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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 20484/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, l'indulto ex lege 31 luglio 2006, n. 241, applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanze rese dalla medesima Corte di appello in data 4 marzo 2005 (in relazione alla pena di 2 mesi di arresto, inflittagli con sentenza del 4 marzo 2005, divenuta irrevocabile il 24 aprile 2005) ed in data 5 ottobre 2016 (in relazione alla pena 2 anni di reclusione ed ero 1.000,00 di multa, inflittagli con sentenza del 16 aprile 2015, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2016).

Osserva a ragione ella decisione che Gullà ha riportato, con sentenza del 3 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 16 maggio 2018, condanna alla pena t detentiva di 10 anni, quindi non inferiore a due anni, per il reato di associazione mafiosa, commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241.

Ricorre, pertanto, la causa di revoca prevista dall'art. 1, comma 3, del citato testo normativo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di individuare, al cospetto di contestazione «aperta» di reato permanente ("a partire dal 2003"), la data di effettiva cessazione della condotta criminosa nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. La revoca dell'indulto è stata disposta sul rilievo che Gullà aveva commesso, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, un delitto per il quale aveva riportato pena detentiva superiore a due anni, ovvero quello di associazione mafiosa, contestato come «commesso a partire dal 2003».

Versandosi al cospetto di reato permanente a contestazione c.d.

«aperta», con indicazione, cioè, della sola data di indicazione dell'inizio della permanenza, deve farsi applicazione della regola, di matrice giurisprudenziale, che àncora la cessazione della permanenza all'emissione della sentenza di primo grado (7 ottobre 2015).

Tale principio, come da tempo chiarito la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707), ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado.

Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza.

Con più diretto riferimento all'istituto delle modalità della cui applicazione qui si discute, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in coerenza con il canone testé enunciato, che « Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito» (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877, nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca dell'indulto in relazione a condanna per reato associativo contestato in forma aperta, nella quale il giudice dell'esecuzione, ritenendo la permanenza cessata alla data della sentenza di primo grado, non aveva considerato l'epoca cui si riferivano le prove raccolte carico del condannato, né la sua attività di collaborazione con la giustizia, iniziata nel 2005 con conseguente fuoriuscita dalla organizzazione criminale).

3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha omesso la doverosa verifica dell'effettiva protrazione della condotta in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, parametrando la decisione alle sole risultanze del casellario giudiziale, evidentemente insufficienti a dirimere il punto controverso.

Deve, pertanto, disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in vista di un nuovo esame dell'istanza di revoca dell'indulto che, libero nell'esito, sia ossequiosa dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma 23 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, in accoglimento della richiesta avanzata dal Procuratore generale, l'indulto ex lege 31 luglio 2006, n. 241, applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanze rese dalla medesima Corte di appello in data 4 marzo 2005 (in relazione alla pena di 2 mesi di arresto, inflittagli con sentenza del 4 marzo 2005, divenuta irrevocabile il 24 aprile 2005) ed in data 5 ottobre 2016 (in relazione alla pena 2 anni di reclusione ed ero 1.000,00 di multa, inflittagli con sentenza del 16 aprile 2015, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2016). Osserva a ragione ella decisione che Gullà ha riportato, con sentenza del 3 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 16 maggio 2018, condanna alla pena t detentiva di 10 anni, quindi non inferiore a due anni, per il reato di associazione mafiosa, commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241. Ricorre, pertanto, la causa di revoca prevista dall'art. 1, comma 3, del citato testo normativo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di individuare, al cospetto di contestazione «aperta» di reato permanente ("a partire dal 2003"), la data di effettiva cessazione della condotta criminosa nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. La revoca dell'indulto è stata disposta sul rilievo che Gullà aveva commesso, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, un delitto per il quale aveva riportato pena detentiva superiore a due anni, ovvero quello di associazione mafiosa, contestato come «commesso a partire dal 2003». Versandosi al cospetto di reato permanente a contestazione c.d. «aperta», con indicazione, cioè, della sola data di indicazione dell'inizio della permanenza, deve farsi applicazione della regola, di matrice giurisprudenziale, che àncora la cessazione della permanenza all'emissione della sentenza di primo grado (7 ottobre 2015). Tale principio, come da tempo chiarito la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707), ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza. Con più diretto riferimento all'istituto delle modalità della cui applicazione qui si discute, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in coerenza con il canone testé enunciato, che « Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito» (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877, nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca dell'indulto in relazione a condanna per reato associativo contestato in forma aperta, nella quale il giudice dell'esecuzione, ritenendo la permanenza cessata alla data della sentenza di primo grado, non aveva considerato l'epoca cui si riferivano le prove raccolte carico del condannato, né la sua attività di collaborazione con la giustizia, iniziata nel 2005 con conseguente fuoriuscita dalla organizzazione criminale). 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha omesso la doverosa verifica dell'effettiva protrazione della condotta in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, parametrando la decisione alle sole risultanze del casellario giudiziale, evidentemente insufficienti a dirimere il punto controverso. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in vista di un nuovo esame dell'istanza di revoca dell'indulto che, libero nell'esito, sia ossequiosa dei principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma 23 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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