CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2019
Cassazione n. 29929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 37430/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], 110 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro 25.1n111314 1.0,0 EUROZINCO di Lucchese lAntontg E C. sas in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lucchese DomenicoX44,' 1.1-e2f-6- .-ZIALA-: o Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SpA, in persona del responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Sinistri, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 46 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 5935/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito Unipolsai) propose opposizione ad una cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] SpA con la quale si chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia nell'interesse della società Eurozinco s.a.s ed in favore del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'opposizione fu accolta e fu dichiarata l'inesistenza del diritto a riscuotere la polizza con condanna in solido del Ministero e di [OSCURATO:PERSONA] SpA a pagare le spese del giudizio. La statuizione di condanna alle spese fu motivata con riguardo al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in caso di opposizione a cartella esattoriale, se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre, rispetto all'opponente, vige il principio di causalità che giustific:a la condanna in solido" (Cass., n. 6411 del 2016, Cass., n. 17501 del 2016, Cass., n. 17502 del 2016). 3. A seguito di appello di [OSCURATO:PERSONA] SpA volto ad ottenere la riforma della sentenza in punto di condanna alle spese e la statuizione di compensazione delle stesse in favore di Riscossione, essendo il Ministero l'unico soggetto legittimato a contraddire e nei cui confronti erano state mosse doglianze da Unipolsai, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 25/9/2019, ha rigettato l'appello confermando la sentenza impugnata e condannando [OSCURATO:PERSONA] SpA al pagamento delle spese di lite del grado. Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte di merito ha ribadito che la motivazione del giudice di prime cure era pienamente conforme al consolidato orientamento giurisprudenzial9È il cui contenuto è riassunto nella pronuncia Cass. n. 2570 del 2017, secondo la quale l'agente deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali. Ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, di guisa che sussiste la legittimazione passiva del concessionario e la conseguente esposizione del medesimo al carico delle spese. Né, ad avviso della Corte di merito, sussisteva una domanda di manleva formulata utilmente dal concessionario nei confronti del Ministero, in quanto la stessa non era stata articolata entro i termini delle preclusioni ex art. 183 c.p.c. 4. Avverso la suindicata sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA], sussistendo i presupposti dell'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] SpA, ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - denunziando error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10,12,24 e 25 D.Igs. n. 46 del 1999, artt. 39 del D.Igs. n. 112/99, ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. error in procedendo per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo n. 1 di appello relativo all'errata applicazione degli artt. 91 e 92, co. 2 c.p.c.- la società ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia negato il diritto alla compensazione delle spese, pur essendo il Ministero l'unico soggetto legittimato ed essendo [OSCURATO:PERSONA] SpA un mero concessionario, chiamato in causa d'ufficio dal giudice. 1.1 II motivo, che contiene più censure, è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni in base al consolidato orientamento di questa Corte e le censure formulate dalla ricorrente non offrono alcuno spunto per confermare o modificare tale indirizzo. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confront dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità (Cass., n. 6411/2016, Cass., n. 17501 del 2016, cass., n. 17502 del 2016, Cass., n. 2570 del 2017, Cass., n. 3154 del 2017, Cass., n. 3101 del 2017, C:ass. n. 2933 del 2018, n. 7047 del 2018). Se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre, rispetto all'opponente, vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido. [OSCURATO:PERSONA] SpA è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore e deve pertanto, sopportarne le conseguenze in caso di fondatezza delle contestazioni mosse all'azione esecutiva intrapresa. 2. Con il secondo motivo di ricorso - denunziando error in procedendo per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per omessa pronuncia in riferimento al motivo 1 dell'appello, lett. c - Mutamento della giurisprudenza - compensazione delle spese di lite del doppio grado - la ricorrente lamenta omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale si era chiesto di valutare il mutamento di giurisprudenza ai fini della compensazione delle spese. 2.1 II motivo è infondato. Atteso che non è dato, invero, registrare sul tema significativi mutamenti di giurisprudenza in materia nel periodo di cui ai fatti di causa, in presenza di pronunce del 2008 e del 2004 già orientate a far leva sul principio di causalità per il quale non è esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento, abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati, va osservato che non ricorre nella specie alcuna omessa pronuncia in ordine alle../censure formulate,/ in sede di gravame, avendola la corte di merito implicitamente rigettata proprio in applicazione del principio di causalità in ordine alle spese processuali. 3.Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente conseguentemente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 6.200 (oltre C 200 per esborsi), oltrevaccessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l