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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1215/2025

ECLI:EU:C:2025:212
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate il 27 marzo 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 34/24 [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA].

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale — Abuso di posizione dominante in occasione di vendite tramite una piattaforma online — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale internazionale — Competenza territoriale — Luogo dell’evento generatore del danno — Luogo di concretizzazione del danno — Azioni rappresentative — Norma processuale nazionale di concentrazione di procedimenti dinanzi a un unico giudice »

1. La controversia che dà origine al presente rinvio giudiziale verte sulle azioni in giudizio presentate da due fondazioni ( 2 ) con sede nei [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. e della sua società figlia europea [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ).

2. Le fondazioni attrici intentano le rispettive azioni rappresentative ( 4 ) ai sensi della Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie ( 5 ), nelle quali richiedono al giudice del rinvio di dichiarare che [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato un comportamento contrario al diritto della concorrenza e di condannarle a pagare un risarcimento.

3. Il rinvio pregiudiziale non verte sul merito della controversia, bensì esclusivamente sulla competenza del giudice (o, se del caso, dei giudici) dei [OSCURATO:PERSONA] chiamato a dirimerla.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 6 )

4. L’articolo 7, punto 2, così dispone: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

B. Normativa nazionale

5. Sono pertinenti la WAMCA, l’articolo 3:305a del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BW») e gli articoli da 1 a 14, 209, 220, 1018c, paragrafo 3, 1018d, paragrafo 1, l’articolo 1018e, paragrafi da 1 a 3, del [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile dei [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «Rv»).

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali A. Contesto della controversia: funzionamento dell’[OSCURATO:PERSONA]

6. L’esposizione che segue è ripresa, in sostanza, dalla decisione di rinvio.

7. [OSCURATO:PERSONA] produce una serie di apparecchi portatili (come l’iPhone o l’iPad) che funzionano sulla base di un sistema operativo (iOS) preinstallato.

Il sistema iOS è sviluppato e gestito da [OSCURATO:PERSONA].

8. Il software di applicazione (le «applicazioni») per i dispositivi [OSCURATO:PERSONA] che utilizzano l’iOS è acquistabile ( 7 ) nel cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA].

9. L’[OSCURATO:PERSONA] è una piattaforma di vendita di applicazioni sviluppata e gestita da [OSCURATO:PERSONA] e dal 2009 è sistematicamente installata sui dispositivi [OSCURATO:PERSONA] dotati di nuove versioni di iOS.

10. L’[OSCURATO:PERSONA] offre applicazioni gratuite e a pagamento.

Alcune sono originali, ossia sono state sviluppate da [OSCURATO:PERSONA]; altre sono sviluppate da terzi (in prosieguo: gli «sviluppatori»).

La controversia che dà origine al presente rinvio riguarda esclusivamente applicazioni del secondo tipo.

11. Alcune applicazioni sono dotate di prodotti digitali integrati, ossia funzioni, servizi o prodotti che si possono sbloccare o acquistare all’interno dell’applicazione, come abbonamenti, «add-on» di giochi e altri.

12. I pagamenti nell’[OSCURATO:PERSONA] per le applicazioni non gratuite (o prodotti in esse integrati) ( 8 ) si effettuano, in linea di principio, attraverso un sistema di pagamento introdotto nel 2009 («in-app purchase», in prosieguo: lo «IAP»).

13. Le applicazioni utilizzabili sui dispositivi di [OSCURATO:PERSONA] sono principalmente quelle disponibili nell’[OSCURATO:PERSONA]: quelle scaricate da altre fonti «non funzionano, o quanto meno non funzionano altrettanto bene» ( 9 ).

14. Per utilizzare l’[OSCURATO:PERSONA], gli utenti dei dispositivi [OSCURATO:PERSONA] devono creare un profilo di [OSCURATO:PERSONA] (costituito da una combinazione unica di nome utente e password), conosciuto anche come «identificativo [OSCURATO:PERSONA]».

15. I termini e le condizioni dei servizi multimediali di [OSCURATO:PERSONA] si applicano all’utilizzo e agli acquisti effettuati nell’[OSCURATO:PERSONA].

Per gli utenti europei che effettuano un acquisto nell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] agisce come rappresentante del fornitore dell’applicazione.

16. La disponibilità delle applicazioni nell’[OSCURATO:PERSONA] può variare da un paese all’altro.

L’[OSCURATO:PERSONA] dispone per ogni paese di un negozio online che si utilizza a seconda delle impostazioni personalizzate dell’utente ed è specifico per ciascuno Stato.

17. In tal modo, quando un utente il cui identificativo [OSCURATO:PERSONA] indica i [OSCURATO:PERSONA] come Stato o regione cerca di acquistare un prodotto nell’[OSCURATO:PERSONA], di norma viene reindirizzato al negozio online dei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] NL») ( 10 ).

Per modificare il paese associato al suo profilo [OSCURATO:PERSONA], l’utente deve accettare nuovi termini e condizioni, oltre a disporre di un metodo di pagamento valido nel nuovo paese selezionato.

18. L’[OSCURATO:PERSONA] costituisce la (sola) possibilità per gli sviluppatori di offrire le loro applicazioni agli utenti dei dispositivi [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine devono stipulare un accordo con [OSCURATO:PERSONA]. («[OSCURATO:PERSONA]»).

Dietro pagamento di una quota annua, uno sviluppatore partecipa al Programma degli sviluppatori di [OSCURATO:PERSONA] e ottiene licenze per il software iOS e le sue applicazioni.

19. Gli sviluppatori propongono le loro applicazioni ad [OSCURATO:PERSONA], che decide se includerle nell’[OSCURATO:PERSONA].

In caso affermativo, queste ultime diventano applicazioni con licenza e firmate digitalmente da [OSCURATO:PERSONA].

20. Se lo sviluppatore fa pagare l’applicazione, deve osservare i termini di distribuzione: in particolare, si impegna a fare utilizzare il sistema di pagamento IAP agli utenti quando acquistano l’applicazione.

A tal fine, stipula un accordo indipendente con [OSCURATO:PERSONA].

21. [OSCURATO:PERSONA] offre le applicazioni esclusivamente nell’[OSCURATO:PERSONA], intervenendo in qualità di agente degli sviluppatori; ciò significa che agisce per proprio conto e stipula accordi in nome proprio ma, in ultima analisi, opera a beneficio di altre persone.

Ogni sviluppatore resta responsabile in caso di controversie relative al funzionamento delle sue applicazioni.

22. L’importo da pagare per un’applicazione viene versato dall’utente ad [OSCURATO:PERSONA], che lo incassa attraverso il sistema di pagamento IAP.

Di norma, [OSCURATO:PERSONA] detrae il 30% dal prezzo pagato, a titolo di commissione; se si proroga il termine di utilizzo del prodotto, tale percentuale potrà ammontare al 15%.

Una volta detratta la commissione, [OSCURATO:PERSONA] trasferisce il saldo allo sviluppatore.

B. Controversia dinanzi al giudice del rinvio

23. Le fondazioni attrici agiscono a beneficio di tutti gli utenti (consumatori e utenti commerciali) di prodotti e servizi di [OSCURATO:PERSONA] cui sono stati offerti o che hanno acquistato prodotti e servizi nell’[OSCURATO:PERSONA] NL.

Le loro azioni rappresentative sono state avviate nel 2021 e nel 2022.

24. In sintesi, chiedono al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): – di dichiarare che [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito illecitamente nei confronti degli utenti di applicazioni software eseguibili su iOS; e – di condannare congiuntamente i convenuti a pagare un risarcimento.

25. A sostegno delle loro domande, affermano quanto segue: – che [OSCURATO:PERSONA] detiene una posizione dominante sul mercato della distribuzione di applicazioni che funzionano su iOS, nonché nel sistema di pagamento di tali applicazioni (IAP); – che [OSCURATO:PERSONA] abusa della propria posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE ( 11 ); e che – l’abuso di posizione dominante che consiste nell’addebitare commissioni eccessive sul prezzo di vendita riscosso, attraverso il sistema di pagamento IAP, per le applicazioni nell’[OSCURATO:PERSONA] rappresenta un atto illecito nei confronti degli utenti.

26. [OSCURATO:PERSONA] esclude la competenza giurisdizionale del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA]).

A suo parere, tale competenza non può essere fondata sull’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, perché il presunto evento dannoso non è avvenuto nei [OSCURATO:PERSONA] né si può localizzare ad [OSCURATO:PERSONA], poiché nessun evento specifico ha avuto luogo esclusivamente, o in particolare, ad [OSCURATO:PERSONA] o nei [OSCURATO:PERSONA].

27. In subordine, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il giudice a quo avrebbe giurisdizione esclusivamente sugli utenti che vivono ad [OSCURATO:PERSONA] o vi effettuano acquisti tramite l’[OSCURATO:PERSONA] NL.

Per i reclami riguardanti tutti gli altri utenti, tale giudice non ha competenza giurisdizionale internazionale né territoriale, a norma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

28. In una sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023, il giudice del rinvio ha ritenuto, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], che la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

29. A tal fine ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, i giudici dei [OSCURATO:PERSONA] hanno competenza giurisdizionale internazionale, sia in ragione del luogo dell’evento generatore del danno sia del luogo in cui quest’ultimo si è concretizzato.

Non è chiaro, tuttavia, quale tra loro sia territorialmente competente.

30. Nella stessa sentenza, il giudice del rinvio ha espresso i suoi dubbi sulla rilevanza del fatto che siano state avviate azioni rappresentative, ai sensi dell’articolo 3:305a del BW, da una persona giuridica a sé stante (ossia non in qualità di agente, rappresentante o cessionario).

Non è certo che questa circostanza possa influire sulla determinazione della competenza territoriale, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

31. Il giudice a quo ha aggiunto che, se si dovesse ammettere che, all’interno dei [OSCURATO:PERSONA], la competenza territoriale a conoscere di un’azione rappresentativa è distribuita tra giudici di diverse circoscrizioni, le cause si potrebbero ancora concentrare dinanzi a un unico giudice in base a disposizioni del diritto nazionale.

Non è neppure certo, tuttavia, che ciò sia compatibile con l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

C. Questioni pregiudiziali

32. In tale contesto, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni: «Questione 1 (Handlungsort) a.

Cosa debba essere considerato come il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012], in un caso come quello di cui trattasi, in cui l’asserito abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE è stato attuato in uno Stato membro mediante vendite tramite una piattaforma online gestita da [OSCURATO:PERSONA] rivolta all’intero Stato membro, mentre [OSCURATO:PERSONA] agisce quale distributore esclusivo e agente [dello sviluppatore] e trattiene una commissione sul prezzo di acquisto.

Se al riguardo sia rilevante che la piattaforma online in linea di principio sia accessibile in tutto il mondo. b.

Se al riguardo faccia differenza che il procedimento riguardi azioni presentate ai sensi dell’articolo 3:305a del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]) da una persona giuridica avente lo scopo di rappresentare in forza di un proprio diritto gli interessi collettivi di una pluralità di utenti aventi sede in circoscrizioni diverse (nei [OSCURATO:PERSONA]: “arrondissementen”) all’interno di uno Stato membro. c.

Qualora ai sensi della questione 1a (e/o 1b) non venga indicato un unico giudice, bensì giudici diversi territorialmente competenti all’interno del relativo Stato membro, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] osti all’applicazione del diritto (processuale) nazionale che consente il rinvio ad un unico giudice all’interno di quello Stato membro.

Questione 2 (Erfolgsort) a.

Se, in un caso come quello in esame, in cui l’asserito danno si è concretizzato a seguito di acquisti di applicazioni e prodotti digitali “in-app” tramite una piattaforma online gestita da [OSCURATO:PERSONA] (l’[OSCURATO:PERSONA]) per cui [OSCURATO:PERSONA] funge da distributore esclusivo e agente degli [sviluppatori] e trattiene una commissione sul prezzo di acquisto (e in cui asseritamente ha avuto luogo sia abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, che una violazione del divieto di intesa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE), e in cui il luogo dove sono avvenuti detti acquisti non può essere definito, possa fungere da luogo dove si è configurato il danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012], esclusivamente [il domicilio] dell’utente.

O se in tale situazione esistano anche altri criteri di collegamento per indicare un giudice competente. b.

Se al riguardo faccia differenza che il procedimento verta su azioni presentate ai sensi dell’articolo 3:305a del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]) da una persona giuridica avente lo scopo di rappresentare in forza di un proprio diritto gli interessi collettivi di una pluralità di utenti, aventi sede in circoscrizioni diverse (nei [OSCURATO:PERSONA]: “arrondissementen”) all’interno di uno Stato membro. c.

Qualora ai sensi della questione 2a (e/o 2b) venga indicato un giudice interno territorialmente competente nello Stato membro di cui trattasi, che è competente soltanto per le azioni a favore di una parte degli utenti in tale Stato membro, mentre per le azioni a favore di un’altra parte di detti utenti sono competenti territorialmente altri giudici nello stesso Stato membro, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] osti all’applicazione del diritto (processuale) nazionale, che consente il rinvio ad un unico giudice all’interno di tale Stato membro».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

33. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 gennaio 2024.

34. Hanno presentato osservazioni scritte le fondazioni attrici, [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e il governo portoghese, nonché la Commissione europea.

Tutti, ad eccezione del governo portoghese, sono comparsi all’udienza tenutasi il 10 dicembre 2024.

IV. Analisi

35. Il giudice del rinvio è investito di una controversia in cui due fondazioni in difesa degli interessi di una pluralità di utenti propongono una doppia richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: di dichiarare l’esistenza di una violazione per abuso di posizione dominante e di condannare le imprese autrici della violazione a pagare un risarcimento.

36. Il giudice del rinvio sembra aver già deciso di possedere competenza giurisdizionale internazionale per risolvere la controversia ( 12 ).

Ora chiede se sia competente anche territorialmente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

37. Mi sembra opportuno, innanzitutto, ricordare alcuni elementi pertinenti di detto articolo in base alla sua interpretazione da parte della Corte.

Esaminerò poi la risposta alle questioni alla luce di tali considerazioni.

A. Articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012

38. L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, stabilisce una norma di competenza speciale .

In virtù dello stesso, l’attore può proporre la sua azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

39. La formulazione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» comprende «[il] luogo ove si è manifestato il danno, ovvero [il] luogo dell’evento generatore di tale danno», quando non coincidono ( 13 ).

Nella dottrina (e nella stessa decisione di rinvio) si è soliti denominarli, rispettivamente, «Erfolgsort» e «Handlungsort».

La scelta tra l’uno e l’altro compete all’attore.

Ciò nonostante, il foro non è concepito per favorire la vittima ( 14 ).

40. In quanto norma speciale, deve essere interpretata in maniera restrittiva ( 15 ).

41. L’interpretazione della norma speciale, inoltre, deve essere autonoma, escludendo quindi la possibilità di fare ricorso a concetti giuridici nazionali o di subordinare l’individuazione dell’elemento di collegamento a criteri di valutazione derivanti dal diritto nazionale sostanziale ( 16 ).

Risultano dunque irrilevanti le «circostanze proprie del tipo di azione previsto dal diritto nazionale applicabile» ( 17 ).

42. I motivi per cui il legislatore europeo ha sancito il criterio di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 sono riportati nel suo considerando 16 e costituiscono la chiave per l’interpretazione fornitane dalla Corte ( 18 ): – l’organo giurisdizionale designato in applicazione di tale criterio ha una relazione particolarmente stretta con la controversia per ragioni di prossimità geografica a elementi oggettivi ( 19 ), che serviranno a comprovare la commissione del fatto illecito e le sue conseguenze e, in tal modo, contribuiranno alla buona amministrazione della giustizia ( 20 ); – in virtù di tale prossimità, l’attore potrà determinare agevolmente il foro competente una volta verificatisi i fatti ( 21 ).

Per il convenuto, tale foro è prevedibile anche prima che essi si verifichino, dal momento che la sua ubicazione corrisponde a quella delle sue stesse attività (l’asserito illecito) ( 22 ).

43. L’interpretazione della Corte in merito all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 comporta che questa disposizione attribuisca direttamente e immediatamente sia la competenza internazionale sia quella territoriale al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire ( 23 ).

44. Secondo la Corte, gli Stati membri «non possono applicare criteri di attribuzione della competenza diversi» rispetto a quelli risultanti dal citato articolo 7, punto 2 ( 24 ).

45. Tale giurisprudenza è consolidata, presenta argomenti a suo favore ( 25 ) e sembra attenersi alla volontà legislativa.

Il fatto di accettare che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 designi direttamente il foro con competenza giurisdizionale internazionale e territoriale corrisponde, difatti, all’intenzione del legislatore all’epoca in cui la norma è stata adottata.

Le modifiche che il testo ha subito da allora non intaccano tale intenzione.

B. Questioni pregiudiziali 1a e 2a

46. Il giudice del rinvio si chiede quale organo giurisdizionale sia competente territorialmente, in ragione del luogo dell’evento generatore (questione 1a) e del luogo di concretizzazione del danno (questione 2a), in circostanze come quelle della fattispecie.

Entrambi gli interrogativi prescindono, al momento, dai problemi relativi alla rilevanza delle azioni rappresentative (su cui vertono le questioni 1b e 2b).

1. Luogo dell ’ evento generatore del (presunto) danno a) Quale fatto ha dato luogo al danno?

47. Secondo la premessa assunta dal giudice del rinvio, il danno agli utenti (sull’esistenza del quale, logicamente, tale giudice ancora non si pronuncia) deriva da un comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che le fondazioni attrici qualificano come abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

48. Tale comportamento consisterebbe, in sintesi, nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], approfittando della sua posizione dominante, impone commissioni eccessive nei confronti degli sviluppatori di applicazioni per l’[OSCURATO:PERSONA].

L’importo di tali commissioni si ripercuote ulteriormente sugli utenti, aumentando il prezzo che questi ultimi devono pagare quando scaricano le applicazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] NL.

49. Non si discute che, in astratto, una pratica anticoncorrenziale con cui un’impresa sfrutta abusivamente la sua posizione dominante, possa generare un danno.

Nella sua sentenza flyLAL-[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha fatto riferimento alla localizzazione dell’evento generatore di tale danno nell’ambito di un’azione di risarcimento per abuso di posizione dominante ( 26 ).

50. Il principio secondo cui l’evento generatore decisivo, a norma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si identifica con gli atti che configurano l’abuso della posizione dominante mi sembra valido in generale: varia la sua concretizzazione in casu .

51. Applicando tale criterio, il giudice del rinvio identifica l’evento generatore con la vendita di applicazioni nell’[OSCURATO:PERSONA] NL, dove [OSCURATO:PERSONA] funge da distributore esclusivo e agente degli sviluppatori, oltre a trattenere una commissione sul prezzo pagato dagli utenti ( 27 ).

52. Per il giudice del rinvio, dunque, possono avere competenza internazionale i giudici dei [OSCURATO:PERSONA], in quanto mercato interessato dal comportamento illecito, considerando che le vendite avvengono (anche) in tale Stato.

53. Non sono del tutto convinto che, nelle circostanze del caso di specie, questa selezione dell’evento generatore sia la più adeguata ( 28 ).

Ciò nonostante adotterò, come ipotesi di lavoro di partenza, la scelta del fatto operata dal giudice del rinvio. b) Dove è avvenuto l ’ evento generatore del danno?

54. La determinazione del luogo in cui si è verificata la vendita di applicazioni tramite l’[OSCURATO:PERSONA] NL, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, non è priva di difficoltà.

Se è vero che lo stesso giudice del rinvio ritiene che la vendita avvenga nei [OSCURATO:PERSONA], in una delle sue domande (2a) riconosce che «il luogo dove sono avvenuti detti acquisti non può essere definito».

55. Comincerò col segnalare che, in tale contesto, si potrebbe adottare la stessa soluzione che è stata già ammessa dalla Corte in altre sentenze.

Quando è molto difficile o impossibile determinare il luogo in cui è avvenuto l’evento generatore del danno, l’opzione offerta al ricorrente dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 consiste nell’adire il giudice competente sulla base del luogo di concretizzazione del danno ( 29 ).

56. Non ignoro che in altre occasioni la Corte abbia scelto una strada diversa e, al fine di salvaguardare l’opzione offerta dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, escluda interpretazioni che rendano al ricorrente «eccessivamente difficile» o «impossibile» identificare il luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno, proponendone altre ( 30 ).

Pertanto analizzerò anche quella strada.

57. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio: – nell’[OSCURATO:PERSONA] NL, [OSCURATO:PERSONA] propone un’offerta specifica di applicazioni ai consumatori e alle imprese dei [OSCURATO:PERSONA]; – ai fini dell’acquisto delle applicazioni, [OSCURATO:PERSONA] reindirizza a quel determinato negozio online ([OSCURATO:PERSONA] NL) gli utenti che, quando hanno configurato il loro profilo o il loro identificativo [OSCURATO:PERSONA], hanno indicato la loro localizzazione in quello Stato membro ( 31 ); – allo stesso tempo, [OSCURATO:PERSONA] limita l’accesso di tali utenti (localizzati nei [OSCURATO:PERSONA] dal loro identificativo [OSCURATO:PERSONA]) ad altri [OSCURATO:PERSONA] concepiti per il pubblico di altri Stati.

58. Ritengo che l’argomento per giustificare la competenza dei giudici dei [OSCURATO:PERSONA] (o, in generale, di qualsiasi altro Stato membro) in ragione del luogo dell’evento generatore del danno non sia, pertanto, la mera accessibilità di un [OSCURATO:PERSONA] ( 32 ) dal territorio di quello Stato.

59. A mio avviso, tale attribuzione di competenza deriverebbe, in realtà, da una localizzazione fittizia : si suppone che gli utenti di iOS stabiliti, conformemente al loro identificativo [OSCURATO:PERSONA], nei [OSCURATO:PERSONA], acquistino in tale Stato le loro applicazioni quando utilizzano l’[OSCURATO:PERSONA] NL ( 33 ).

La commissione che causa il sovrapprezzo a danno degli utenti viene addebitata in occasione di tale vendita ( 34 ) «localizzata» nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA].

60. Orbene, ammettendo che, in questo modo, lo spazio virtuale riproduca lo spazio geografico dello Stato membro ( 35 ), ciò che manca (e, in realtà, difficilmente potrebbe esistere) in questo meccanismo di acquisto è un fattore di collegamento unico che permetta di attribuire la competenza per le azioni a un giudice anziché a un altro all’interno dei [OSCURATO:PERSONA].

61. Per il giudice del rinvio, difatti: – non esiste un criterio di collegamento chiaro in virtù del quale sia competente a pronunciarsi sulle azioni il giudice di una circoscrizione dei [OSCURATO:PERSONA] e non quello di un’altra.

L’[OSCURATO:PERSONA] NL si rivolge alla totalità dei [OSCURATO:PERSONA] (è accessibile in tutto il loro territorio) e, nel caso di una vendita effettuata tramite tale piattaforma, non si può parlare, propriamente, di un luogo effettivo in cui si svolga un’operazione specifica; – è dubbio che, in tali condizioni, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 porti a individuare un giudice competente ratione locis tra tutti quelli dello Stato membro che sono competenti ratione materiae .

62. Se si adottasse la localizzazione fittizia cui ho accennato prima, si potrebbe sostenere, in linea di principio, che sia territorialmente competente l’organo giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA] nella cui circoscrizione avviene la vendita tramite l’[OSCURATO:PERSONA] NL.

L’attribuzione di competenza dipenderebbe dal luogo, all’interno dei [OSCURATO:PERSONA], in cui trova al momento della vendita il dispositivo utilizzato per accedere all’[OSCURATO:PERSONA] NL ( 36 ).

63. Tale soluzione risulta, tuttavia, poco pratica: – da una parte, i dispositivi [OSCURATO:PERSONA] utilizzati per effettuare acquisti (scaricare applicazioni) sono spesso mobili: la loro localizzazione è aleatoria, instabile e difficile da dimostrare; – dall’altra, se si tenesse conto del luogo di ogni vendita, come singola manifestazione dell’abuso di posizione dominante nei [OSCURATO:PERSONA], si aprirebbe la strada a una pluralità di procedimenti in tale Stato ( 37 ).

64. Nelle sue osservazioni, una delle fondazioni attrici sostiene che, a causa sia dell’illecito sia del mezzo (virtuale) dove esso avviene, qualsiasi giudice dei [OSCURATO:PERSONA] è territorialmente competente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 38 ).

65. L’interpretazione della disposizione come tale da attribuire competenza territoriale a tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro (il cui pubblico abbia costituito oggetto dell’attività) figurava nelle conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa C‑170/12 ( 39 ), dove si proponeva, al fine di individuare l’organo giurisdizionale internazionalmente competente in ragione del luogo in cui si è concretizzato il danno, di considerare l’orientamento, diretto verso un determinato Stato membro, dell’attività di un sito Internet.

La Corte non ha accettato questo criterio di localizzazione.

66. A mio parere, un’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 che, dal punto di vista della competenza internazionale e territoriale, porti a considerare intercambiabili tutti i giudici di uno Stato membro, è comunque paradossale.

L’oggetto di questa disposizione consiste, per l’appunto, nell’individuare un giudice , nello specifico, per il suo particolare nesso geografico con i fatti pertinenti per la controversia ( 40 ).

67. La pluralità di giudici competenti (o meglio, di procedimenti paralleli presso vari fori, che possono concludersi con decisioni eventualmente incoerenti tra loro) è una soluzione che, in generale, si deve evitare quando si interpreta il regolamento n. 1215/2012, anche in relazione all’articolo 7, punto 2 ( 41 ).

68. Per questo motivo, trovatasi di fronte a fattispecie complesse, la Corte ha tendenzialmente scelto un organo specifico come rilevante per determinare la competenza giurisdizionale.

In tal modo, questa scelta «impedisce la proliferazione di competenze giurisdizionali.

Ciò risulta conforme alla natura speciale della competenza giurisdizionale (...) ed al bisogno di una interpretazione restrittiva, favorendo anche una migliore prevedibilità» ( 42 ).

69. In merito al luogo in cui si è concretizzato il danno, la Corte ha ammesso la pluralità di organi giurisdizionali, limitando però, nel contempo, la competenza di ciascuno di essi a pronunciarsi sul danno sofferto nel territorio dello Stato membro cui appartiene ( 43 ).

70. L’unità della competenza giurisdizionale per lo stesso motivo (luogo di concretizzazione del danno) è la soluzione adottata anche per un’azione intentata per costi supplementari in occasione di acquisti di vari beni interessati da accordi collusivi: qualora tali beni non siano stati acquistati nell’ambito di competenza territoriale di un solo giudice nello Stato membro in cui si trova il (o un) mercato interessato, la competenza spetta ai giudici del domicilio dell’acquirente ( 44 ).

71. Non è facile, tuttavia, mantenere tale linea argomentativa in circostanze come quelle di specie, in cui la vendita non si verifica, propriamente, in uno spazio fisico, bensì in un universo digitale.

Si dovrebbe ricorrere nuovamente a localizzazioni fittizie per situare in modo univoco la vendita in questione, scegliendo, tra le possibili localizzazioni, una che valga come situs fictus unico dell’attività del convenuto nello Stato membro dove abusa della propria posizione dominante.

72. Da questo punto di vista si potrebbe stabilire che, per un utente rivoltosi all’[OSCURATO:PERSONA] NL in virtù del suo identificativo [OSCURATO:PERSONA], tutte le vendite tramite questo [OSCURATO:PERSONA] avvengano presso il domicilio o la sede di tale utente nei [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla sua ubicazione fisica reale in tale Stato al momento di ciascuna vendita.

73. In tal modo, un utente (o un gruppo di utenti domiciliati nella stessa circoscrizione territoriale) potrebbe chiedere un risarcimento, in ragione del luogo dell’evento generatore del danno, dinanzi ai giudici del luogo del suo domicilio nel mercato interessato dalla pratica anticoncorrenziale di [OSCURATO:PERSONA], relativamente agli acquisti effettuati tramite l’[OSCURATO:PERSONA] rivolto a detto mercato.

74. Questa soluzione comporterebbe l’ammissione di un forum actoris che, a mio parere, è giustificato alla luce della strategia commerciale di [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ).

Non è orientata, di conseguenza, alla tutela della vittima ( 46 ).

2. Luogo in cui si è concretizzato il danno

75. Le difficoltà che ho appena esposto nell’individuare dove si sia verificato l’evento generatore del danno (intendendo come tale le vendite di applicazioni agli utenti nell’[OSCURATO:PERSONA] NL) sono inferiori rispetto al luogo di concretizzazione del danno.

76. Il (presunto) danno cagionato all’utente consisterebbe nel costo supplementare pagato dal medesimo per scaricare applicazioni dall’[OSCURATO:PERSONA].

Il prezzo dell’applicazione aumenta, poiché i suoi sviluppatori ripercuotono sull’utente la commissione imposta loro da [OSCURATO:PERSONA].

77. Il giudice del rinvio domanda se, per individuare l’organo giurisdizionale competente in ragione del luogo di concretizzazione del danno «in cui il luogo dove sono avvenuti [gli] acquisti non può essere definito», sia possibile utilizzare, come criterio di collegamento, il domicilio dell’utente.

78. Interpretando l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha effettuato queste dichiarazioni: – un danno che risulti «essenzialmente dai costi aggiuntivi pagati a causa dei prezzi artificialmente elevati» può essere qualificato come «danno diretto che consente di riconoscere, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato» ( 47 ); – «[q]ualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo [7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012], si trovi in tale Stato membro» ( 48 ).

79. La competenza giurisdizionale si basa, pertanto, sulla corrispondenza, in uno stesso Stato membro, di due elementi: il mercato interessato e il luogo in cui la vittima specifica subisce il danno.

Nella presente causa, i [OSCURATO:PERSONA] sono il (un) mercato interessato.

80. Se la condotta illecita (l’asserito sfruttamento abusivo della posizione dominante) si è tradotta in un trasferimento di ricchezza dalle vittime all’autore del reato, tramite il pagamento di un sovrapprezzo, in contesti materiali (in contrapposizione a quelli virtuali), la Corte ha accettato quale luogo di concretizzazione del danno quello di acquisto del bene gravato del sovrapprezzo ( 49 ), oppure il domicilio della vittima ( 50 ), individuando, altresì, come luogo di acquisto dei beni tangibili quello in cui vengono consegnati ( 51 ).

81. Sulla scorta di tali orientamenti ritengo che, in sede di specificazione del luogo di concretizzazione del danno, si possa utilizzare come criterio di collegamento la sede o il domicilio della vittima nei [OSCURATO:PERSONA], dove ha luogo anche il mercato interessato dall’abuso di posizione dominante.

82. Difatti, quando il danno consiste in un costo aggiuntivo e l’utente acquista il prodotto (il cui valore è inferiore rispetto al prezzo pagato) nell’ambiente virtuale, trattandosi di un’applicazione digitale priva di consistenza materiale, non mi sembra molto utile tentare di localizzare, tramite il riferimento alla sua consegna, l’organo giurisdizionale competente ( 52 ).

83. Per contro, il criterio di collegamento basato sul domicilio dell’utente è, a fortiori , tanto più adeguato quando, come nel caso di specie, il convenuto ([OSCURATO:PERSONA]) progetta la sua attività commerciale attraverso la frammentazione per paesi del mercato interessato e lega a quest’ultimo gli utenti finali.

84. Occorre tenere conto, infine, che secondo quanto esposto dal giudice del rinvio nella sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023 ( 53 ), [OSCURATO:PERSONA] include una clausola attributiva di competenza nei suoi contratti con gli utenti per l’utilizzo dell’[OSCURATO:PERSONA].

Se l’utente risiede in uno Stato membro dell’Unione europea, la legge applicabile e l’organo giurisdizionale competente sono quelli del paese in cui tale utente risiede abitualmente.

Questo dato non è, di conseguenza, ignoto ad [OSCURATO:PERSONA], che difficilmente potrà far valere l’imprevedibilità delle contestazioni nei [OSCURATO:PERSONA] che, pur non essendo contemplate nella clausola di scelta del foro (applicabile alla sua responsabilità contrattuale), sono direttamente originate da acquisti nell’[OSCURATO:PERSONA] NL.

85. Non c’è dubbio, quindi, che il danno derivante da un trasferimento di ricchezza eccessivo e inerente al pagamento del costo aggiuntivo si situi, all’interno del mercato interessato, nel domicilio della vittima che, di norma, concentra in tale luogo il suo patrimonio.

86. Se si accetta questa soluzione, è superfluo esigere altri elementi di collegamento, come potrebbe essere il fatto che il conto bancario dell’utente su cui è addebitato il pagamento si trovi nella stessa circoscrizione.

Nelle circostanze descritte, penso che la soluzione proposta risponda agli obiettivi di prossimità e prevedibilità della norma di competenza.

C. Questioni pregiudiziali 1b e 2b

1. Irrilevanza del carattere rappresentativo dell ’ azione

87. Nulla impedisce di esercitare azioni rappresentative in situazioni che presentano elementi transfrontalieri, come nel caso della presente controversia.

88. Finora, la Corte non ha affrontato la questione della potenziale rilevanza di questo tipo di azioni in tali situazioni ( 54 ).

89. L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 istituisce, come ho già ribadito, una norma speciale per delimitare la competenza giurisdizionale nelle azioni che vertono su obbligazioni extracontrattuali basate sulla responsabilità del debitore nei confronti del creditore.

90. Tale regola non costituisce un privilegio personale per favorire esclusivamente il creditore: può essere utilizzato da altre persone, in particolare da rappresentanti del creditore o dai suoi aventi causa ( 55 ), nonché da promotori di singoli interessi specifici, ma comuni ( 56 ), o di un interesse generale ( 57 ).

91. L’obiettivo dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 consiste nel designare, come competente (a livello internazionale e locale), un organo giurisdizionale che abbia un nesso geografico particolare con il luogo dell’evento generatore o del danno causato.

92. Pertanto, se la cessione del credito o la natura collettiva di un’azione non escludono il ricorso a tale articolo, la competenza internazionale e territoriale da esso prevista si determina comunque, in qualunque caso, facendo riferimento all’attività all’origine del danno o alla localizzazione di quest’ultimo.

93. A mio parere, questa affermazione è valida anche per le azioni proposte da un ente cui l’ordinamento conferisca un diritto proprio, ossia un ente che non dipende da un mandato o da una cessione, al fine di ottenere il risarcimento di danni individuali.

Ciò si basa su due argomenti: – in primo luogo, l’abilitazione processuale dell’ente che esercita l’azione rappresentativa non modifica, in realtà, l’oggetto della controversia che tende, in ultima analisi, a ottenere un singolo risarcimento per ogni soggetto leso direttamente.

All’azione risarcitoria sono sottese le richieste individuali: il diritto al risarcimento e il relativo importo dovranno essere stabiliti infine separatamente per ciascuna delle parti lese (se del caso, sotto il controllo dello stesso organo giurisdizionale che afferma tale diritto); – in secondo luogo, così come non può dipendere dalla legge applicabile al merito della responsabilità civile ( 58 ), la determinazione del «luogo dell’evento dannoso» non può dipendere neppure da una configurazione processuale variabile in funzione dello Stato membro considerato.

94. La giurisdizione che compete ai giudici del luogo dell’evento generatore del danno deriva dall’illecito, che è lo stesso a prescindere da chi sia il creditore attuale o da chi agisca come ricorrente.

L’azione di risarcimento non perde il suo nesso con il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso a seguito di un trasferimento del credito o perché un terzo assume la difesa in virtù di una disposizione di legge.

Il fatto che cagiona il danno è sempre lo stesso e le prove rimangono dove sono sempre state.

95. Si considera il fattore della «prevedibilità» in contrapposizione al rischio che il giudice competente, per uno stesso evento generatore del danno, cambi in funzione del fatto che chi occupa la posizione di ricorrente sia il titolare degli interessi, un suo avente causa o un rappresentante (del titolare in questione o di tali interessi).

96. Pertanto, un ente che avvii azioni rappresentative potrà far valere la sua richiesta dinanzi a un unico organo giurisdizionale (a norma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012) solo se l’evento dannoso: a) è unico ed è avvenuto, o può avvenire, nella circoscrizione territoriale di detto organo; oppure b) in tale circoscrizione si sono svolti tutti i fatti pertinenti (ossia ciascuno dei fatti che interessano i titolari ultimi dell’interesse rappresentato).

97. Ammetto che, all’interno di uno Stato membro, tale esigenza riduca l’utilità del meccanismo delle azioni rappresentative nei casi in cui il legislatore nazionale ha deciso di non designare un organo giurisdizionale che abbia un unico ambito di competenza per tutto il territorio e sia adito per questo tipo di azioni ( 59 ).

98. Difatti, costretto dalle restrizioni della competenza territoriale di ciascun organo giurisdizionale nazionale, l’ente legittimato dovrà limitare la portata oggettiva e soggettiva dell’azione rappresentativa, localizzando l’«evento dannoso» ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, nella circoscrizione di ciascuno di detti organi ( 60 ).

Una tutela più ampia degli interessi in gioco, tale da comprendere eventi e danni verificatisi in altre circoscrizioni territoriali dello stesso Stato, richiederebbe una moltiplicazione dei procedimenti, in conformità di tali delimitazioni geografiche.

99. Si può obiettare che questa soluzione non si concili adeguatamente con la logica delle azioni rappresentative, che non tengono conto della prossimità tra la controversia e il giudice adito, bensì della comunanza degli interessi tutelati.

Tuttavia, detta soluzione, per quanto possa apparire insoddisfacente, è quella derivante dall’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 a uno scenario le cui norme non siano state modificate per adattarle alla nuova realtà (le azioni rappresentative).

100. Con le norme attuali ( 61 ), l’ente legittimato che intenda esercitare un’unica azione rappresentativa, di natura risarcitoria, per violazioni verificatesi in diversi luoghi dei [OSCURATO:PERSONA] le cui conseguenze si avvertono in varie circoscrizioni di tale paese, e rivolga la sua azione nei confronti di un convenuto domiciliato in un altro Stato membro, dovrebbe presentarla in quest’ultimo ( 62 ).

101. I problemi inerenti alle azioni rappresentative in contesti transfrontalieri non erano sconosciuti all’epoca (2012) della rifusione del regolamento n. 1215/2012.

