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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 37449/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con l'impugnazione proposta il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, letta in udienza, con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, in data 18.1.2023, ha rigettato l'istanza difensiva volta a ottenere la rimessione in termini per consentire l'esame della persona offesa, escussa in assenza del difensore del prevenuto nel corso di un'udienza in relazione alla quale, sostiene il ricorrente, il suddetto difensore aveva fatto pervenire comunicazione dell'esistenza di un legittimo impedimento a comparire.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017.

Ed invero, il primo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, i provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. b), c.p.p, tale essendo l'ordinanza dibattimentale innanzi indicata, che andava impugnata con la sentenza conclusiva del giudizio, ai sensi dell'art. 586, c.p.p.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'impugnazione proposta il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, letta in udienza, con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, in data 18.1.2023, ha rigettato l'istanza difensiva volta a ottenere la rimessione in termini per consentire l'esame della persona offesa, escussa in assenza del difensore del prevenuto nel corso di un'udienza in relazione alla quale, sostiene il ricorrente, il suddetto difensore aveva fatto pervenire comunicazione dell'esistenza di un legittimo impedimento a comparire. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il primo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, i provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. b), c.p.p, tale essendo l'ordinanza dibattimentale innanzi indicata, che andava impugnata con la sentenza conclusiva del giudizio, ai sensi dell'art. 586, c.p.p. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 37449/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris