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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01995/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RT7C5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti; .1) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai motivi, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza, d qualificazione giuridica ed eccessività della pena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RT7C5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti; .1) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai motivi, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza, d qualificazione giuridica ed eccessività della pena) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 01995/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris