CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32285/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04E6ZAB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2, 337, 81 cpv, 582 cod. pen. L'imputato ricorre per cassazione avverso la prefata sentenza deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché per il reato aggravato di lesioni volontarie; all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 625, co. 1, n. 2, cod. pen.; al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, al giudizio di prevalenza delle stesse rispetto alla contestata aggravante, nonché alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi di ricorso riproducono profili di censura tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (quanto al primo motivo, v. pp. 9 e 10; quanto al secondo motivo, pp. 10, 11; quanto al terzo motivo, pp. 12 e 13; quanto al quarto motivo, pp. 14 e 15; quanto al quinto motivo, pp. 15, 16 e 17, sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore