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CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 33255/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23528-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente 2564 domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI N.22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1426/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 3002/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. 23528/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1426/2018, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa e, in riforma della impugnata sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato l'importo di euro 10.292,23 a titolo di retribuzioni dovute in virtù della sentenza del 15-22/3/2007, emessa dal Tribunale di Roma, dichiarativa della nullità della cessione di ramo di azienda operata dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl ([OSCURATO:PERSONA]) e contenente l'ordine di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], la quale non aveva ottemperato a tale ordine, sebbene il lavoratore avesse prontamente sollecitato l'esecuzione del giudicato.

La Corte territoriale ha osservato che l'obbligazione retributiva non poteva sorgere per il solo effetto della nullità della cessione del contratto di lavoro e della accertata continuità giuridica del rapporto, giacché dalla natura sinallagmatica del rapporto di lavoro discendeva che la erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisse una eccezione, la quale doveva essere oggetto di una espressa previsione di legge o di contratto e che l'omesso ripristino della funzionalità del rapporto, a fronte della tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative, rilevasse unicamente sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell'aliunde perceptum che, nel caso in esame, era di entità tale da elidere il danno subito per effetto della perdita della retribuzione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato, nella cancelleria della Corte, verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale del 23.11.2020.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Tale verbale di conciliazione, che comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

Invero, come di recente chiarito dalle sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 8980 del 2018, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione di una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, co. 3, 383 e 384 cpc e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

Il fenomeno che si verifica non è una cassazione della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti attesa la definizione stragiudiziale della controversia ed il comportamento processuale delle stesse.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002.

Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata.

Inoltre, il presupposto dell'insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della disposizione citata, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 13306 del 13.5.2014) e non è, pertanto, operante (cfr. Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 23175/2015) a seguito di conciliazione della lite.

PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23528-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente 2564 domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N.22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1426/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 3002/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 23528/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1426/2018, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa e, in riforma della impugnata sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato l'importo di euro 10.292,23 a titolo di retribuzioni dovute in virtù della sentenza del 15-22/3/2007, emessa dal Tribunale di Roma, dichiarativa della nullità della cessione di ramo di azienda operata dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl ([OSCURATO:PERSONA]) e contenente l'ordine di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], la quale non aveva ottemperato a tale ordine, sebbene il lavoratore avesse prontamente sollecitato l'esecuzione del giudicato. La Corte territoriale ha osservato che l'obbligazione retributiva non poteva sorgere per il solo effetto della nullità della cessione del contratto di lavoro e della accertata continuità giuridica del rapporto, giacché dalla natura sinallagmatica del rapporto di lavoro discendeva che la erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisse una eccezione, la quale doveva essere oggetto di una espressa previsione di legge o di contratto e che l'omesso ripristino della funzionalità del rapporto, a fronte della tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative, rilevasse unicamente sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell'aliunde perceptum che, nel caso in esame, era di entità tale da elidere il danno subito per effetto della perdita della retribuzione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato, nella cancelleria della Corte, verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale del 23.11.2020. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge. Tale verbale di conciliazione, che comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione. Invero, come di recente chiarito dalle sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 8980 del 2018, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione di una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, co. 3, 383 e 384 cpc e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso. Il fenomeno che si verifica non è una cassazione della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto. In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria. Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti attesa la definizione stragiudiziale della controversia ed il comportamento processuale delle stesse. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002. Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata. Inoltre, il presupposto dell'insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della disposizione citata, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 13306 del 13.5.2014) e non è, pertanto, operante (cfr. Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 23175/2015) a seguito di conciliazione della lite. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D