13, comma 1-quater, del medesimo d.P.R., inserito dall'art. 1, com- ma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012,n. 228.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20079/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], DELLO SPORT E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difesodall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ninà, con domicilio eletto in Roma, viaCola di Rienzo, n. 212 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 581/18, depositata il 12 marzo 2018.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, per sentir dichiarare ille- gittimo il decreto n. 687/S4/TUR del 29 aprile 2011, con cui era stata disposta la revoca del contributo di Euro 55.782,00, concesso ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA]- fast [OSCURATO:PERSONA], e per sentir accertare il suo diritto a non restituire la somma percepita. A sostegno della domanda, l'attore osservò che il requisito della proprietà dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività, del quale gli era stata conte- statala sopravvenuta carenza, per effetto della donazione da lui effettuata in favore dei genitori, era prescritto soltanto al momento della presentazione della domanda di contributo; aggiunse che l'attività poteva essere esercitata anche in locali non di proprietà, precisando comunque di aver stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito. Si costituì l'Assessorato, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, insistendo sulla legittimità del provvedimento. 1.1. Con sentenza del 28 gennaio 2013, il Tribunale di Catania dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. 2. L'impugnazione proposta dal Garofaloè stata accolta dalla Corte d'ap- pello di Catania, che con sentenza del 12 marzo 2018 ha dichiarato la spet- tanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catania. Premesso che, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie riguar- danti la concessione dei contributi, riveste carattere decisivo l'individuazione della fase in cui si colloca la controversia, spettando al Giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle controversieche si collocanonella fase anteriore al momento discrezionale di attribuzione del beneficio, ed al Giudice ordinario quella in ordine alle controversie che si collocano nella fase esecutiva del rap- porto di sovvenzione, la Corte ha affermato che rientrano in particolare nella cognizione ordinaria le controversie riguardanti il mancato pagamento degli importi dovuti ed i provvedimenti di decadenza o risoluzione per inadempi- mento degli obblighi posti a carico del concessionario, mentre sono devolute al Giudice amministrativo quelle riguardanti la mancata erogazione o la re- voca o il ritiro del beneficio disposti nell'esercizio di poteri di autotutela della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, ha rilevato che nella specie la proprietà dell'immobile era ri- chiesta soltanto al momento della presentazione della domanda di attribu- zione del beneficio, non essendo prescritto che il beneficiario dovesse conser- varla per tutto il periodo di gestione dell'attività, ed essendo anzi previsto che quest'ultima potesse essere esercitata anche in locali non di proprietà; ha aggiunto che gli obblighi posti a carico del concessionario consistevano esclu- sivamente nello svolgimento dell'attività per almenocinque anni dalla data di erogazione del contributo e nella documentazione di almeno cinquanta pre- senze annue, nonché nella prestazione di una fideiussione bancaria valida per cinque anni; ha rilevato inoltre che l'attore era stato assolto in sede penale dall'imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pub- bliche, mentre la domanda di condanna proposta nei suoi confronti dal Pro- curatore regionale della Corte dei conti era stata rigettata, proprio a causa della mancata previsione del predetto requisito. Ritenuto pertanto che il prov- vedimento impugnato non trovasse giustificazione nella perdita di uno dei requisiti previsti dal bando, ma nell'inadempimento di un obbligo di condotta posto a carico del beneficiario, ha concluso che, in assenza di una nuova va- lutazione comparativa degl'interessi apprezzati in sede di concessione del contributo, la controversia spettava alla giurisdizione ordinaria. 