A fronte delle divergenze tra i modelli nazionali allora esistenti, si è deciso infine di non introdurre norme specifiche in detto regolamento, in attesa dell’evoluzione del diritto in quel campo ( 63 ).

102. Questa evoluzione è già avvenuta, ma non si è tradotta in alcuna modifica delle disposizioni in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale ( 64 ).

Come evidenzierò di seguito, la direttiva 2020/1828 (la cui adozione avrebbe potuto costituire un’occasione idonea in tal senso) non ha modificato il regolamento n. 1215/2012.

103. Ritengo, in definitiva, che alle questioni pregiudiziali 1b e 2b si debba rispondere che, nella situazione attuale del diritto dell’Unione, l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non varia in funzione del fatto che l’azione sia stata presentata da un ente legittimato dalla normativa nazionale a esercitare, in nome proprio, azioni rappresentative per difendere gli interessi di una pluralità di utenti.

2. Direttiva 2020/1828

104. La direttiva 2020/1828 non è applicabile in questo caso ( 65 ), né ratione temporis (riguardando soltanto le azioni intentate a decorrere dal 25 giugno 2023) né ratione materiae (il suo ambito di applicazione non si estende, in linea di principio, alle azioni rappresentative fondate su una violazione delle norme di competenza).

105. Senza nulla togliere all’obiettivo di potenziare l’effetto utile della direttiva ( 66 ), non sono convinto che tale obiettivo giustifichi un’interpretazione che distorce la norma speciale sulla competenza fino al punto descritto.

106. Devo ricordare, in tal senso, che «in nessun caso (...) garantire una coerenza tra diversi atti di diritto dell’Unione può condurre ad attribuire alle disposizioni di un regolamento relativo alle regole di competenza un’interpretazione estranea al sistema e agli obiettivi del medesimo» ( 67 ).

107. La direttiva 2020/1828 non ha apportato modifiche al regolamento n. 1215/2012.

Anzi, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 3, tale direttiva «non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (...)» ( 68 ).

108. Analogamente, il considerando 21 della direttiva 2020/1828 spiega che «[a]l meccanismo procedurale per le azioni rappresentative richieste dalla presente direttiva si dovrebbero applicare gli strumenti del diritto dell’Unione esistenti».

109. Il legislatore europeo, dunque, ha voluto assoggettare le azioni rappresentative alle norme di competenza giurisdizionale internazionale in vigore.

Propriamente parlando, non esisterebbe una lacuna normativa che l’interprete sia autorizzato a colmare, bensì un’ esclusione intenzionale che il legislatore ha inteso mantenere.

110. Il corretto recepimento della direttiva 2020/1828 spetta agli Stati membri.

Nel garantirlo, avranno dovuto o dovrebbero tenere conto del fatto che essa rimanda, lasciandole intatte, alle norme di competenza giurisdizionale internazionale del regolamento n. 1215/2012.

111. Ho già fatto presente che alcuni Stati membri, consapevoli delle conseguenze dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 per i casi come quello di specie, hanno optato per istituire una giurisdizione territoriale unica (e un unico giudice competente) per questo tipo di azioni ( 69 ).

112. Sembra che altri Stati membri, come i [OSCURATO:PERSONA], abbiano deciso di istituire correttivi ex post , quand’anche solo ai fini della presentazione di varie azioni connesse.

Mi occuperò successivamente di questa possibilità, cui alludono le questioni pregiudiziali 1c e 2c.

3. In subordine: ammissione della rilevanza del carattere rappresentativo dell ’ azione

113. Alcune parti e alcuni intervenienti presentano proposte alternative di interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, al fine di agevolare l’attuazione delle azioni rappresentative ( 70 ).

In sintesi, tali proposte: – suggeriscono di considerare la sede dell’ente che presenta l’azione ( 71 ); – promuovono come foro quello del luogo dove potrebbero intentare l’azione uno o più interessati ( 72 ); – ritengono che tutti gli organi giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA] siano ugualmente competenti a pronunciarsi sull’azione rappresentativa ( 73 ); – limitano la portata dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 alla competenza internazionale, rinviando al diritto interno per la designazione del giudice territorialmente competente ( 74 ).

114. Credo che, in misura maggiore o minore, dette proposte siano in contrasto con i principi che sono sottesi all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 e ne ispirano l’interpretazione costante ( 75 ).

115. Le analizzerò separatamente, integrando nel primo blocco le proposte del governo dei [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione; nel secondo blocco invece passerò in rassegna le proposte di [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]. a) Sede dell ’ ente legittimato nell ’ ambito di azioni rappresentative e luogo dove potrebbero intentare un ’ azione uno o più interessati

116. La soluzione di considerare la sede dell’ente legittimato (a presentare l’azione rappresentativa) dissocia i criteri attributivi di competenza giurisdizionale internazionale e territoriale: detta sede non giustifica la competenza internazionale ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

Il fatto di accettare tale interpretazione conferirebbe alla suddetta disposizione una funzione di assegnazione delle cause tra gli organi di una stessa giurisdizione, indipendente e distinta dalla funzione di attribuire la competenza giurisdizionale internazionale.

117. La proposta così formulata: – sancirebbe un forum actoris privo di un nesso con i fatti di causa che, inoltre, potrebbe essere stabilito strategicamente dall’ente ricorrente per ogni singola azione.

Tale rischio aumenta se l’ente è istituito, come a volte accade, con la finalità specifica di proporre un’azione rappresentativa; – conferirebbe competenza a un organo giurisdizionale che il convenuto non ha potuto prevedere prima della controversia ( 76 ) (poiché l’ente ricorrente, in quanto tale, non ha subito alcun danno) e la cui prossimità al convenuto medesimo ( 77 ) non è garantita in alcun modo.

118. Per quanto riguarda la proposta della Commissione ( 78 ), essa suggerisce che l’ente che avvia l’azione rappresentativa «potrebbe scegliere l’organo giurisdizionale», purché quest’ultimo sia territorialmente competente per almeno una persona o una parte delle persone che costituiscono il gruppo i cui interessi sono rappresentati da detto ente.

119. Esposta in tali termini, la proposta della Commissione differenzia nell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 la designazione della competenza giurisdizionale internazionale dal suo aspetto territoriale.

Sancisce un forum actoris stabilito a suo piacimento dall’ente ricorrente, senza altra limitazione se non quella di essere un luogo dove, almeno, un interessato o un gruppo di interessati potrebbe proporre la sua singola azione in ragione del luogo di concretizzazione del danno.

120. Circa gli elementi dell’azione rappresentativa che sono omogenei, non esiste tra l’organo designato e le prove una prossimità maggiore o minore di quella che potrebbe avere qualsiasi altro organo.

In merito agli elementi che devono essere distinti, la prossimità è sicura soltanto in relazione all’interessato vittima dell’«evento dannoso» specifico, che funge da punto di riferimento della competenza territoriale.

Le stesse affermazioni sono applicabili in relazione alla prevedibilità dal punto di vista del convenuto ( 79 ).

121. Ciascuna delle due affermazioni implica, in definitiva, una profonda trasformazione della norma di competenza speciale e, quindi, un’alterazione dell’equilibrio degli interessi stabilito dal legislatore dell’Unione nel regolamento n. 1215/2012: fatto che, a mio parere, non compete all’interprete ( 80 ).

122. Entrambe le proposte, pur non rinunciando in apparenza a designare un giudice caratterizzato dal suo collegamento con la controversia ( 81 ), creano in realtà nuovi criteri per stabilire la competenza territoriale.

123. A ispirare tali (nuovi) criteri è l’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, intesa non come facilità nell’ottenere, valutare o acquisire delle prove, bensì come efficace gestione procedurale di interessi che coincidono.

Orbene, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto tale, non persegue quest’ultimo obiettivo ( 82 ). b) Competenza territoriale di qualsiasi organo giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA] o rinvio al diritto interno

124. [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nelle circostanze della specie, tutti gli organi giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA] siano ugualmente competenti a pronunciarsi sull’azione rappresentativa.

In subordine, suggerisce di limitare il compito dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 alla determinazione dell’organo giurisdizionale competente a livello internazionale.

125. Ho già respinto, in quanto paradossale, un’interpretazione della norma nel senso di attribuire indiscriminatamente competenza giurisdizionale internazionale e territoriale a tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro ( 83 ).

126. Più interessante è la proposta di rinviare agli Stati membri la decisione sulla modalità di attribuzione della competenza territoriale.

Qualora fosse accettata, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 si potrebbe continuare a utilizzare (la proposta non limita le opzioni del ricorrente al foro del domicilio del convenuto) in un contesto, come quello delle azioni rappresentative, non contemplato dal regolamento n. 1215/2012; si rimuove inoltre l’ostacolo per avvalersi di questo meccanismo procedurale, il cui impiego è promosso dal legislatore dell’Unione.

127. Tale proposta è, tuttavia, incompatibile con la comprensione abituale dell’articolo, suffragata da argomenti di rilievo ( 84 ).

Per questo motivo, è una possibilità che si può contemplare solo de lege ferenda ( 85 ).

D. Questioni pregiudiziali 1c e 2c

128. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 osti «all’applicazione del diritto (processuale) nazionale che consente il rinvio ad un unico giudice all’interno di [uno] Stato membro» in due scenari: – quando «non venga indicato un unico giudice, bensì giudici diversi territorialmente competenti» all’interno di quello Stato membro (questione 1c); – qualora «venga indicato un giudice interno territorialmente competente nello Stato membro di cui trattasi, che è competente soltanto per le azioni a favore di una parte degli utenti in tale Stato membro, mentre per le azioni a favore di un’altra parte di detti utenti sono competenti territorialmente altri giudici nello stesso Stato membro» (questione 2c).

129. Tali questioni potrebbero essere ipotetiche, considerando che entrambe le azioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono state poste dinanzi allo stesso giudice (quello del rinvio) ( 86 ).

Non escludo, però, che la risposta sia utile a tale organo giurisdizionale per confermare la sua stessa competenza.

130. La Corte ha dichiarato che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 «non osta a che uno Stato membro decida di affidare un determinato tipo di controversia ad un’unica autorità giurisdizionale, competente quindi in via esclusiva, indipendentemente dal luogo in cui il danno si è concretizzato all’interno di tale Stato membro» ( 87 ).

131. Questa soluzione si spiega perché il regolamento n. 1215/2012 non impone di istituire giudici nei luoghi in cui si manifesta l’evento dannoso ( 88 ) e perché la delimitazione dell’ambito di competenza territoriale rientra, in linea di principio, nella competenza organizzativa degli Stati membri ( 89 ).

132. Nello specifico, «la complessità tecnica delle norme applicabili alle azioni di risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza può deporre a favore di una concentrazione delle competenze» ( 90 ).

133. Considerando tali dichiarazioni, non vedrei alcun inconveniente se la legislazione dei [OSCURATO:PERSONA] stabilisse ex ante che un unico giudice conosca di tutte le azioni rappresentative risarcitorie conseguenti alle violazioni del diritto della concorrenza.

134. Tuttavia, dalla decisione di rinvio emerge che non è quello il disposto della regolamentazione dei [OSCURATO:PERSONA].

Pare che l’articolo 220 Rv ( 91 ) consenta di riunire ex post procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi, conformemente alle relative norme di competenza, dinanzi al giudice investito del procedimento proposto in primis .

135. Se così fosse, la norma di concentrazione non riunirebbe le cause dinanzi all’unico giudice competente nell’ambito dell’organizzazione giurisdizionale di uno Stato membro (che sarebbe inoltre specializzato ratione materiae ), bensì, tra i vari giudici, dinanzi a quello adito in primis .

136. Il regolamento n. 1215/2012 non ha l’obiettivo di armonizzare il diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale ( 92 ).

Ciò nonostante, l’applicazione del diritto processuale nazionale non deve compromettere l’effetto utile di detto regolamento ( 93 ).

137. In linea di principio, una norma nazionale che corregga il risultato dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, concentrando ex post su un solo organo i procedimenti pendenti dinanzi a giudici competenti in virtù di tale disposizione, non rispetterebbe l’effetto utile di quest’ultima.

138. Benché l’appartenenza alla stessa giurisdizione nazionale possa ridurre l’impatto della correzione apportata alla norma di competenza giurisdizionale, resta il fatto che il giudice investito della seconda e delle ulteriori azioni non sarebbe quello designato in virtù del suo nesso geografico particolare con ciascuna di esse.

139. Orbene, la norma di concentrazione, in determinate circostanze, può contribuire a una buona amministrazione della giustizia, intesa come quella che, tra gli altri fattori: a) massimizza la gestione dei procedimenti; b) risparmia tempo e costi complessivi; e c) riduce il rischio di decisioni incoerenti o contraddittorie ( 94 ).

Il regolamento n. 1215/2012 non è estraneo a tali obiettivi ( 95 ).

140. Non escludo che tali fattori concorrano quando i procedimenti paralleli sono il frutto della proposizione di azioni rappresentative: in altri termini, di norma, in tali casi l’interesse generale in un’organizzazione giurisdizionale il più possibile razionalizzata prevale sull’interesse delle parti di ciascun procedimento isolato.

141. Ciò nonostante, il semplice fatto che i procedimenti paralleli corrispondano ad azioni rappresentative non è sufficiente, di per sé, a giustificarne la concentrazione ( 96 ).

Di conseguenza, ogni caso specifico richiede una ponderazione degli interessi menzionati, che compete all’organo giurisdizionale nazionale al fine di dimostrare, ribadisco, che la concentrazione dei procedimenti è la soluzione migliore in termini di buona amministrazione della giustizia ( 97 ).

V. Conclusione

142. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: «L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: – se la vendita delle applicazioni fosse accettata come evento generatore del danno (in un caso di sfruttamento abusivo di posizione dominante che consiste nell’addebitare commissioni sul prezzo delle applicazioni offerte in vendita su una piattaforma online rivolta specificamente alla totalità di uno Stato membro), il luogo dove si è verificato tale evento può collocarsi nel domicilio dell’utente che ha acquistato le applicazioni, all’interno di quello Stato membro; – il luogo di concretizzazione del danno si può identificare con quello del domicilio, all’interno del mercato interessato, dell’utente che ha subito le conseguenze dello sfruttamento abusivo della posizione dominante, pagando un costo supplementare quando ha acquistato le applicazioni; – nella situazione attuale del diritto dell’Unione, l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non varia in funzione del fatto che l’azione sia stata presentata da un ente legittimato dalla normativa nazionale a esercitare azioni rappresentative, che possono comprendere domande di risarcimento, a tutela, ma non in nome, degli interessi di una pluralità di utenti; – l’attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale e territoriale a un giudice di uno Stato membro, derivante dall’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, è compatibile con una norma nazionale che consenta a un giudice di dichiarare la propria incompetenza a favore di un altro già investito di un’azione analoga, qualora detta norma sia finalizzata all’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare». 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Le fondazioni [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «fondazioni attrici»). 3 Per riferirmi congiuntamente ad [OSCURATO:PERSONA]. e ad [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») utilizzerò, semplicemente, il termine «[OSCURATO:PERSONA]». 4 Utilizzerò questa espressione perché è quella contenuta nella direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU 2020, L 409, pag. 1).

Come esporrò in seguito, tale direttiva non si applica alla controversia principale. 5 Legge sulla liquidazione del danno collettivo in azioni collettive (in prosieguo: la «WAMCA»). 6 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). 7 In realtà, ciò che l’acquirente compra sono licenze d’uso delle applicazioni. 8 In generale, nelle presenti conclusioni farò riferimento alle applicazioni e ai prodotti digitali in esse integrati con il termine generico «applicazioni», seguendo il giudice del rinvio. 9 Decisione di rinvio, punto

4.9. 10 Decisione di rinvio, punto

4.12. In udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto invece che l’elemento che vincola l’utente a un determinato [OSCURATO:PERSONA] è il metodo di pagamento selezionato, che deve essere autorizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] medesimo. 11 La fondazione [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] contesta ad [OSCURATO:PERSONA] anche la responsabilità di un accordo collusivo ai sensi dell’articolo 101 TFUE (fissazione verticale di prezzi).

Il giudice del rinvio, tuttavia, esclude l’applicazione di tale articolo perché la fondazione non ha specificato quali fatti consentirebbero di accertare l’esistenza dell’accordo collusivo (punto 6.10 della decisione di rinvio). 12 Sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023, punti 6.24, 6.25 e da 6.35 a

6.37. 13 Sentenza del 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166), punto

19. Lo sdoppiamento del luogo dell’evento dannoso in «luogo del fatto» e «luogo del danno» si spiega con il fatto che, altrimenti, la coincidenza abituale del primo con il domicilio del convenuto eliminerebbe l’effetto utile della norma della speciale competenza giurisdizionale.

Pertanto, dissociare il luogo dell’evento generatore del danno da quello in cui il danno si è concretizzato non è un imperativo nell’interpretazione dell’articolo 7, punto

2. 14 Sentenze del 25 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑133/11, EU:C:2012:664), punto 46, e del 16 gennaio 2014, Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7; in prosieguo: la «sentenza Kainz»), punto

31. 15 V., inter alia , sentenza del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial (C‑81/23, EU:C:2024:165; in prosieguo, la «sentenza FCA Italy e FPT Industrial»), punto

23. 16 Sentenze del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289), punto 18, del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305), punti 34 e 35, e del 10 marzo 2022, BMA Nederland (C‑498/20, EU:C:2022:173; in prosieguo: la «sentenza BMA Nederland»), punto

38. 17 Sentenza BMA Nederland, punto

38. 18 Eventualmente, tale criterio rende altresì possibile la corrispondenza con la legge applicabile al merito della controversia conformemente al diritto dell’Unione.

La Corte tratta questa corrispondenza, presentata in alcune sentenze come esigenza derivante dal considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), come un elemento dell’interpretazione: v. sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534), punto 39; o del 15 luglio 2021, Volvo e a.(C‑30/20, EU:C:2021:604; in prosieguo: la «sentenza Volvo»), punto

32. Occorre rammentare, tuttavia, che il parallelismo forum / ius non è uno degli obiettivi primari dell’interpretazione del regolamento n. 1215/2012, e che in nessun caso la coerenza con gli strumenti relativi alla legge applicabile può portare a un’interpretazione delle sue disposizioni che sia estranea al sistema e agli obiettivi del suddetto regolamento: v. sentenze Kainz, punto 20, e del 30 ottobre 2019, Petruchová (C‑208/18, EU:C:2019:825), punto

63. 19 Ossia non relativi alle parti del procedimento.

Diverso è il discorso se, spesso, il luogo dell’evento generatore coincide con il domicilio del convenuto; parimenti, non è raro che il luogo in cui si concretizza il danno coincida con il domicilio del danneggiato, dovendo in tal caso ammettere il forum actoris .

