CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1993
Cassazione n. 16775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I 05PWEV) nato il 19/06/1993 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichia P.Q.M