3. Avverso la predetta sentenza l'Assessorato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- rofalo ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 29 maggio 2023, al fine di consentire alle parti di fornire chiarimenti in ordine alla questione concer- nente la mancata riassunzione del giudizio di merito, sollevata dall'Assesso- rato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di estinzione del processo, sollevata dall'Assessorato in relazione alla mancata riassunzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice di primo grado, nel termine di cui all'art. 353, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della dichiarazione della spettanza della controversia alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla difesa erariale nella memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui l'inosservanza del predetto termine avrebbe comportato l'estinzione dell'intero giudizio di merito, ai fini della quale non assumerebbe alcun rilievo la circostanza che la Corte territoriale abbia indicato, quale data di decorrenza, quella del passag- gio in giudicato della sentenza di appello, anziché quella della notificazione della stessa, effettuata il 27 aprile 2018.E' pur vero che l'indicazione conte- nuta nella sentenza impugnata, contrastante con il disposto dell'art. 353, se- condo comma, cod. proc. civ., risulta inidonea a determinare un differimento della decorrenza del termine, giacché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione costituisce un atto formale che non ammette equipollenti, e il giudice non può abbreviare né prorogare i ter- mini perentori fissati dalla legge, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 6/04/2016, n. 6622; Cass., Sez. II, 7/06/2011, n. 12298; 5/ 06/2007, n. 13160). Peraltro, qualora sia proposto, come nella specie, ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdi- zione negata dal primo giudice, il termine previsto dal secondo comma per la riassunzione del giudiziodinanzi al giudice di primo grado resta interrotto , ai sensi del terzo comma dell'art. 353 cod. proc. civ., e ricomincia a decorrere soltanto a seguito della definizione del giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 21/06/1991, n. 7016). 2. Con l'unico motivo d'impugnazione, l'Assessorato denuncia la viola- zione ola falsa applicazione dell'art. 88 della legge regionale n. 32 del 2000 e dell'art. 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, censurando la sen- tenza impugnata per aver ritenuto che la proprietà dell'immobile adibito all'e- sercizio dell'attività fosse richiesta soltanto nella fase genetica del rapporto concessorio, e non anche per tutta la durata del periodo minimo di attività garantito dalla fideiussione. Premesso che la disciplina in esame dev'essere interpretata restrittivamente, introducendo una deroga al divieto di aiuti di Stato, osserva che la ratiodelle predette disposizioni consiste nell'incentivare la ricettività turistica a conduzione familiare, consentendo ai proprietari di immobili sovradimensionati rispetto alle proprie esigenze di trarne un utile economico attraverso la concessione di provvidenze per l'esecuzione d'inter- venti di adeguamento all'attività di bed breakfast; precisato quindi che non possono beneficiare di tali provvidenze le iniziative imprenditoriali che non coinvolgano direttamente i proprietari, ma vengano realizzate attraverso la gestione di un'azienda costituita da beni altrui, rileva che tale opinione trova conferma nel bando per l'attribuzione dei contributi, che agli artt. 3 e 6, com- ma secondo, richiede espressamente la titolarità dell'immobile da parte del richiedente, ed all'art. 3, comma ottavo, prevede la revoca del contributo, in caso di perdita di uno dei requisiti prescritti per la fase genetica del rapporto di concessione. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, questa Corte ha costante- mente affermato che, ai fini del riparto di giurisdizione nelle relative contro- versie,occorre distinguere , in linea di principio , tra la fase procedimentale anteriore alla concessione del beneficio, nella quale si provvede alla valuta- zione dell'an, del quide del quomodo dell'erogazione, e quella successiva, riguardante l'esecuzione del rapporto di sovvenzione: mentre nella prima fase la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad esercitare un potere discrezionale, procedendo alla ponderazione degl'interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda in relazione all'interesse primario avuto di mira dalla legge, con la conseguenza che il richiedente è titolare di una posizione di interesse legit- timo, tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo, nella seconda fase occorre procedere alla verifica dell'adempimento degli obblighi imposti con il provve- dimento di attribuzione, rispetto alla quale il richiedente è titolare di un diritto soggettivo, azionabile dinanzi al Giudice ordinario(cfr. Cass., Sez. Un., 12/ 04/2019, n. 10377; 21/01/2014, n. 1132; 20/07/2011, n. 15867) . E' stato tuttavia precisato che atale criterio fa eccezione l'ipotesi in cui il finanzia- mento sia riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla [OSCURATO:PERSONA]- zione sia demandato soltanto il compito di verificare la sussistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale, doven- dosi in tal caso riconoscere,anche con riguardo alla prima fase, la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto, che