Quando gli elementi costitutivi del fatto non erano materiali, la Corte si è servita di fattori personali per localizzare l’evento generatore o il danno: pertanto, nel contesto di Internet, considera il centro di interessi principali della vittima quale luogo di concretizzazione del danno, nella sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685; in prosieguo: la «sentenza eDate Advertising e a.» o il luogo in cui è stabilito l’autore del fatto illecito quale luogo dell’evento generatore, nella sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220; in prosieguo: la «sentenza Wintersteiger»). 20 Nell’ambito dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, l’identificazione della buona amministrazione della giustizia con un’utile organizzazione del processo (grazie alla facilità, derivata dalla vicinanza tra l’organo giurisdizionale designato e la controversia, nell’ottenere e valutare la prova degli elementi costitutivi della responsabilità e del danno) è una costante: v. tra molte altre, le sentenze Kainz, punto 27; Wintersteiger, punti da 31 a 33, del 24 novembre 2020, Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:950), punto 37, e FCA Italy e FPT Industrial, punti 24 e

25. 21 V., ad esempio, le sentenze eDate Advertising e a., punto 50, del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), punto 56, del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766), punto 35, e del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2021:377), punto

33. 22

V. i riferimenti contenuti nella nota

21. 23 Sentenza Volvo, punto

33. 24 Sentenza Volvo, punto

34. 25 Riassunti nelle conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour relative alla causa Volvo e a. (C‑30/20, EU:C:2021:322), paragrafi da 38 a

47. 26 Sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-[OSCURATO:PERSONA] (C‑27/17, EU:C:2018:533; in prosieguo: la «sentenza flyLAL-[OSCURATO:PERSONA]»), punti 51 e

52. 27 Decisione di rinvio, punti 6.8 e

6.9. 28 Identificare l’abuso di posizione dominante con la vendita all’utente finale nell’[OSCURATO:PERSONA] NL potrebbe essere una semplificazione eccessiva.

Se gli effetti nocivi all’origine del reclamo si ripercuotono senz’altro sugli utenti, l’(asserito) abuso della posizione dominante danneggia gli sviluppatori, sotto forma di imposizione unilaterale di condizioni nei confronti di chi intenda prestare servizi eseguibili su iOS.

Tra tali condizioni si annoverano l’utilizzo dello IAP e la commissione detratta da [OSCURATO:PERSONA] dal prezzo che gli utenti di iOS pagheranno agli sviluppatori (e che questi ultimi trasferiscono su quelli).

Al fine di determinare la competenza giurisdizionale, a mio parere si può sostenere che tale imposizione sia l’evento generatore del danno.

Riconosco che, in base alle circostanze, indicare questo luogo potrebbe non essere semplice per gli utenti finali.

Questa difficoltà non mi sembra insormontabile: rinvio in tal senso alla sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (C‑352/13, EU:C:2015:335; in prosieguo, la «sentenza CDC [OSCURATO:PERSONA]»), punto

44. 29 Sentenza del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, EU:C:1998:509), punto 33, in merito al luogo dove si è verificata l’avaria delle merci durante il loro trasporto via mare. 30 Sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a. (C‑172/18, EU:C:2019:674), punto 51, in merito «al luogo dove il convenuto ha preso le decisioni e ha adottato le misure tecniche per l’avvio della pubblicazione su Internet» di determinati prodotti.

La sentenza Wintersteiger, punti da 34 a 38, aveva accettato quello stesso criterio, escludendo tuttavia, per la «sua localizzazione incerta», di individuare il luogo nel server, preferendo al suo posto quello di stabilimento del convenuto. 31 Questo dato è, a mio parere, sintomatico della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di rivolgersi al paese e non a una generica comunità di cittadini dei [OSCURATO:PERSONA] che potrebbe essere sparsa in vari Stati, se non continenti. 32 Como sembra evincersi dalla sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023, punto

6.24. 33 In pratica vi sono obbligati, considerando gli ostacoli che comporta modificare l’identificativo una volta stabilito.

Con questo modello commerciale, la stessa [OSCURATO:PERSONA] frammenta la propria attività separando i mercati; in tal modo agevola l’individuazione dell’organo giurisdizionale con competenza internazionale e ne delimita la portata. 34 Di norma, l’applicazione diventa disponibile qualche istante dopo il pagamento del prezzo (maggiorato della commissione) da parte dell’utente. 35 La corrispondenza non è totale e, pertanto, penso che si possa parlare di una localizzazione fittizia .

L’acquisto online nell’[OSCURATO:PERSONA] NL è effettuabile, tecnicamente, anche per gli utenti residenti nei [OSCURATO:PERSONA] che, avendo dichiarato questo Stato membro come loro paese quando hanno configurato il loro identificativo [OSCURATO:PERSONA], si trovano temporaneamente al di fuori di esso; è altresì effettuabile per gli utenti non residenti nei [OSCURATO:PERSONA] che indicano, nondimeno, tale Stato membro nel loro identificativo [OSCURATO:PERSONA].

La decisione di rinvio non esamina questi casi: si può dedurre dai suoi punti 6.15 e 6.18, riguardanti il luogo di concretizzazione del danno, che si concentra sugli utenti che risiedono o sono stabiliti («wonen oder gevestigd zijn») nei [OSCURATO:PERSONA]. 36 Il dispositivo conferirebbe consistenza materiale all’evento generatore del danno, che ne è privo. 37 Una situazione con una molteplicità di procedimenti per un fatto che, in sostanza, è sempre lo stesso, non sarebbe diversa nel caso di vendite materiali nei negozi fisici ([OSCURATO:PERSONA]), ma il numero potenziale dei procedimenti sarebbe di gran lunga inferiore; nei [OSCURATO:PERSONA], per esempio, sembra che esistano soltanto tre [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, il dato è circostanziale e non può determinare la soluzione di principio. 38 Osservazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA], punti da 69 a

75. In subordine, al punto 76 essa propone di limitare la portata dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che stabilirebbe esclusivamente la competenza internazionale.

Considerando le difficoltà che comporta applicare la disposizione in circostanze come quelle della fattispecie, quest’ultima soluzione non mi sembrerebbe irragionevole.

Non si concilia, tuttavia, con la comprensione consolidata della norma: v. supra , paragrafi 44 e

45. 39 Conclusioni nella causa Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:400), paragrafo

67. 40 Non mi sembra che si possa dedurre altro dalle sentenze che, interpretando l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, o i loro predecessori, accennino all’esercizio dell’azione dinanzi ai «giudici» o agli «organi giurisdizionali» di un determinato Stato membro, come nella sentenza eDate Advertising e a. o nella sentenza Wintersteiger.

Il plurale si utilizza anche in casi in cui l’interpretazione del criterio «luogo dell’evento dannoso» porta a individuare senz’altro un solo organo giurisdizionale all’interno di un territorio, come avviene quando si identifica con il luogo di stabilimento del convenuto o con il centro di interessi principali della vittima: v., oltre alle cause testé menzionate, la sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑251/20, EU:C:2021:1036), punto

30. 41 Così a partire dalla sentenza dell’11 gennaio 1990, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 18). 42 Sentenza flyLAL-[OSCURATO:PERSONA], punto

56. Collocare l’evento generatore del danno in un solo luogo è tanto più ragionevole in quanto il giudice che, sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, è designato come giudice del luogo di tale evento sarà dotato di piena competenza, ossia sarà competente a decidere in merito a tutti i danni derivanti dall’attività illecita e ad adottare provvedimenti che siano, per loro natura, indivisibili: v. sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766). 43 A differenza di altri tipi di domande, quella di risarcimento dei danni è divisibile; ciò ha permesso alla Corte di elaborare l’approccio a mosaico nel mondo reale e trasferirlo in quello virtuale, adottando come criterio di collegamento l’accessibilità delle informazioni pubblicate in Internet: sentenze eDate Advertising e a. e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑251/20, EU:C:2021:1036). 44 Sentenza Volvo, punti da 40 a

42. 45 Tale localizzazione sarebbe coerente con una strategia commerciale che «cerca» il pubblico di un determinato Stato membro; terrebbe conto, inoltre, del fatto che l’utilizzo dell’[OSCURATO:PERSONA] richiede di accettare i termini e le condizioni dei servizi multimediali di [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima definisce come contratto, e in cui è contenuta una clausola che attribuisce competenza ai giudici del luogo di residenza dell’utente, su cui tornerò successivamente: v. infra , paragrafo

84. 46 La soluzione potrebbe dar luogo a una differenza nel trattamento delle cause in funzione del mezzo utilizzato per l’attività all’origine del danno.

Nondimeno, è verosimile che ciò avvenga già in altri ambiti, come quello della violazione di diritti della personalità.

Traendo spunto dalla sentenza eDate Advertising e a., si può tenere conto del centro di interessi principali della vittima per determinare il luogo di concretizzazione del danno nei casi di diffusione delle informazioni in Internet. 47 Sentenza del 29 luglio 2019, Tibor‑Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635), punto

31. Allora era stata denunciata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE. 48 Sentenze flyLAL-[OSCURATO:PERSONA], punto 40, e del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635), punto

33. 49 Sentenza Volvo, punto

39. 50 Sentenza CDC [OSCURATO:PERSONA], punto 52, e sentenza Volvo, relativamente al caso in cui i beni interessati dagli accordi collusivi siano stati acquistati in diverse circoscrizioni territoriali (v. supra , nota 44). 51 Questa interpretazione si riferisce in origine alla commercializzazione di veicoli equipaggiati, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, ed emerge dal combinato disposto della sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534), con le sentenze FCA Italy e FPT Industrial.

Poiché la sentenza Volvo, punto 39, rimanda espressamente alla prima di dette sentenze, si può intendere che il luogo di acquisto di un bene fisico gravato di un costo aggiuntivo sia quello della sua consegna, benché tale costo aggiuntivo non sia imputabile a un vizio materiale della cosa. 52 Non si può nemmeno parlare propriamente di una «consegna» del contenuto digitale; quest’ultimo è messo online a disposizione dell’utente, che potrà scaricarlo ovunque si trovi collegandosi a Internet. 53 Punto 3.8 e punti da 6.41 a 6.46 della sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023.

L’analisi della clausola attributiva di competenza contenuta nei contratti di [OSCURATO:PERSONA] con gli utenti ha condotto il giudice del rinvio a escludere l’applicazione di tale clausola alle azioni di cui trattasi. 54 La sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2021:377), punti 38 e 39, ha respinto una questione a questo proposito, ritenendola ipotetica e, pertanto, irricevibile.

Nella controversia all’origine della sentenza BMA Nederland è intervenuta una fondazione che agiva a tutela di un interesse collettivo.

La Corte ha qualificato il danno subito dai creditori come indiretto e, pertanto, irrilevante ai fini dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

Ha escluso altresì qualsiasi incidenza, sempre a tali effetti, dell’azione avviata dalla fondazione, trattandosi solo di una parte interveniente. 55 Sentenze del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490) e CDC [OSCURATO:PERSONA]. 56 Sentenza BMA Nederland. 57 Sentenza del 1º ottobre 2002, Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:555). 58

V. supra , paragrafo

41. 59 [OSCURATO:PERSONA], la legge che disciplina le azioni rappresentative [§ 620 e § 630 della Verbandsklagen-Richtlinie-Umsetzungs-Novelle (modifica di recepimento della direttiva sulle azioni collettive), BGBl.

I, 85/2024] le ha affidate, in esclusiva, a un unico organo giurisdizionale.

Non avviene altrettanto nei [OSCURATO:PERSONA]. 60 Tra le caratteristiche che definiscono il gruppo di soggetti rappresentati dovrà figurare, in un modo o nell’altro, quella in base a cui i suoi membri sono titolari di beni giuridici lesi da un’attività svolta, o che produce i suoi effetti, nel territorio su cui ha competenza l’organo giurisdizionale dinanzi al quale viene presentata l’azione. 61 L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinazione con l’opzione legislativa di cui al paragrafo

97. Lascio da parte, per il momento, la possibilità di introdurre correttivi successivi alla determinazione della competenza giurisdizionale internazionale o territoriale. 62 Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012. 63 Considerando 23 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(2010) 748 definitivo, nonché il punto 3.1 della rubrica «Elementi giuridici della proposta»; e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi», COM(2013) 401 final, punto

3.7. 64

V. infra , paragrafo

107. Una revisione del regolamento n. 1215/2012, attualmente in corso, potrebbe introdurre norme specifiche per le azioni rappresentative. 65 Come giustamente ha affermato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, punto

10. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], che nelle proprie lasciava intendere il contrario, ha aderito a questo parere in udienza. 66 Ragion per cui mi occupo di tale obiettivo, nonostante l’inapplicabilità della direttiva alla controversia. 67 Sentenza del 2 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑694/17, EU:C:2019:345), punto

35. 68 Per stabilire i termini precisi della relazione tra la direttiva 2020/1828 e il regolamento n. 1215/2012, occorre considerare anche gli atti di diritto dell’Unione di cui all’allegato I della direttiva in questione. 69 Supra , nota

59. 70 Tutte queste proposte menzionano l’esigenza di preservare l’effetto utile della direttiva 2020/1828.

Osservo che, tuttavia, non prestano una maggiore attenzione al modo in cui si combinerebbero con le soluzioni di tale direttiva.

A titolo esemplificativo, il fatto di considerare la sede dell’ente legittimato nell’ambito di un’azione rappresentativa suscita molti dubbi sulle azioni transfrontaliere ai sensi della direttiva 2020/1828: v. il suo articolo 3, punto 7, e l’articolo

6. 71 Osservazioni scritte del governo dei [OSCURATO:PERSONA], punti 3 e

13. Non è chiaro se tale interpretazione corrisponda al luogo dell’evento generatore del danno o a quello di concretizzazione del danno. [OSCURATO:PERSONA] sostiene un argomento simile in relazione al luogo di concretizzazione del danno (osservazioni scritte, punto 3.1, in risposta alla questione 2a). 72 Osservazioni scritte della Commissione, punti 81, 83 e

88. 73 Osservazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA], punto

94. 74 Osservazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA], punto

95. 75

V. supra , paragrafi 38 e segg.

La Corte non rifugge dalle localizzazioni fittizie nell’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012; al contrario, come ho spiegato, se ne avvale in situazioni di difficoltà per stabilire l’evento dannoso, per via dell’immaterialità dell’attività (l’evento) o delle sue conseguenze (il danno).

In tali circostanze, un problema intrinseco, legato alla natura del fattore di collegamento sancito dalla disposizione, ne ostacola l’applicazione.

Orbene, la Corte, guidata dai principi ispiratori della stessa disposizione, utilizza la localizzazione fittizia. 76 Al punto 19 delle sue osservazioni, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] invoca l’analogia con il punto 42 della sentenza Volvo per sostenere il contrario.

A suo parere, il convenuto conoscerà il luogo dove l’ente ha la propria sede, cosicché potrà prevedere la possibilità di affrontare un’azione dinanzi ai giudici di tale luogo.

Aggiunge che, quando detto ente è istituito nei [OSCURATO:PERSONA] per un debito specifico, deve accordarsi con il convenuto prima di avviare la sua azione.

Non mi sembra necessario spiegare che non è questa la prevedibilità cui si riferisce l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

Quanto al punto 42 della sentenza Volvo, si riferisce alla competenza giurisdizionale internazionale e territoriale attribuita all’organo del domicilio della vittima stessa, in quanto rappresentativo del luogo del danno subito a seguito dell’acquisto, da parte della medesima, di una pluralità di oggetti materiali su vari siti.

Non ravviso un’analogia possibile con la tesi sostenuta dal governo dei [OSCURATO:PERSONA]. 77 Più precisamente, agli elementi di prova che aiuteranno a determinare la responsabilità, il danno e il nesso causale, nonché la valutazione del danno. 78 In udienza, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che potrebbe concordare anche con questa interpretazione. 79 Secondo la Commissione (punto 86 delle sue osservazioni scritte), un’impresa che offre beni e servizi in un determinato territorio deve presumere di poter essere convenuta in giudizio in quel medesimo territorio dagli acquirenti che si considerano parti lese.

Ritengo, tuttavia, che tale affermazione generale non giustifichi che detta impresa debba considerare necessariamente di poter essere convenuta in giudizio, per tutti i danni causati dall’attività a vari interessati, dinanzi a qualsiasi organo ubicato in tale territorio, a scelta di un terzo ex post facto : il rischio di cui tenere conto non è lo stesso, così come non è identica la gestione del procedimento. 80 Rinvio alle mie conclusioni nella causa Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2020:1056), paragrafo

95. 81

V. i testi riprodotti alle note 76 e

79. Né il governo dei [OSCURATO:PERSONA] né la Commissione analizzano le conseguenze delle rispettive proposte in termini di prossimità agli elementi di prova, come se il fatto che tutti gli organi potenzialmente competenti si trovino nello stesso Stato membro costituisse una garanzia sufficiente in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare l’esistenza di un collegamento stretto tra il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e la causa (punto 2.13 delle sue osservazioni scritte). 82 Fatto salvo quanto rileverò infra : v. i paragrafi 139 e

140. 83

V. supra , paragrafo

66. 84

V. supra , paragrafi 44 e

45. 85 È, di fatto, una proposta che vanta un rilevante appoggio accademico: v.

«[OSCURATO:PERSONA] of the Brussels I Regulation — [OSCURATO:PERSONA]», avallato dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (EAPIL), accessibile all’indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 4853421, pag.

13. 86 Come ha sottolineato la Commissione in udienza. 87 Sentenza Volvo, punto

35. 88 Per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 35). 89 Sentenza Volvo, punto 34, e sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑652/20, EU:C:2022:514), punto

56. 90 Sentenza Volvo, punto

37. 91 Nei suoi punti 7.13 e 7.16, la decisione di rinvio inquadra le questioni 1c e 2c in tale disposizione del Rv, ragion per cui mi attengo alla suddetta decisione. 92 Sentenze del 15 maggio 1990, Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203), punto 17, del 31 maggio 2018, Nothartová (C‑306/17, EU:C:2018:360), punto 28, e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑581/20, EU:C:2021:808), punto

68. 93 Sentenze del 15 maggio 1990, Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203), punto 20, e del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461), punto

32. 94 In linea di principio, la contraddizione nelle circostanze del caso di specie si manifesterebbe a livello interno.

Tuttavia, una decisione di uno Stato membro potrebbe, almeno ipoteticamente, ostacolare il riconoscimento, in un altro Stato membro, di quella pronunciata nel primo, qualora fosse incompatibile con un’altra decisione anteriore di quello stesso Stato, ma di tenore contrario.

Le disposizioni della sezione 9 del capo II del regolamento n. 1215/2012, concepite per promuovere un «funzionamento armonioso della giustizia», prevedono di ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e di evitare che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili in due Stati membri (o, in alcuni casi, Stati terzi). 95 La preoccupazione di amministrare meglio la giustizia nel senso indicato nelle presenti conclusioni, nell’interesse sia delle parti sia della società in generale, presenta manifestazioni specifiche nel regolamento n. 1215/2012: v. l’articolo 8 e le disposizioni della sezione 9 del capo

II. 96 Intuitivamente, è logico pensare che i vantaggi associati a un’azione rappresentativa, rispetto all’azione individuale, si massimizzino riunendo tutte le azioni relative ai medesimi fatti e con il medesimo convenuto, o connesse tra loro.

In pratica, tuttavia, non avviene necessariamente questo.

Sui possibili effetti negativi della riunione di azioni connesse v., per analogia, la sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑118/23, EU:C:2024:1013), punto

74. 97 In tale contesto si può considerare se le azioni vertano su questioni in relazione a cui il legislatore (europeo o nazionale) sostiene il ricorso ad azioni rappresentative e, in particolare, se la concentrazione di procedimenti promuova gli obiettivi finali sottesi a tale sostegno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate il 27 marzo 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 34/24 [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale — Abuso di posizione dominante in occasione di vendite tramite una piattaforma online — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale internazionale — Competenza territoriale — Luogo dell’evento generatore del danno — Luogo di concretizzazione del danno — Azioni rappresentative — Norma processuale nazionale di concentrazione di procedimenti dinanzi a un unico giudice » 1. La controversia che dà origine al presente rinvio giudiziale verte sulle azioni in giudizio presentate da due fondazioni ( 2 ) con sede nei [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. e della sua società figlia europea [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ). 2. Le fondazioni attrici intentano le rispettive azioni rappresentative ( 4 ) ai sensi della Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie ( 5 ), nelle quali richiedono al giudice del rinvio di dichiarare che [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno adottato un comportamento contrario al diritto della concorrenza e di condannarle a pagare un risarcimento. 3. Il rinvio pregiudiziale non verte sul merito della controversia, bensì esclusivamente sulla competenza del giudice (o, se del caso, dei giudici) dei [OSCURATO:PERSONA] chiamato a dirimerla. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione. Regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 6 ) 4. L’articolo 7, punto 2, così dispone: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire». B. Normativa nazionale 5. Sono pertinenti la WAMCA, l’articolo 3:305a del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BW») e gli articoli da 1 a 14, 209, 220, 1018c, paragrafo 3, 1018d, paragrafo 1, l’articolo 1018e, paragrafi da 1 a 3, del [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile dei [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «Rv»). II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali A. Contesto della controversia: funzionamento dell’[OSCURATO:PERSONA] 6. L’esposizione che segue è ripresa, in sostanza, dalla decisione di rinvio. 7. [OSCURATO:PERSONA] produce una serie di apparecchi portatili (come l’iPhone o l’iPad) che funzionano sulla base di un sistema operativo (iOS) preinstallato. Il sistema iOS è sviluppato e gestito da [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il software di applicazione (le «applicazioni») per i dispositivi [OSCURATO:PERSONA] che utilizzano l’iOS è acquistabile ( 7 ) nel cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA]. 9. L’[OSCURATO:PERSONA] è una piattaforma di vendita di applicazioni sviluppata e gestita da [OSCURATO:PERSONA] e dal 2009 è sistematicamente installata sui dispositivi [OSCURATO:PERSONA] dotati di nuove versioni di iOS. 10. L’[OSCURATO:PERSONA] offre applicazioni gratuite e a pagamento. Alcune sono originali, ossia sono state sviluppate da [OSCURATO:PERSONA]; altre sono sviluppate da terzi (in prosieguo: gli «sviluppatori»). La controversia che dà origine al presente rinvio riguarda esclusivamente applicazioni del secondo tipo. 11. Alcune applicazioni sono dotate di prodotti digitali integrati, ossia funzioni, servizi o prodotti che si possono sbloccare o acquistare all’interno dell’applicazione, come abbonamenti, «add-on» di giochi e altri. 12. I pagamenti nell’[OSCURATO:PERSONA] per le applicazioni non gratuite (o prodotti in esse integrati) ( 8 ) si effettuano, in linea di principio, attraverso un sistema di pagamento introdotto nel 2009 («in-app purchase», in prosieguo: lo «IAP»). 13. Le applicazioni utilizzabili sui dispositivi di [OSCURATO:PERSONA] sono principalmente quelle disponibili nell’[OSCURATO:PERSONA]: quelle scaricate da altre fonti «non funzionano, o quanto meno non funzionano altrettanto bene» ( 9 ). 14. Per utilizzare l’[OSCURATO:PERSONA], gli utenti dei dispositivi [OSCURATO:PERSONA] devono creare un profilo di [OSCURATO:PERSONA] (costituito da una combinazione unica di nome utente e password), conosciuto anche come «identificativo [OSCURATO:PERSONA]». 15. I termini e le condizioni dei servizi multimediali di [OSCURATO:PERSONA] si applicano all’utilizzo e agli acquisti effettuati nell’[OSCURATO:PERSONA]. Per gli utenti europei che effettuano un acquisto nell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] agisce come rappresentante del fornitore dell’applicazione. 16. La disponibilità delle applicazioni nell’[OSCURATO:PERSONA] può variare da un paese all’altro. L’[OSCURATO:PERSONA] dispone per ogni paese di un negozio online che si utilizza a seconda delle impostazioni personalizzate dell’utente ed è specifico per ciascuno Stato. 17. In tal modo, quando un utente il cui identificativo [OSCURATO:PERSONA] indica i [OSCURATO:PERSONA] come Stato o regione cerca di acquistare un prodotto nell’[OSCURATO:PERSONA], di norma viene reindirizzato al negozio online dei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA] NL») ( 10 ). Per modificare il paese associato al suo profilo [OSCURATO:PERSONA], l’utente deve accettare nuovi termini e condizioni, oltre a disporre di un metodo di pagamento valido nel nuovo paese selezionato. 18. L’[OSCURATO:PERSONA] costituisce la (sola) possibilità per gli sviluppatori di offrire le loro applicazioni agli utenti dei dispositivi [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine devono stipulare un accordo con [OSCURATO:PERSONA]. («[OSCURATO:PERSONA]»). Dietro pagamento di una quota annua, uno sviluppatore partecipa al Programma degli sviluppatori di [OSCURATO:PERSONA] e ottiene licenze per il software iOS e le sue applicazioni. 19. Gli sviluppatori propongono le loro applicazioni ad [OSCURATO:PERSONA], che decide se includerle nell’[OSCURATO:PERSONA]. In caso affermativo, queste ultime diventano applicazioni con licenza e firmate digitalmente da [OSCURATO:PERSONA]. 20. Se lo sviluppatore fa pagare l’applicazione, deve osservare i termini di distribuzione: in particolare, si impegna a fare utilizzare il sistema di pagamento IAP agli utenti quando acquistano l’applicazione. A tal fine, stipula un accordo indipendente con [OSCURATO:PERSONA]. 21. [OSCURATO:PERSONA] offre le applicazioni esclusivamente nell’[OSCURATO:PERSONA], intervenendo in qualità di agente degli sviluppatori; ciò significa che agisce per proprio conto e stipula accordi in nome proprio ma, in ultima analisi, opera a beneficio di altre persone. Ogni sviluppatore resta responsabile in caso di controversie relative al funzionamento delle sue applicazioni. 22. L’importo da pagare per un’applicazione viene versato dall’utente ad [OSCURATO:PERSONA], che lo incassa attraverso il sistema di pagamento IAP. Di norma, [OSCURATO:PERSONA] detrae il 30% dal prezzo pagato, a titolo di commissione; se si proroga il termine di utilizzo del prodotto, tale percentuale potrà ammontare al 15%. Una volta detratta la commissione, [OSCURATO:PERSONA] trasferisce il saldo allo sviluppatore. B. Controversia dinanzi al giudice del rinvio 23. Le fondazioni attrici agiscono a beneficio di tutti gli utenti (consumatori e utenti commerciali) di prodotti e servizi di [OSCURATO:PERSONA] cui sono stati offerti o che hanno acquistato prodotti e servizi nell’[OSCURATO:PERSONA] NL. Le loro azioni rappresentative sono state avviate nel 2021 e nel 2022. 24. In sintesi, chiedono al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): –        di dichiarare che [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito illecitamente nei confronti degli utenti di applicazioni software eseguibili su iOS; e –        di condannare congiuntamente i convenuti a pagare un risarcimento. 25. A sostegno delle loro domande, affermano quanto segue: –        che [OSCURATO:PERSONA] detiene una posizione dominante sul mercato della distribuzione di applicazioni che funzionano su iOS, nonché nel sistema di pagamento di tali applicazioni (IAP); –        che [OSCURATO:PERSONA] abusa della propria posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE ( 11 ); e che –        l’abuso di posizione dominante che consiste nell’addebitare commissioni eccessive sul prezzo di vendita riscosso, attraverso il sistema di pagamento IAP, per le applicazioni nell’[OSCURATO:PERSONA] rappresenta un atto illecito nei confronti degli utenti. 26. [OSCURATO:PERSONA] esclude la competenza giurisdizionale del rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). A suo parere, tale competenza non può essere fondata sull’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, perché il presunto evento dannoso non è avvenuto nei [OSCURATO:PERSONA] né si può localizzare ad [OSCURATO:PERSONA], poiché nessun evento specifico ha avuto luogo esclusivamente, o in particolare, ad [OSCURATO:PERSONA] o nei [OSCURATO:PERSONA]. 27. In subordine, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il giudice a quo avrebbe giurisdizione esclusivamente sugli utenti che vivono ad [OSCURATO:PERSONA] o vi effettuano acquisti tramite l’[OSCURATO:PERSONA] NL. Per i reclami riguardanti tutti gli altri utenti, tale giudice non ha competenza giurisdizionale internazionale né territoriale, a norma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. 28. In una sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023, il giudice del rinvio ha ritenuto, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], che la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. 29. A tal fine ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, i giudici dei [OSCURATO:PERSONA] hanno competenza giurisdizionale internazionale, sia in ragione del luogo dell’evento generatore del danno sia del luogo in cui quest’ultimo si è concretizzato. Non è chiaro, tuttavia, quale tra loro sia territorialmente competente. 30. Nella stessa sentenza, il giudice del rinvio ha espresso i suoi dubbi sulla rilevanza del fatto che siano state avviate azioni rappresentative, ai sensi dell’articolo 3:305a del BW, da una persona giuridica a sé stante (ossia non in qualità di agente, rappresentante o cessionario). Non è certo che questa circostanza possa influire sulla determinazione della competenza territoriale, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. 31. Il giudice a quo ha aggiunto che, se si dovesse ammettere che, all’interno dei [OSCURATO:PERSONA], la competenza territoriale a conoscere di un’azione rappresentativa è distribuita tra giudici di diverse circoscrizioni, le cause si potrebbero ancora concentrare dinanzi a un unico giudice in base a disposizioni del diritto nazionale. Non è neppure certo, tuttavia, che ciò sia compatibile con l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. C. Questioni pregiudiziali 32. In tale contesto, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni: «Questione 1 (Handlungsort) a.      Cosa debba essere considerato come il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012], in un caso come quello di cui trattasi, in cui l’asserito abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE è stato attuato in uno Stato membro mediante vendite tramite una piattaforma online gestita da [OSCURATO:PERSONA] rivolta all’intero Stato membro, mentre [OSCURATO:PERSONA] agisce quale distributore esclusivo e agente [dello sviluppatore] e trattiene una commissione sul prezzo di acquisto. Se al riguardo sia rilevante che la piattaforma online in linea di principio sia accessibile in tutto il mondo. b.      Se al riguardo faccia differenza che il procedimento riguardi azioni presentate ai sensi dell’articolo 3:305a del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]) da una persona giuridica avente lo scopo di rappresentare in forza di un proprio diritto gli interessi collettivi di una pluralità di utenti aventi sede in circoscrizioni diverse (nei [OSCURATO:PERSONA]: “arrondissementen”) all’interno di uno Stato membro. c.      Qualora ai sensi della questione 1a (e/o 1b) non venga indicato un unico giudice, bensì giudici diversi territorialmente competenti all’interno del relativo Stato membro, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] osti all’applicazione del diritto (processuale) nazionale che consente il rinvio ad un unico giudice all’interno di quello Stato membro. Questione 2 (Erfolgsort) a.      Se, in un caso come quello in esame, in cui l’asserito danno si è concretizzato a seguito di acquisti di applicazioni e prodotti digitali “in-app” tramite una piattaforma online gestita da [OSCURATO:PERSONA] (l’[OSCURATO:PERSONA]) per cui [OSCURATO:PERSONA] funge da distributore esclusivo e agente degli [sviluppatori] e trattiene una commissione sul prezzo di acquisto (e in cui asseritamente ha avuto luogo sia abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, che una violazione del divieto di intesa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE), e in cui il luogo dove sono avvenuti detti acquisti non può essere definito, possa fungere da luogo dove si è configurato il danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012], esclusivamente [il domicilio] dell’utente. O se in tale situazione esistano anche altri criteri di collegamento per indicare un giudice competente. b.      Se al riguardo faccia differenza che il procedimento verta su azioni presentate ai sensi dell’articolo 3:305a del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]) da una persona giuridica avente lo scopo di rappresentare in forza di un proprio diritto gli interessi collettivi di una pluralità di utenti, aventi sede in circoscrizioni diverse (nei [OSCURATO:PERSONA]: “arrondissementen”) all’interno di uno Stato membro. c.      Qualora ai sensi della questione 2a (e/o 2b) venga indicato un giudice interno territorialmente competente nello Stato membro di cui trattasi, che è competente soltanto per le azioni a favore di una parte degli utenti in tale Stato membro, mentre per le azioni a favore di un’altra parte di detti utenti sono competenti territorialmente altri giudici nello stesso Stato membro, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] osti all’applicazione del diritto (processuale) nazionale, che consente il rinvio ad un unico giudice all’interno di tale Stato membro». III. Procedimento dinanzi alla Corte 33. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 gennaio 2024. 34. Hanno presentato osservazioni scritte le fondazioni attrici, [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e il governo portoghese, nonché la Commissione europea. Tutti, ad eccezione del governo portoghese, sono comparsi all’udienza tenutasi il 10 dicembre 2024. IV. Analisi 35. Il giudice del rinvio è investito di una controversia in cui due fondazioni in difesa degli interessi di una pluralità di utenti propongono una doppia richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: di dichiarare l’esistenza di una violazione per abuso di posizione dominante e di condannare le imprese autrici della violazione a pagare un risarcimento. 36. Il giudice del rinvio sembra aver già deciso di possedere competenza giurisdizionale internazionale per risolvere la controversia ( 12 ). Ora chiede se sia competente anche territorialmente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. 37. Mi sembra opportuno, innanzitutto, ricordare alcuni elementi pertinenti di detto articolo in base alla sua interpretazione da parte della Corte. Esaminerò poi la risposta alle questioni alla luce di tali considerazioni. A. Articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 38. L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, stabilisce una norma di competenza speciale . In virtù dello stesso, l’attore può proporre la sua azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. 39. La formulazione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» comprende «[il] luogo ove si è manifestato il danno, ovvero [il] luogo dell’evento generatore di tale danno», quando non coincidono ( 13 ). Nella dottrina (e nella stessa decisione di rinvio) si è soliti denominarli, rispettivamente, «Erfolgsort» e «Handlungsort». La scelta tra l’uno e l’altro compete all’attore. Ciò nonostante, il foro non è concepito per favorire la vittima ( 14 ). 40. In quanto norma speciale, deve essere interpretata in maniera restrittiva ( 15 ). 41. L’interpretazione della norma speciale, inoltre, deve essere autonoma, escludendo quindi la possibilità di fare ricorso a concetti giuridici nazionali o di subordinare l’individuazione dell’elemento di collegamento a criteri di valutazione derivanti dal diritto nazionale sostanziale ( 16 ). Risultano dunque irrilevanti le «circostanze proprie del tipo di azione previsto dal diritto nazionale applicabile» ( 17 ). 42. I motivi per cui il legislatore europeo ha sancito il criterio di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 sono riportati nel suo considerando 16 e costituiscono la chiave per l’interpretazione fornitane dalla Corte ( 18 ): –        l’organo giurisdizionale designato in applicazione di tale criterio ha una relazione particolarmente stretta con la controversia per ragioni di prossimità geografica a elementi oggettivi ( 19 ), che serviranno a comprovare la commissione del fatto illecito e le sue conseguenze e, in tal modo, contribuiranno alla buona amministrazione della giustizia ( 20 ); –        in virtù di tale prossimità, l’attore potrà determinare agevolmente il foro competente una volta verificatisi i fatti ( 21 ). Per il convenuto, tale foro è prevedibile anche prima che essi si verifichino, dal momento che la sua ubicazione corrisponde a quella delle sue stesse attività (l’asserito illecito) ( 22 ). 43. L’interpretazione della Corte in merito all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 comporta che questa disposizione attribuisca direttamente e immediatamente sia la competenza internazionale sia quella territoriale al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire ( 23 ). 44. Secondo la Corte, gli Stati membri «non possono applicare criteri di attribuzione della competenza diversi» rispetto a quelli risultanti dal citato articolo 7, punto 2 ( 24 ). 45. Tale giurisprudenza è consolidata, presenta argomenti a suo favore ( 25 ) e sembra attenersi alla volontà legislativa. Il fatto di accettare che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 designi direttamente il foro con competenza giurisdizionale internazionale e territoriale corrisponde, difatti, all’intenzione del legislatore all’epoca in cui la norma è stata adottata. Le modifiche che il testo ha subito da allora non intaccano tale intenzione. B. Questioni pregiudiziali 1a e 2a 46. Il giudice del rinvio si chiede quale organo giurisdizionale sia competente territorialmente, in ragione del luogo dell’evento generatore (questione 1a) e del luogo di concretizzazione del danno (questione 2a), in circostanze come quelle della fattispecie. Entrambi gli interrogativi prescindono, al momento, dai problemi relativi alla rilevanza delle azioni rappresentative (su cui vertono le questioni 1b e 2b). 1. Luogo dell ’ evento generatore del (presunto) danno a) Quale fatto ha dato luogo al danno? 47. Secondo la premessa assunta dal giudice del rinvio, il danno agli utenti (sull’esistenza del quale, logicamente, tale giudice ancora non si pronuncia) deriva da un comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che le fondazioni attrici qualificano come abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE. 48. Tale comportamento consisterebbe, in sintesi, nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], approfittando della sua posizione dominante, impone commissioni eccessive nei confronti degli sviluppatori di applicazioni per l’[OSCURATO:PERSONA]. L’importo di tali commissioni si ripercuote ulteriormente sugli utenti, aumentando il prezzo che questi ultimi devono pagare quando scaricano le applicazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] NL. 49. Non si discute che, in astratto, una pratica anticoncorrenziale con cui un’impresa sfrutta abusivamente la sua posizione dominante, possa generare un danno. Nella sua sentenza flyLAL-[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha fatto riferimento alla localizzazione dell’evento generatore di tale danno nell’ambito di un’azione di risarcimento per abuso di posizione dominante ( 26 ). 50. Il principio secondo cui l’evento generatore decisivo, a norma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si identifica con gli atti che configurano l’abuso della posizione dominante mi sembra valido in generale: varia la sua concretizzazione in casu . 51. Applicando tale criterio, il giudice del rinvio identifica l’evento generatore con la vendita di applicazioni nell’[OSCURATO:PERSONA] NL, dove [OSCURATO:PERSONA] funge da distributore esclusivo e agente degli sviluppatori, oltre a trattenere una commissione sul prezzo pagato dagli utenti ( 27 ). 