consente al richiedente di agire dinanzi al Giudice ordinario, per ottenere il riconoscimento del beneficio illegittima- mente negatogli dall'Amministrazione(cfr. Cass., Sez. Un., 17/07/2018, n. 19042; 29/03/2017, n. 8115; 7/01/2013, n. 150; 13/10/2011, n. 21062). I medesimi principi sono stati ritenuti applicabili anche in riferimento all'impu- gnazione del provvedimento di revoca del contributo, essendo stato affermato che la controversia concerne una posizione di diritto soggettivo, e spetta per- tanto alla giurisdizione del Giudice ordinario, tutte le volte in cui l'Ammini- strazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione dell'inosservanza da parte dello stesso di obblighi al cui adempi- mento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione d'interesse legittimo, ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, allorché la mancata erogazione del beneficio, pur oggetto di uno specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'eserci- zio di poteri di autotutela dell'Amministrazione, che abbia inteso annullare il provvedimento per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (cfr. Cass., Sez. Un., 30/07/2020, n. 16457; 1/02/2019, n. 3166).Nella medesima ottica, è stato chiarito che spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia in cui, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione, il privato richieda il riconoscimento di un contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento dell'Amministrazione abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di condizioni predeterminate dalla legge, nell'assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla concessione del contributo,dovendo in tal caso essere riconosciuta al privato, avverso gli atti adottati dall'Amministrazione, una po- sizione di diritto soggettivo (cfr. Cass., Sez. Un., 18/07/2008, n. 19806 ; Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26877). A tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, rilevato che sia il bando di concorso che le leggi regionali n. 32 del 2000 e n. 4 del 2003 non prevedevano, tra i requisitiper l'assegnazione del contributo , la conservazione della proprietà dell'immobile per tutto il periodo di gestione dell'attività, consentendone espressamente l'esercizio anche in locali di pro- prietà di terzi, ha ritenuto che la revoca del beneficio trovasse giustificazione non già nella perdita di uno dei requisiti prescritti dal bando, ma nell'inadem- pimento di un obbligo di condotta posto a carico del concessionario, cioè in un evento attinente alla fase esecutiva del rapporto, il cui riscontro non ri- chiedeva una rinnovata valutazione degl'interessi già apprezzati in sede di concessione del contributo, ed ha pertanto concluso per la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario. A conclusioni non diverse, in punto di riparto della giurisdizione,la Corte territoriale sarebbe d'altronde dovuta pervenire, sulla base dei principi dianzi richiamati, anche laddove, conformemente al l'interpretazione del bando e della disciplina di legge prospettata dalla difesa erariale, avesse ritenutoche la conservazione della proprietà dell'immobile per tutto il periodo di gestione dell'attività ricettiva costituisse non già un obbligo imposto al beneficiario del contributo, ma un requisito prescritto per la concessione di quest'ultimo: in quanto obbiettivamente riscontrabile sulla base di elementi non richiedenti una nuova ponderazione degl'interessi pubblici e privati sottesi alla vicenda amministrativa, il venir meno di tale requisito non poteva essere considerato oggetto di una valutazione discrezionale dell'Assessorato, a fronte della quale fosse configurabile una posizione d'interesse legittimo del beneficiario, confi- gurandosi piuttosto come un evento suscettibile di immediata verifica attra- versoil confronto con le disposizioni di legge e del bando, con la conseguenza che, rispetto al relativo accertamento, la posizione del beneficiario sarebbe stata ugualmente qualificabile come diritto soggettivo, e la relativa contro- versia sarebbe stata comunque devoluta alla giurisdizione del Giudice ordina- rio. 2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- correnteal pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. Trattandosi d'impugnazione proposta da un organo della Regione Sici- liana, che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1952, n. 6 fruisce dello stesso trattamento tributario previsto per le Amministrazioni dello Stato, ivi compresa la prenotazione a debitodel contributo unificato, prevista dallo art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trova applicazione nella spe- cie l'art. 13, comma 1-quater, del medesimo d.P.R., inserito dall'art. 1, com- ma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012,n. 228. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del