52. Per il giudice del rinvio, dunque, possono avere competenza internazionale i giudici dei [OSCURATO:PERSONA], in quanto mercato interessato dal comportamento illecito, considerando che le vendite avvengono (anche) in tale Stato. 53. Non sono del tutto convinto che, nelle circostanze del caso di specie, questa selezione dell’evento generatore sia la più adeguata ( 28 ). Ciò nonostante adotterò, come ipotesi di lavoro di partenza, la scelta del fatto operata dal giudice del rinvio. b) Dove è avvenuto l ’ evento generatore del danno? 54. La determinazione del luogo in cui si è verificata la vendita di applicazioni tramite l’[OSCURATO:PERSONA] NL, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, non è priva di difficoltà. Se è vero che lo stesso giudice del rinvio ritiene che la vendita avvenga nei [OSCURATO:PERSONA], in una delle sue domande (2a) riconosce che «il luogo dove sono avvenuti detti acquisti non può essere definito». 55. Comincerò col segnalare che, in tale contesto, si potrebbe adottare la stessa soluzione che è stata già ammessa dalla Corte in altre sentenze. Quando è molto difficile o impossibile determinare il luogo in cui è avvenuto l’evento generatore del danno, l’opzione offerta al ricorrente dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 consiste nell’adire il giudice competente sulla base del luogo di concretizzazione del danno ( 29 ). 56. Non ignoro che in altre occasioni la Corte abbia scelto una strada diversa e, al fine di salvaguardare l’opzione offerta dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, escluda interpretazioni che rendano al ricorrente «eccessivamente difficile» o «impossibile» identificare il luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno, proponendone altre ( 30 ). Pertanto analizzerò anche quella strada. 57. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio: –        nell’[OSCURATO:PERSONA] NL, [OSCURATO:PERSONA] propone un’offerta specifica di applicazioni ai consumatori e alle imprese dei [OSCURATO:PERSONA]; –        ai fini dell’acquisto delle applicazioni, [OSCURATO:PERSONA] reindirizza a quel determinato negozio online ([OSCURATO:PERSONA] NL) gli utenti che, quando hanno configurato il loro profilo o il loro identificativo [OSCURATO:PERSONA], hanno indicato la loro localizzazione in quello Stato membro ( 31 ); –        allo stesso tempo, [OSCURATO:PERSONA] limita l’accesso di tali utenti (localizzati nei [OSCURATO:PERSONA] dal loro identificativo [OSCURATO:PERSONA]) ad altri [OSCURATO:PERSONA] concepiti per il pubblico di altri Stati. 58. Ritengo che l’argomento per giustificare la competenza dei giudici dei [OSCURATO:PERSONA] (o, in generale, di qualsiasi altro Stato membro) in ragione del luogo dell’evento generatore del danno non sia, pertanto, la mera accessibilità di un [OSCURATO:PERSONA] ( 32 ) dal territorio di quello Stato. 59. A mio avviso, tale attribuzione di competenza deriverebbe, in realtà, da una localizzazione fittizia : si suppone che gli utenti di iOS stabiliti, conformemente al loro identificativo [OSCURATO:PERSONA], nei [OSCURATO:PERSONA], acquistino in tale Stato le loro applicazioni quando utilizzano l’[OSCURATO:PERSONA] NL ( 33 ). La commissione che causa il sovrapprezzo a danno degli utenti viene addebitata in occasione di tale vendita ( 34 ) «localizzata» nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA]. 60. Orbene, ammettendo che, in questo modo, lo spazio virtuale riproduca lo spazio geografico dello Stato membro ( 35 ), ciò che manca (e, in realtà, difficilmente potrebbe esistere) in questo meccanismo di acquisto è un fattore di collegamento unico che permetta di attribuire la competenza per le azioni a un giudice anziché a un altro all’interno dei [OSCURATO:PERSONA]. 61. Per il giudice del rinvio, difatti: –        non esiste un criterio di collegamento chiaro in virtù del quale sia competente a pronunciarsi sulle azioni il giudice di una circoscrizione dei [OSCURATO:PERSONA] e non quello di un’altra. L’[OSCURATO:PERSONA] NL si rivolge alla totalità dei [OSCURATO:PERSONA] (è accessibile in tutto il loro territorio) e, nel caso di una vendita effettuata tramite tale piattaforma, non si può parlare, propriamente, di un luogo effettivo in cui si svolga un’operazione specifica; –        è dubbio che, in tali condizioni, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 porti a individuare un giudice competente ratione locis tra tutti quelli dello Stato membro che sono competenti ratione materiae . 62. Se si adottasse la localizzazione fittizia cui ho accennato prima, si potrebbe sostenere, in linea di principio, che sia territorialmente competente l’organo giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA] nella cui circoscrizione avviene la vendita tramite l’[OSCURATO:PERSONA] NL. L’attribuzione di competenza dipenderebbe dal luogo, all’interno dei [OSCURATO:PERSONA], in cui trova al momento della vendita il dispositivo utilizzato per accedere all’[OSCURATO:PERSONA] NL ( 36 ). 63. Tale soluzione risulta, tuttavia, poco pratica: –        da una parte, i dispositivi [OSCURATO:PERSONA] utilizzati per effettuare acquisti (scaricare applicazioni) sono spesso mobili: la loro localizzazione è aleatoria, instabile e difficile da dimostrare; –        dall’altra, se si tenesse conto del luogo di ogni vendita, come singola manifestazione dell’abuso di posizione dominante nei [OSCURATO:PERSONA], si aprirebbe la strada a una pluralità di procedimenti in tale Stato ( 37 ). 64. Nelle sue osservazioni, una delle fondazioni attrici sostiene che, a causa sia dell’illecito sia del mezzo (virtuale) dove esso avviene, qualsiasi giudice dei [OSCURATO:PERSONA] è territorialmente competente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 38 ). 65. L’interpretazione della disposizione come tale da attribuire competenza territoriale a tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro (il cui pubblico abbia costituito oggetto dell’attività) figurava nelle conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa C‑170/12 ( 39 ), dove si proponeva, al fine di individuare l’organo giurisdizionale internazionalmente competente in ragione del luogo in cui si è concretizzato il danno, di considerare l’orientamento, diretto verso un determinato Stato membro, dell’attività di un sito Internet. La Corte non ha accettato questo criterio di localizzazione. 66. A mio parere, un’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 che, dal punto di vista della competenza internazionale e territoriale, porti a considerare intercambiabili tutti i giudici di uno Stato membro, è comunque paradossale. L’oggetto di questa disposizione consiste, per l’appunto, nell’individuare un giudice , nello specifico, per il suo particolare nesso geografico con i fatti pertinenti per la controversia ( 40 ). 67. La pluralità di giudici competenti (o meglio, di procedimenti paralleli presso vari fori, che possono concludersi con decisioni eventualmente incoerenti tra loro) è una soluzione che, in generale, si deve evitare quando si interpreta il regolamento n. 1215/2012, anche in relazione all’articolo 7, punto 2 ( 41 ). 68. Per questo motivo, trovatasi di fronte a fattispecie complesse, la Corte ha tendenzialmente scelto un organo specifico come rilevante per determinare la competenza giurisdizionale. In tal modo, questa scelta «impedisce la proliferazione di competenze giurisdizionali. Ciò risulta conforme alla natura speciale della competenza giurisdizionale (...) ed al bisogno di una interpretazione restrittiva, favorendo anche una migliore prevedibilità» ( 42 ). 69. In merito al luogo in cui si è concretizzato il danno, la Corte ha ammesso la pluralità di organi giurisdizionali, limitando però, nel contempo, la competenza di ciascuno di essi a pronunciarsi sul danno sofferto nel territorio dello Stato membro cui appartiene ( 43 ). 70. L’unità della competenza giurisdizionale per lo stesso motivo (luogo di concretizzazione del danno) è la soluzione adottata anche per un’azione intentata per costi supplementari in occasione di acquisti di vari beni interessati da accordi collusivi: qualora tali beni non siano stati acquistati nell’ambito di competenza territoriale di un solo giudice nello Stato membro in cui si trova il (o un) mercato interessato, la competenza spetta ai giudici del domicilio dell’acquirente ( 44 ). 71. Non è facile, tuttavia, mantenere tale linea argomentativa in circostanze come quelle di specie, in cui la vendita non si verifica, propriamente, in uno spazio fisico, bensì in un universo digitale. Si dovrebbe ricorrere nuovamente a localizzazioni fittizie per situare in modo univoco la vendita in questione, scegliendo, tra le possibili localizzazioni, una che valga come situs fictus unico dell’attività del convenuto nello Stato membro dove abusa della propria posizione dominante. 72. Da questo punto di vista si potrebbe stabilire che, per un utente rivoltosi all’[OSCURATO:PERSONA] NL in virtù del suo identificativo [OSCURATO:PERSONA], tutte le vendite tramite questo [OSCURATO:PERSONA] avvengano presso il domicilio o la sede di tale utente nei [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla sua ubicazione fisica reale in tale Stato al momento di ciascuna vendita. 73. In tal modo, un utente (o un gruppo di utenti domiciliati nella stessa circoscrizione territoriale) potrebbe chiedere un risarcimento, in ragione del luogo dell’evento generatore del danno, dinanzi ai giudici del luogo del suo domicilio nel mercato interessato dalla pratica anticoncorrenziale di [OSCURATO:PERSONA], relativamente agli acquisti effettuati tramite l’[OSCURATO:PERSONA] rivolto a detto mercato. 74. Questa soluzione comporterebbe l’ammissione di un forum actoris che, a mio parere, è giustificato alla luce della strategia commerciale di [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ). Non è orientata, di conseguenza, alla tutela della vittima ( 46 ). 2. Luogo in cui si è concretizzato il danno 75. Le difficoltà che ho appena esposto nell’individuare dove si sia verificato l’evento generatore del danno (intendendo come tale le vendite di applicazioni agli utenti nell’[OSCURATO:PERSONA] NL) sono inferiori rispetto al luogo di concretizzazione del danno. 76. Il (presunto) danno cagionato all’utente consisterebbe nel costo supplementare pagato dal medesimo per scaricare applicazioni dall’[OSCURATO:PERSONA]. Il prezzo dell’applicazione aumenta, poiché i suoi sviluppatori ripercuotono sull’utente la commissione imposta loro da [OSCURATO:PERSONA]. 77. Il giudice del rinvio domanda se, per individuare l’organo giurisdizionale competente in ragione del luogo di concretizzazione del danno «in cui il luogo dove sono avvenuti [gli] acquisti non può essere definito», sia possibile utilizzare, come criterio di collegamento, il domicilio dell’utente. 78. Interpretando l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha effettuato queste dichiarazioni: –        un danno che risulti «essenzialmente dai costi aggiuntivi pagati a causa dei prezzi artificialmente elevati» può essere qualificato come «danno diretto che consente di riconoscere, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato» ( 47 ); –        «[q]ualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo [7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012], si trovi in tale Stato membro» ( 48 ). 79. La competenza giurisdizionale si basa, pertanto, sulla corrispondenza, in uno stesso Stato membro, di due elementi: il mercato interessato e il luogo in cui la vittima specifica subisce il danno. Nella presente causa, i [OSCURATO:PERSONA] sono il (un) mercato interessato. 80. Se la condotta illecita (l’asserito sfruttamento abusivo della posizione dominante) si è tradotta in un trasferimento di ricchezza dalle vittime all’autore del reato, tramite il pagamento di un sovrapprezzo, in contesti materiali (in contrapposizione a quelli virtuali), la Corte ha accettato quale luogo di concretizzazione del danno quello di acquisto del bene gravato del sovrapprezzo ( 49 ), oppure il domicilio della vittima ( 50 ), individuando, altresì, come luogo di acquisto dei beni tangibili quello in cui vengono consegnati ( 51 ). 81. Sulla scorta di tali orientamenti ritengo che, in sede di specificazione del luogo di concretizzazione del danno, si possa utilizzare come criterio di collegamento la sede o il domicilio della vittima nei [OSCURATO:PERSONA], dove ha luogo anche il mercato interessato dall’abuso di posizione dominante. 82. Difatti, quando il danno consiste in un costo aggiuntivo e l’utente acquista il prodotto (il cui valore è inferiore rispetto al prezzo pagato) nell’ambiente virtuale, trattandosi di un’applicazione digitale priva di consistenza materiale, non mi sembra molto utile tentare di localizzare, tramite il riferimento alla sua consegna, l’organo giurisdizionale competente ( 52 ). 83. Per contro, il criterio di collegamento basato sul domicilio dell’utente è, a fortiori , tanto più adeguato quando, come nel caso di specie, il convenuto ([OSCURATO:PERSONA]) progetta la sua attività commerciale attraverso la frammentazione per paesi del mercato interessato e lega a quest’ultimo gli utenti finali. 84. Occorre tenere conto, infine, che secondo quanto esposto dal giudice del rinvio nella sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023 ( 53 ), [OSCURATO:PERSONA] include una clausola attributiva di competenza nei suoi contratti con gli utenti per l’utilizzo dell’[OSCURATO:PERSONA]. Se l’utente risiede in uno Stato membro dell’Unione europea, la legge applicabile e l’organo giurisdizionale competente sono quelli del paese in cui tale utente risiede abitualmente. Questo dato non è, di conseguenza, ignoto ad [OSCURATO:PERSONA], che difficilmente potrà far valere l’imprevedibilità delle contestazioni nei [OSCURATO:PERSONA] che, pur non essendo contemplate nella clausola di scelta del foro (applicabile alla sua responsabilità contrattuale), sono direttamente originate da acquisti nell’[OSCURATO:PERSONA] NL. 85. Non c’è dubbio, quindi, che il danno derivante da un trasferimento di ricchezza eccessivo e inerente al pagamento del costo aggiuntivo si situi, all’interno del mercato interessato, nel domicilio della vittima che, di norma, concentra in tale luogo il suo patrimonio. 86. Se si accetta questa soluzione, è superfluo esigere altri elementi di collegamento, come potrebbe essere il fatto che il conto bancario dell’utente su cui è addebitato il pagamento si trovi nella stessa circoscrizione. Nelle circostanze descritte, penso che la soluzione proposta risponda agli obiettivi di prossimità e prevedibilità della norma di competenza. C. Questioni pregiudiziali 1b e 2b 1. Irrilevanza del carattere rappresentativo dell ’ azione 87. Nulla impedisce di esercitare azioni rappresentative in situazioni che presentano elementi transfrontalieri, come nel caso della presente controversia. 88. Finora, la Corte non ha affrontato la questione della potenziale rilevanza di questo tipo di azioni in tali situazioni ( 54 ). 89. L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 istituisce, come ho già ribadito, una norma speciale per delimitare la competenza giurisdizionale nelle azioni che vertono su obbligazioni extracontrattuali basate sulla responsabilità del debitore nei confronti del creditore. 90. Tale regola non costituisce un privilegio personale per favorire esclusivamente il creditore: può essere utilizzato da altre persone, in particolare da rappresentanti del creditore o dai suoi aventi causa ( 55 ), nonché da promotori di singoli interessi specifici, ma comuni ( 56 ), o di un interesse generale ( 57 ). 91. L’obiettivo dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 consiste nel designare, come competente (a livello internazionale e locale), un organo giurisdizionale che abbia un nesso geografico particolare con il luogo dell’evento generatore o del danno causato. 92. Pertanto, se la cessione del credito o la natura collettiva di un’azione non escludono il ricorso a tale articolo, la competenza internazionale e territoriale da esso prevista si determina comunque, in qualunque caso, facendo riferimento all’attività all’origine del danno o alla localizzazione di quest’ultimo. 93. A mio parere, questa affermazione è valida anche per le azioni proposte da un ente cui l’ordinamento conferisca un diritto proprio, ossia un ente che non dipende da un mandato o da una cessione, al fine di ottenere il risarcimento di danni individuali. Ciò si basa su due argomenti: –        in primo luogo, l’abilitazione processuale dell’ente che esercita l’azione rappresentativa non modifica, in realtà, l’oggetto della controversia che tende, in ultima analisi, a ottenere un singolo risarcimento per ogni soggetto leso direttamente. All’azione risarcitoria sono sottese le richieste individuali: il diritto al risarcimento e il relativo importo dovranno essere stabiliti infine separatamente per ciascuna delle parti lese (se del caso, sotto il controllo dello stesso organo giurisdizionale che afferma tale diritto); –        in secondo luogo, così come non può dipendere dalla legge applicabile al merito della responsabilità civile ( 58 ), la determinazione del «luogo dell’evento dannoso» non può dipendere neppure da una configurazione processuale variabile in funzione dello Stato membro considerato. 94. La giurisdizione che compete ai giudici del luogo dell’evento generatore del danno deriva dall’illecito, che è lo stesso a prescindere da chi sia il creditore attuale o da chi agisca come ricorrente. L’azione di risarcimento non perde il suo nesso con il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso a seguito di un trasferimento del credito o perché un terzo assume la difesa in virtù di una disposizione di legge. Il fatto che cagiona il danno è sempre lo stesso e le prove rimangono dove sono sempre state. 95. Si considera il fattore della «prevedibilità» in contrapposizione al rischio che il giudice competente, per uno stesso evento generatore del danno, cambi in funzione del fatto che chi occupa la posizione di ricorrente sia il titolare degli interessi, un suo avente causa o un rappresentante (del titolare in questione o di tali interessi). 96. Pertanto, un ente che avvii azioni rappresentative potrà far valere la sua richiesta dinanzi a un unico organo giurisdizionale (a norma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012) solo se l’evento dannoso: a) è unico ed è avvenuto, o può avvenire, nella circoscrizione territoriale di detto organo; oppure b) in tale circoscrizione si sono svolti tutti i fatti pertinenti (ossia ciascuno dei fatti che interessano i titolari ultimi dell’interesse rappresentato). 97. Ammetto che, all’interno di uno Stato membro, tale esigenza riduca l’utilità del meccanismo delle azioni rappresentative nei casi in cui il legislatore nazionale ha deciso di non designare un organo giurisdizionale che abbia un unico ambito di competenza per tutto il territorio e sia adito per questo tipo di azioni ( 59 ). 98. Difatti, costretto dalle restrizioni della competenza territoriale di ciascun organo giurisdizionale nazionale, l’ente legittimato dovrà limitare la portata oggettiva e soggettiva dell’azione rappresentativa, localizzando l’«evento dannoso» ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, nella circoscrizione di ciascuno di detti organi ( 60 ). Una tutela più ampia degli interessi in gioco, tale da comprendere eventi e danni verificatisi in altre circoscrizioni territoriali dello stesso Stato, richiederebbe una moltiplicazione dei procedimenti, in conformità di tali delimitazioni geografiche. 99. Si può obiettare che questa soluzione non si concili adeguatamente con la logica delle azioni rappresentative, che non tengono conto della prossimità tra la controversia e il giudice adito, bensì della comunanza degli interessi tutelati. Tuttavia, detta soluzione, per quanto possa apparire insoddisfacente, è quella derivante dall’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 a uno scenario le cui norme non siano state modificate per adattarle alla nuova realtà (le azioni rappresentative). 100. Con le norme attuali ( 61 ), l’ente legittimato che intenda esercitare un’unica azione rappresentativa, di natura risarcitoria, per violazioni verificatesi in diversi luoghi dei [OSCURATO:PERSONA] le cui conseguenze si avvertono in varie circoscrizioni di tale paese, e rivolga la sua azione nei confronti di un convenuto domiciliato in un altro Stato membro, dovrebbe presentarla in quest’ultimo ( 62 ). 101. I problemi inerenti alle azioni rappresentative in contesti transfrontalieri non erano sconosciuti all’epoca (2012) della rifusione del regolamento n. 1215/2012. A fronte delle divergenze tra i modelli nazionali allora esistenti, si è deciso infine di non introdurre norme specifiche in detto regolamento, in attesa dell’evoluzione del diritto in quel campo ( 63 ). 102. Questa evoluzione è già avvenuta, ma non si è tradotta in alcuna modifica delle disposizioni in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale ( 64 ). Come evidenzierò di seguito, la direttiva 2020/1828 (la cui adozione avrebbe potuto costituire un’occasione idonea in tal senso) non ha modificato il regolamento n. 1215/2012. 103. Ritengo, in definitiva, che alle questioni pregiudiziali 1b e 2b si debba rispondere che, nella situazione attuale del diritto dell’Unione, l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non varia in funzione del fatto che l’azione sia stata presentata da un ente legittimato dalla normativa nazionale a esercitare, in nome proprio, azioni rappresentative per difendere gli interessi di una pluralità di utenti. 2. Direttiva 2020/1828 104. La direttiva 2020/1828 non è applicabile in questo caso ( 65 ), né ratione temporis (riguardando soltanto le azioni intentate a decorrere dal 25 giugno 2023) né ratione materiae (il suo ambito di applicazione non si estende, in linea di principio, alle azioni rappresentative fondate su una violazione delle norme di competenza). 105. Senza nulla togliere all’obiettivo di potenziare l’effetto utile della direttiva ( 66 ), non sono convinto che tale obiettivo giustifichi un’interpretazione che distorce la norma speciale sulla competenza fino al punto descritto. 106. Devo ricordare, in tal senso, che «in nessun caso (...) garantire una coerenza tra diversi atti di diritto dell’Unione può condurre ad attribuire alle disposizioni di un regolamento relativo alle regole di competenza un’interpretazione estranea al sistema e agli obiettivi del medesimo» ( 67 ). 107. La direttiva 2020/1828 non ha apportato modifiche al regolamento n. 1215/2012. Anzi, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 3, tale direttiva «non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (...)» ( 68 ). 108. Analogamente, il considerando 21 della direttiva 2020/1828 spiega che «[a]l meccanismo procedurale per le azioni rappresentative richieste dalla presente direttiva si dovrebbero applicare gli strumenti del diritto dell’Unione esistenti». 109. Il legislatore europeo, dunque, ha voluto assoggettare le azioni rappresentative alle norme di competenza giurisdizionale internazionale in vigore. Propriamente parlando, non esisterebbe una lacuna normativa che l’interprete sia autorizzato a colmare, bensì un’ esclusione intenzionale che il legislatore ha inteso mantenere. 110. Il corretto recepimento della direttiva 2020/1828 spetta agli Stati membri. Nel garantirlo, avranno dovuto o dovrebbero tenere conto del fatto che essa rimanda, lasciandole intatte, alle norme di competenza giurisdizionale internazionale del regolamento n. 1215/2012. 111. Ho già fatto presente che alcuni Stati membri, consapevoli delle conseguenze dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 per i casi come quello di specie, hanno optato per istituire una giurisdizione territoriale unica (e un unico giudice competente) per questo tipo di azioni ( 69 ). 112. Sembra che altri Stati membri, come i [OSCURATO:PERSONA], abbiano deciso di istituire correttivi ex post , quand’anche solo ai fini della presentazione di varie azioni connesse. Mi occuperò successivamente di questa possibilità, cui alludono le questioni pregiudiziali 1c e 2c. 3. In subordine: ammissione della rilevanza del carattere rappresentativo dell ’ azione 113. Alcune parti e alcuni intervenienti presentano proposte alternative di interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, al fine di agevolare l’attuazione delle azioni rappresentative ( 70 ). In sintesi, tali proposte: –        suggeriscono di considerare la sede dell’ente che presenta l’azione ( 71 ); –        promuovono come foro quello del luogo dove potrebbero intentare l’azione uno o più interessati ( 72 ); –        ritengono che tutti gli organi giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA] siano ugualmente competenti a pronunciarsi sull’azione rappresentativa ( 73 ); –        limitano la portata dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 alla competenza internazionale, rinviando al diritto interno per la designazione del giudice territorialmente competente ( 74 ). 114. Credo che, in misura maggiore o minore, dette proposte siano in contrasto con i principi che sono sottesi all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 e ne ispirano l’interpretazione costante ( 75 ). 115. Le analizzerò separatamente, integrando nel primo blocco le proposte del governo dei [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione; nel secondo blocco invece passerò in rassegna le proposte di [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]. a) Sede dell ’ ente legittimato nell ’ ambito di azioni rappresentative e luogo dove potrebbero intentare un ’ azione uno o più interessati 116. La soluzione di considerare la sede dell’ente legittimato (a presentare l’azione rappresentativa) dissocia i criteri attributivi di competenza giurisdizionale internazionale e territoriale: detta sede non giustifica la competenza internazionale ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Il fatto di accettare tale interpretazione conferirebbe alla suddetta disposizione una funzione di assegnazione delle cause tra gli organi di una stessa giurisdizione, indipendente e distinta dalla funzione di attribuire la competenza giurisdizionale internazionale. 117. La proposta così formulata: –        sancirebbe un forum actoris privo di un nesso con i fatti di causa che, inoltre, potrebbe essere stabilito strategicamente dall’ente ricorrente per ogni singola azione. Tale rischio aumenta se l’ente è istituito, come a volte accade, con la finalità specifica di proporre un’azione rappresentativa; –        conferirebbe competenza a un organo giurisdizionale che il convenuto non ha potuto prevedere prima della controversia ( 76 ) (poiché l’ente ricorrente, in quanto tale, non ha subito alcun danno) e la cui prossimità al convenuto medesimo ( 77 ) non è garantita in alcun modo. 118. Per quanto riguarda la proposta della Commissione ( 78 ), essa suggerisce che l’ente che avvia l’azione rappresentativa «potrebbe scegliere l’organo giurisdizionale», purché quest’ultimo sia territorialmente competente per almeno una persona o una parte delle persone che costituiscono il gruppo i cui interessi sono rappresentati da detto ente. 119. Esposta in tali termini, la proposta della Commissione differenzia nell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 la designazione della competenza giurisdizionale internazionale dal suo aspetto territoriale. Sancisce un forum actoris stabilito a suo piacimento dall’ente ricorrente, senza altra limitazione se non quella di essere un luogo dove, almeno, un interessato o un gruppo di interessati potrebbe proporre la sua singola azione in ragione del luogo di concretizzazione del danno. 120. Circa gli elementi dell’azione rappresentativa che sono omogenei, non esiste tra l’organo designato e le prove una prossimità maggiore o minore di quella che potrebbe avere qualsiasi altro organo. In merito agli elementi che devono essere distinti, la prossimità è sicura soltanto in relazione all’interessato vittima dell’«evento dannoso» specifico, che funge da punto di riferimento della competenza territoriale. Le stesse affermazioni sono applicabili in relazione alla prevedibilità dal punto di vista del convenuto ( 79 ). 121. Ciascuna delle due affermazioni implica, in definitiva, una profonda trasformazione della norma di competenza speciale e, quindi, un’alterazione dell’equilibrio degli interessi stabilito dal legislatore dell’Unione nel regolamento n. 1215/2012: fatto che, a mio parere, non compete all’interprete ( 80 ). 122. Entrambe le proposte, pur non rinunciando in apparenza a designare un giudice caratterizzato dal suo collegamento con la controversia ( 81 ), creano in realtà nuovi criteri per stabilire la competenza territoriale. 123. A ispirare tali (nuovi) criteri è l’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, intesa non come facilità nell’ottenere, valutare o acquisire delle prove, bensì come efficace gestione procedurale di interessi che coincidono. Orbene, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in quanto tale, non persegue quest’ultimo obiettivo ( 82 ). b) Competenza territoriale di qualsiasi organo giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA] o rinvio al diritto interno 124. [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nelle circostanze della specie, tutti gli organi giurisdizionali dei [OSCURATO:PERSONA] siano ugualmente competenti a pronunciarsi sull’azione rappresentativa. In subordine, suggerisce di limitare il compito dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 alla determinazione dell’organo giurisdizionale competente a livello internazionale. 125. Ho già respinto, in quanto paradossale, un’interpretazione della norma nel senso di attribuire indiscriminatamente competenza giurisdizionale internazionale e territoriale a tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro ( 83 ). 126. Più interessante è la proposta di rinviare agli Stati membri la decisione sulla modalità di attribuzione della competenza territoriale. Qualora fosse accettata, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 si potrebbe continuare a utilizzare (la proposta non limita le opzioni del ricorrente al foro del domicilio del convenuto) in un contesto, come quello delle azioni rappresentative, non contemplato dal regolamento n. 1215/2012; si rimuove inoltre l’ostacolo per avvalersi di questo meccanismo procedurale, il cui impiego è promosso dal legislatore dell’Unione. 127. Tale proposta è, tuttavia, incompatibile con la comprensione abituale dell’articolo, suffragata da argomenti di rilievo ( 84 ). Per questo motivo, è una possibilità che si può contemplare solo de lege ferenda ( 85 ). D. Questioni pregiudiziali 1c e 2c 128. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 osti «all’applicazione del diritto (processuale) nazionale che consente il rinvio ad un unico giudice all’interno di [uno] Stato membro» in due scenari: –        quando «non venga indicato un unico giudice, bensì giudici diversi territorialmente competenti» all’interno di quello Stato membro (questione 1c); –        qualora «venga indicato un giudice interno territorialmente competente nello Stato membro di cui trattasi, che è competente soltanto per le azioni a favore di una parte degli utenti in tale Stato membro, mentre per le azioni a favore di un’altra parte di detti utenti sono competenti territorialmente altri giudici nello stesso Stato membro» (questione 2c). 129. Tali questioni potrebbero essere ipotetiche, considerando che entrambe le azioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono state poste dinanzi allo stesso giudice (quello del rinvio) ( 86 ). Non escludo, però, che la risposta sia utile a tale organo giurisdizionale per confermare la sua stessa competenza. 130. La Corte ha dichiarato che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 «non osta a che uno Stato membro decida di affidare un determinato tipo di controversia ad un’unica autorità giurisdizionale, competente quindi in via esclusiva, indipendentemente dal luogo in cui il danno si è concretizzato all’interno di tale Stato membro» ( 87 ). 131. Questa soluzione si spiega perché il regolamento n. 1215/2012 non impone di istituire giudici nei luoghi in cui si manifesta l’evento dannoso ( 88 ) e perché la delimitazione dell’ambito di competenza territoriale rientra, in linea di principio, nella competenza organizzativa degli Stati membri ( 89 ). 132. Nello specifico, «la complessità tecnica delle norme applicabili alle azioni di risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza può deporre a favore di una concentrazione delle competenze» ( 90 ). 133. Considerando tali dichiarazioni, non vedrei alcun inconveniente se la legislazione dei [OSCURATO:PERSONA] stabilisse ex ante che un unico giudice conosca di tutte le azioni rappresentative risarcitorie conseguenti alle violazioni del diritto della concorrenza. 134. Tuttavia, dalla decisione di rinvio emerge che non è quello il disposto della regolamentazione dei [OSCURATO:PERSONA]. Pare che l’articolo 220 Rv ( 91 ) consenta di riunire ex post procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi, conformemente alle relative norme di competenza, dinanzi al giudice investito del procedimento proposto in primis . 135. Se così fosse, la norma di concentrazione non riunirebbe le cause dinanzi all’unico giudice competente nell’ambito dell’organizzazione giurisdizionale di uno Stato membro (che sarebbe inoltre specializzato ratione materiae ), bensì, tra i vari giudici, dinanzi a quello adito in primis . 136. Il regolamento n. 1215/2012 non ha l’obiettivo di armonizzare il diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale ( 92 ). Ciò nonostante, l’applicazione del diritto processuale nazionale non deve compromettere l’effetto utile di detto regolamento ( 93 ). 137. In linea di principio, una norma nazionale che corregga il risultato dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, concentrando ex post su un solo organo i procedimenti pendenti dinanzi a giudici competenti in virtù di tale disposizione, non rispetterebbe l’effetto utile di quest’ultima. 138. Benché l’appartenenza alla stessa giurisdizione nazionale possa ridurre l’impatto della correzione apportata alla norma di competenza giurisdizionale, resta il fatto che il giudice investito della seconda e delle ulteriori azioni non sarebbe quello designato in virtù del suo nesso geografico particolare con ciascuna di esse. 139. Orbene, la norma di concentrazione, in determinate circostanze, può contribuire a una buona amministrazione della giustizia, intesa come quella che, tra gli altri fattori: a) massimizza la gestione dei procedimenti; b) risparmia tempo e costi complessivi; e c) riduce il rischio di decisioni incoerenti o contraddittorie ( 94 ). Il regolamento n. 1215/2012 non è estraneo a tali obiettivi ( 95 ). 140. Non escludo che tali fattori concorrano quando i procedimenti paralleli sono il frutto della proposizione di azioni rappresentative: in altri termini, di norma, in tali casi l’interesse generale in un’organizzazione giurisdizionale il più possibile razionalizzata prevale sull’interesse delle parti di ciascun procedimento isolato. 141. Ciò nonostante, il semplice fatto che i procedimenti paralleli corrispondano ad azioni rappresentative non è sufficiente, di per sé, a giustificarne la concentrazione ( 96 ). Di conseguenza, ogni caso specifico richiede una ponderazione degli interessi menzionati, che compete all’organo giurisdizionale nazionale al fine di dimostrare, ribadisco, che la concentrazione dei procedimenti è la soluzione migliore in termini di buona amministrazione della giustizia ( 97 ). V. Conclusione 142. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: «L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: –        se la vendita delle applicazioni fosse accettata come evento generatore del danno (in un caso di sfruttamento abusivo di posizione dominante che consiste nell’addebitare commissioni sul prezzo delle applicazioni offerte in vendita su una piattaforma online rivolta specificamente alla totalità di uno Stato membro), il luogo dove si è verificato tale evento può collocarsi nel domicilio dell’utente che ha acquistato le applicazioni, all’interno di quello Stato membro; –        il luogo di concretizzazione del danno si può identificare con quello del domicilio, all’interno del mercato interessato, dell’utente che ha subito le conseguenze dello sfruttamento abusivo della posizione dominante, pagando un costo supplementare quando ha acquistato le applicazioni; –        nella situazione attuale del diritto dell’Unione, l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non varia in funzione del fatto che l’azione sia stata presentata da un ente legittimato dalla normativa nazionale a esercitare azioni rappresentative, che possono comprendere domande di risarcimento, a tutela, ma non in nome, degli interessi di una pluralità di utenti; –        l’attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale e territoriale a un giudice di uno Stato membro, derivante dall’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, è compatibile con una norma nazionale che consenta a un giudice di dichiarare la propria incompetenza a favore di un altro già investito di un’azione analoga, qualora detta norma sia finalizzata all’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare». 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Le fondazioni [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «fondazioni attrici»). 3 Per riferirmi congiuntamente ad [OSCURATO:PERSONA]. e ad [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») utilizzerò, semplicemente, il termine «[OSCURATO:PERSONA]». 4 Utilizzerò questa espressione perché è quella contenuta nella direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU 2020, L 409, pag. 1). Come esporrò in seguito, tale direttiva non si applica alla controversia principale. 5 Legge sulla liquidazione del danno collettivo in azioni collettive (in prosieguo: la «WAMCA»). 6 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). 7 In realtà, ciò che l’acquirente compra sono licenze d’uso delle applicazioni. 8 In generale, nelle presenti conclusioni farò riferimento alle applicazioni e ai prodotti digitali in esse integrati con il termine generico «applicazioni», seguendo il giudice del rinvio. 9 Decisione di rinvio, punto 4.9. 10 Decisione di rinvio, punto 4.12. In udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto invece che l’elemento che vincola l’utente a un determinato [OSCURATO:PERSONA] è il metodo di pagamento selezionato, che deve essere autorizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] medesimo. 11 La fondazione [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] contesta ad [OSCURATO:PERSONA] anche la responsabilità di un accordo collusivo ai sensi dell’articolo 101 TFUE (fissazione verticale di prezzi). Il giudice del rinvio, tuttavia, esclude l’applicazione di tale articolo perché la fondazione non ha specificato quali fatti consentirebbero di accertare l’esistenza dell’accordo collusivo (punto 6.10 della decisione di rinvio). 12 Sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023, punti 6.24, 6.25 e da 6.35 a 6.37. 13 Sentenza del 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166), punto 19. Lo sdoppiamento del luogo dell’evento dannoso in «luogo del fatto» e «luogo del danno» si spiega con il fatto che, altrimenti, la coincidenza abituale del primo con il domicilio del convenuto eliminerebbe l’effetto utile della norma della speciale competenza giurisdizionale. Pertanto, dissociare il luogo dell’evento generatore del danno da quello in cui il danno si è concretizzato non è un imperativo nell’interpretazione dell’articolo 7, punto 2. 14 Sentenze del 25 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑133/11, EU:C:2012:664), punto 46, e del 16 gennaio 2014, Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7; in prosieguo: la «sentenza Kainz»), punto 31. 15 V., inter alia , sentenza del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial (C‑81/23, EU:C:2024:165; in prosieguo, la «sentenza FCA Italy e FPT Industrial»), punto 23. 16 Sentenze del 19 settembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289), punto 18, del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305), punti 34 e 35, e del 10 marzo 2022, BMA Nederland (C‑498/20, EU:C:2022:173; in prosieguo: la «sentenza BMA Nederland»), punto 38. 17 Sentenza BMA Nederland, punto 38. 18 Eventualmente, tale criterio rende altresì possibile la corrispondenza con la legge applicabile al merito della controversia conformemente al diritto dell’Unione. La Corte tratta questa corrispondenza, presentata in alcune sentenze come esigenza derivante dal considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), come un elemento dell’interpretazione: v. sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534), punto 39; o del 15 luglio 2021, Volvo e a.(C‑30/20, EU:C:2021:604; in prosieguo: la «sentenza Volvo»), punto 32. Occorre rammentare, tuttavia, che il parallelismo forum / ius non è uno degli obiettivi primari dell’interpretazione del regolamento n. 1215/2012, e che in nessun caso la coerenza con gli strumenti relativi alla legge applicabile può portare a un’interpretazione delle sue disposizioni che sia estranea al sistema e agli obiettivi del suddetto regolamento: v. sentenze Kainz, punto 20, e del 30 ottobre 2019, Petruchová (C‑208/18, EU:C:2019:825), punto 63. 19 Ossia non relativi alle parti del procedimento. Diverso è il discorso se, spesso, il luogo dell’evento generatore coincide con il domicilio del convenuto; parimenti, non è raro che il luogo in cui si concretizza il danno coincida con il domicilio del danneggiato, dovendo in tal caso ammettere il forum actoris . Quando gli elementi costitutivi del fatto non erano materiali, la Corte si è servita di fattori personali per localizzare l’evento generatore o il danno: pertanto, nel contesto di Internet, considera il centro di interessi principali della vittima quale luogo di concretizzazione del danno, nella sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685; in prosieguo: la «sentenza eDate Advertising e a.» o il luogo in cui è stabilito l’autore del fatto illecito quale luogo dell’evento generatore, nella sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220; in prosieguo: la «sentenza Wintersteiger»). 20 Nell’ambito dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, l’identificazione della buona amministrazione della giustizia con un’utile organizzazione del processo (grazie alla facilità, derivata dalla vicinanza tra l’organo giurisdizionale designato e la controversia, nell’ottenere e valutare la prova degli elementi costitutivi della responsabilità e del danno) è una costante: v. tra molte altre, le sentenze Kainz, punto 27; Wintersteiger, punti da 31 a 33, del 24 novembre 2020, Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:950), punto 37, e FCA Italy e FPT Industrial, punti 24 e 25. 21 V., ad esempio, le sentenze eDate Advertising e a., punto 50, del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), punto 56, del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766), punto 35, e del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2021:377), punto 33. 22 V. i riferimenti contenuti nella nota 21. 23 Sentenza Volvo, punto 33. 24 Sentenza Volvo, punto 34. 25 Riassunti nelle conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour relative alla causa Volvo e a. (C‑30/20, EU:C:2021:322), paragrafi da 38 a 47. 26 Sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-[OSCURATO:PERSONA] (C‑27/17, EU:C:2018:533; in prosieguo: la «sentenza flyLAL-[OSCURATO:PERSONA]»), punti 51 e 52. 27 Decisione di rinvio, punti 6.8 e 6.9. 28 Identificare l’abuso di posizione dominante con la vendita all’utente finale nell’[OSCURATO:PERSONA] NL potrebbe essere una semplificazione eccessiva. Se gli effetti nocivi all’origine del reclamo si ripercuotono senz’altro sugli utenti, l’(asserito) abuso della posizione dominante danneggia gli sviluppatori, sotto forma di imposizione unilaterale di condizioni nei confronti di chi intenda prestare servizi eseguibili su iOS. Tra tali condizioni si annoverano l’utilizzo dello IAP e la commissione detratta da [OSCURATO:PERSONA] dal prezzo che gli utenti di iOS pagheranno agli sviluppatori (e che questi ultimi trasferiscono su quelli). Al fine di determinare la competenza giurisdizionale, a mio parere si può sostenere che tale imposizione sia l’evento generatore del danno. Riconosco che, in base alle circostanze, indicare questo luogo potrebbe non essere semplice per gli utenti finali. Questa difficoltà non mi sembra insormontabile: rinvio in tal senso alla sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (C‑352/13, EU:C:2015:335; in prosieguo, la «sentenza CDC [OSCURATO:PERSONA]»), punto 44. 29 Sentenza del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, EU:C:1998:509), punto 33, in merito al luogo dove si è verificata l’avaria delle merci durante il loro trasporto via mare. 30 Sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a. (C‑172/18, EU:C:2019:674), punto 51, in merito «al luogo dove il convenuto ha preso le decisioni e ha adottato le misure tecniche per l’avvio della pubblicazione su Internet» di determinati prodotti. La sentenza Wintersteiger, punti da 34 a 38, aveva accettato quello stesso criterio, escludendo tuttavia, per la «sua localizzazione incerta», di individuare il luogo nel server, preferendo al suo posto quello di stabilimento del convenuto. 31 Questo dato è, a mio parere, sintomatico della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di rivolgersi al paese e non a una generica comunità di cittadini dei [OSCURATO:PERSONA] che potrebbe essere sparsa in vari Stati, se non continenti. 32 Como sembra evincersi dalla sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023, punto 6.24. 33 In pratica vi sono obbligati, considerando gli ostacoli che comporta modificare l’identificativo una volta stabilito. Con questo modello commerciale, la stessa [OSCURATO:PERSONA] frammenta la propria attività separando i mercati; in tal modo agevola l’individuazione dell’organo giurisdizionale con competenza internazionale e ne delimita la portata. 34 Di norma, l’applicazione diventa disponibile qualche istante dopo il pagamento del prezzo (maggiorato della commissione) da parte dell’utente. 35 La corrispondenza non è totale e, pertanto, penso che si possa parlare di una localizzazione fittizia . L’acquisto online nell’[OSCURATO:PERSONA] NL è effettuabile, tecnicamente, anche per gli utenti residenti nei [OSCURATO:PERSONA] che, avendo dichiarato questo Stato membro come loro paese quando hanno configurato il loro identificativo [OSCURATO:PERSONA], si trovano temporaneamente al di fuori di esso; è altresì effettuabile per gli utenti non residenti nei [OSCURATO:PERSONA] che indicano, nondimeno, tale Stato membro nel loro identificativo [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di rinvio non esamina questi casi: si può dedurre dai suoi punti 6.15 e 6.18, riguardanti il luogo di concretizzazione del danno, che si concentra sugli utenti che risiedono o sono stabiliti («wonen oder gevestigd zijn») nei [OSCURATO:PERSONA]. 36 Il dispositivo conferirebbe consistenza materiale all’evento generatore del danno, che ne è privo. 37 Una situazione con una molteplicità di procedimenti per un fatto che, in sostanza, è sempre lo stesso, non sarebbe diversa nel caso di vendite materiali nei negozi fisici ([OSCURATO:PERSONA]), ma il numero potenziale dei procedimenti sarebbe di gran lunga inferiore; nei [OSCURATO:PERSONA], per esempio, sembra che esistano soltanto tre [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, il dato è circostanziale e non può determinare la soluzione di principio. 38 Osservazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA], punti da 69 a 75. In subordine, al punto 76 essa propone di limitare la portata dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che stabilirebbe esclusivamente la competenza internazionale. Considerando le difficoltà che comporta applicare la disposizione in circostanze come quelle della fattispecie, quest’ultima soluzione non mi sembrerebbe irragionevole. Non si concilia, tuttavia, con la comprensione consolidata della norma: v. supra , paragrafi 44 e 45. 39 Conclusioni nella causa Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:400), paragrafo 67. 40 Non mi sembra che si possa dedurre altro dalle sentenze che, interpretando l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, o i loro predecessori, accennino all’esercizio dell’azione dinanzi ai «giudici» o agli «organi giurisdizionali» di un determinato Stato membro, come nella sentenza eDate Advertising e a. o nella sentenza Wintersteiger. Il plurale si utilizza anche in casi in cui l’interpretazione del criterio «luogo dell’evento dannoso» porta a individuare senz’altro un solo organo giurisdizionale all’interno di un territorio, come avviene quando si identifica con il luogo di stabilimento del convenuto o con il centro di interessi principali della vittima: v., oltre alle cause testé menzionate, la sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑251/20, EU:C:2021:1036), punto 30. 41 Così a partire dalla sentenza dell’11 gennaio 1990, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑220/88, EU:C:1990:8, punto 18). 42 Sentenza flyLAL-[OSCURATO:PERSONA], punto 56. Collocare l’evento generatore del danno in un solo luogo è tanto più ragionevole in quanto il giudice che, sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, è designato come giudice del luogo di tale evento sarà dotato di piena competenza, ossia sarà competente a decidere in merito a tutti i danni derivanti dall’attività illecita e ad adottare provvedimenti che siano, per loro natura, indivisibili: v. sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766). 43 A differenza di altri tipi di domande, quella di risarcimento dei danni è divisibile; ciò ha permesso alla Corte di elaborare l’approccio a mosaico nel mondo reale e trasferirlo in quello virtuale, adottando come criterio di collegamento l’accessibilità delle informazioni pubblicate in Internet: sentenze eDate Advertising e a. e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑251/20, EU:C:2021:1036). 44 Sentenza Volvo, punti da 40 a 42. 45 Tale localizzazione sarebbe coerente con una strategia commerciale che «cerca» il pubblico di un determinato Stato membro; terrebbe conto, inoltre, del fatto che l’utilizzo dell’[OSCURATO:PERSONA] richiede di accettare i termini e le condizioni dei servizi multimediali di [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima definisce come contratto, e in cui è contenuta una clausola che attribuisce competenza ai giudici del luogo di residenza dell’utente, su cui tornerò successivamente: v. infra , paragrafo 84. 46 La soluzione potrebbe dar luogo a una differenza nel trattamento delle cause in funzione del mezzo utilizzato per l’attività all’origine del danno. Nondimeno, è verosimile che ciò avvenga già in altri ambiti, come quello della violazione di diritti della personalità. Traendo spunto dalla sentenza eDate Advertising e a., si può tenere conto del centro di interessi principali della vittima per determinare il luogo di concretizzazione del danno nei casi di diffusione delle informazioni in Internet. 47 Sentenza del 29 luglio 2019, Tibor‑Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635), punto 31. Allora era stata denunciata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE. 48 Sentenze flyLAL-[OSCURATO:PERSONA], punto 40, e del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635), punto 33. 49 Sentenza Volvo, punto 39. 50 Sentenza CDC [OSCURATO:PERSONA], punto 52, e sentenza Volvo, relativamente al caso in cui i beni interessati dagli accordi collusivi siano stati acquistati in diverse circoscrizioni territoriali (v. supra , nota 44). 51 Questa interpretazione si riferisce in origine alla commercializzazione di veicoli equipaggiati, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, ed emerge dal combinato disposto della sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534), con le sentenze FCA Italy e FPT Industrial. Poiché la sentenza Volvo, punto 39, rimanda espressamente alla prima di dette sentenze, si può intendere che il luogo di acquisto di un bene fisico gravato di un costo aggiuntivo sia quello della sua consegna, benché tale costo aggiuntivo non sia imputabile a un vizio materiale della cosa. 52 Non si può nemmeno parlare propriamente di una «consegna» del contenuto digitale; quest’ultimo è messo online a disposizione dell’utente, che potrà scaricarlo ovunque si trovi collegandosi a Internet. 53 Punto 3.8 e punti da 6.41 a 6.46 della sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023. L’analisi della clausola attributiva di competenza contenuta nei contratti di [OSCURATO:PERSONA] con gli utenti ha condotto il giudice del rinvio a escludere l’applicazione di tale clausola alle azioni di cui trattasi. 54 La sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2021:377), punti 38 e 39, ha respinto una questione a questo proposito, ritenendola ipotetica e, pertanto, irricevibile. Nella controversia all’origine della sentenza BMA Nederland è intervenuta una fondazione che agiva a tutela di un interesse collettivo. La Corte ha qualificato il danno subito dai creditori come indiretto e, pertanto, irrilevante ai fini dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Ha escluso altresì qualsiasi incidenza, sempre a tali effetti, dell’azione avviata dalla fondazione, trattandosi solo di una parte interveniente. 55 Sentenze del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490) e CDC [OSCURATO:PERSONA]. 56 Sentenza BMA Nederland. 57 Sentenza del 1º ottobre 2002, Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:555). 58 V. supra , paragrafo 41. 59 [OSCURATO:PERSONA], la legge che disciplina le azioni rappresentative [§ 620 e § 630 della Verbandsklagen-Richtlinie-Umsetzungs-Novelle (modifica di recepimento della direttiva sulle azioni collettive), BGBl. I, 85/2024] le ha affidate, in esclusiva, a un unico organo giurisdizionale. Non avviene altrettanto nei [OSCURATO:PERSONA]. 60 Tra le caratteristiche che definiscono il gruppo di soggetti rappresentati dovrà figurare, in un modo o nell’altro, quella in base a cui i suoi membri sono titolari di beni giuridici lesi da un’attività svolta, o che produce i suoi effetti, nel territorio su cui ha competenza l’organo giurisdizionale dinanzi al quale viene presentata l’azione. 61 L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinazione con l’opzione legislativa di cui al paragrafo 97. Lascio da parte, per il momento, la possibilità di introdurre correttivi successivi alla determinazione della competenza giurisdizionale internazionale o territoriale. 62 Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012. 63 Considerando 23 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(2010) 748 definitivo, nonché il punto 3.1 della rubrica «Elementi giuridici della proposta»; e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi», COM(2013) 401 final, punto 3.7. 64 V. infra , paragrafo 107. Una revisione del regolamento n. 1215/2012, attualmente in corso, potrebbe introdurre norme specifiche per le azioni rappresentative. 65 Come giustamente ha affermato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, punto 10. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], che nelle proprie lasciava intendere il contrario, ha aderito a questo parere in udienza. 66 Ragion per cui mi occupo di tale obiettivo, nonostante l’inapplicabilità della direttiva alla controversia. 67 Sentenza del 2 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑694/17, EU:C:2019:345), punto 35. 68 Per stabilire i termini precisi della relazione tra la direttiva 2020/1828 e il regolamento n. 1215/2012, occorre considerare anche gli atti di diritto dell’Unione di cui all’allegato I della direttiva in questione. 69 Supra , nota 59. 70 Tutte queste proposte menzionano l’esigenza di preservare l’effetto utile della direttiva 2020/1828. Osservo che, tuttavia, non prestano una maggiore attenzione al modo in cui si combinerebbero con le soluzioni di tale direttiva. A titolo esemplificativo, il fatto di considerare la sede dell’ente legittimato nell’ambito di un’azione rappresentativa suscita molti dubbi sulle azioni transfrontaliere ai sensi della direttiva 2020/1828: v. il suo articolo 3, punto 7, e l’articolo 6. 71 Osservazioni scritte del governo dei [OSCURATO:PERSONA], punti 3 e 13. Non è chiaro se tale interpretazione corrisponda al luogo dell’evento generatore del danno o a quello di concretizzazione del danno. [OSCURATO:PERSONA] sostiene un argomento simile in relazione al luogo di concretizzazione del danno (osservazioni scritte, punto 3.1, in risposta alla questione 2a). 72 Osservazioni scritte della Commissione, punti 81, 83 e 88. 73 Osservazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA], punto 94. 74 Osservazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA], punto 95. 75 V. supra , paragrafi 38 e segg. La Corte non rifugge dalle localizzazioni fittizie nell’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012; al contrario, come ho spiegato, se ne avvale in situazioni di difficoltà per stabilire l’evento dannoso, per via dell’immaterialità dell’attività (l’evento) o delle sue conseguenze (il danno). In tali circostanze, un problema intrinseco, legato alla natura del fattore di collegamento sancito dalla disposizione, ne ostacola l’applicazione. Orbene, la Corte, guidata dai principi ispiratori della stessa disposizione, utilizza la localizzazione fittizia. 76 Al punto 19 delle sue osservazioni, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] invoca l’analogia con il punto 42 della sentenza Volvo per sostenere il contrario. A suo parere, il convenuto conoscerà il luogo dove l’ente ha la propria sede, cosicché potrà prevedere la possibilità di affrontare un’azione dinanzi ai giudici di tale luogo. Aggiunge che, quando detto ente è istituito nei [OSCURATO:PERSONA] per un debito specifico, deve accordarsi con il convenuto prima di avviare la sua azione. Non mi sembra necessario spiegare che non è questa la prevedibilità cui si riferisce l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Quanto al punto 42 della sentenza Volvo, si riferisce alla competenza giurisdizionale internazionale e territoriale attribuita all’organo del domicilio della vittima stessa, in quanto rappresentativo del luogo del danno subito a seguito dell’acquisto, da parte della medesima, di una pluralità di oggetti materiali su vari siti. Non ravviso un’analogia possibile con la tesi sostenuta dal governo dei [OSCURATO:PERSONA]. 77 Più precisamente, agli elementi di prova che aiuteranno a determinare la responsabilità, il danno e il nesso causale, nonché la valutazione del danno. 78 In udienza, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che potrebbe concordare anche con questa interpretazione. 79 Secondo la Commissione (punto 86 delle sue osservazioni scritte), un’impresa che offre beni e servizi in un determinato territorio deve presumere di poter essere convenuta in giudizio in quel medesimo territorio dagli acquirenti che si considerano parti lese. Ritengo, tuttavia, che tale affermazione generale non giustifichi che detta impresa debba considerare necessariamente di poter essere convenuta in giudizio, per tutti i danni causati dall’attività a vari interessati, dinanzi a qualsiasi organo ubicato in tale territorio, a scelta di un terzo ex post facto : il rischio di cui tenere conto non è lo stesso, così come non è identica la gestione del procedimento. 80 Rinvio alle mie conclusioni nella causa Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2020:1056), paragrafo 95. 81 V. i testi riprodotti alle note 76 e 79. Né il governo dei [OSCURATO:PERSONA] né la Commissione analizzano le conseguenze delle rispettive proposte in termini di prossimità agli elementi di prova, come se il fatto che tutti gli organi potenzialmente competenti si trovino nello stesso Stato membro costituisse una garanzia sufficiente in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare l’esistenza di un collegamento stretto tra il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e la causa (punto 2.13 delle sue osservazioni scritte). 82 Fatto salvo quanto rileverò infra : v. i paragrafi 139 e 140. 83 V. supra , paragrafo 66. 84 V. supra , paragrafi 44 e 45. 85 È, di fatto, una proposta che vanta un rilevante appoggio accademico: v. «[OSCURATO:PERSONA] of the Brussels I Regulation — [OSCURATO:PERSONA]», avallato dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (EAPIL), accessibile all’indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 4853421, pag. 13. 86 Come ha sottolineato la Commissione in udienza. 87 Sentenza Volvo, punto 35. 88 Per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 35). 89 Sentenza Volvo, punto 34, e sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑652/20, EU:C:2022:514), punto 56. 90 Sentenza Volvo, punto 37. 91 Nei suoi punti 7.13 e 7.16, la decisione di rinvio inquadra le questioni 1c e 2c in tale disposizione del Rv, ragion per cui mi attengo alla suddetta decisione. 92 Sentenze del 15 maggio 1990, Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203), punto 17, del 31 maggio 2018, Nothartová (C‑306/17, EU:C:2018:360), punto 28, e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑581/20, EU:C:2021:808), punto 68. 93 Sentenze del 15 maggio 1990, Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203), punto 20, e del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461), punto 32. 94 In linea di principio, la contraddizione nelle circostanze del caso di specie si manifesterebbe a livello interno. Tuttavia, una decisione di uno Stato membro potrebbe, almeno ipoteticamente, ostacolare il riconoscimento, in un altro Stato membro, di quella pronunciata nel primo, qualora fosse incompatibile con un’altra decisione anteriore di quello stesso Stato, ma di tenore contrario. Le disposizioni della sezione 9 del capo II del regolamento n. 1215/2012, concepite per promuovere un «funzionamento armonioso della giustizia», prevedono di ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e di evitare che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili in due Stati membri (o, in alcuni casi, Stati terzi). 95 La preoccupazione di amministrare meglio la giustizia nel senso indicato nelle presenti conclusioni, nell’interesse sia delle parti sia della società in generale, presenta manifestazioni specifiche nel regolamento n. 1215/2012: v. l’articolo 8 e le disposizioni della sezione 9 del capo II. 96 Intuitivamente, è logico pensare che i vantaggi associati a un’azione rappresentativa, rispetto all’azione individuale, si massimizzino riunendo tutte le azioni relative ai medesimi fatti e con il medesimo convenuto, o connesse tra loro. In pratica, tuttavia, non avviene necessariamente questo. Sui possibili effetti negativi della riunione di azioni connesse v., per analogia, la sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑118/23, EU:C:2024:1013), punto 74. 97 In tale contesto si può considerare se le azioni vertano su questioni in relazione a cui il legislatore (europeo o nazionale) sostiene il ricorso ad azioni rappresentative e, in particolare, se la concentrazione di procedimenti promuova gli obiettivi finali sottesi a tale sostegno.