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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17379/2023

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/20 2 1 del la CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 30/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Presidente D ott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 1.Con ricorso ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza 21992/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale questa Corte, rigettandone il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce 17/2019 dell'8.6. 2019che ne aveva confermato la dichiarazione di fallimento già pronunciato in loro danno dal Tribunale di Lecce con sentenza 56/2018 del 19.12.2018, ha, tra l'altro, per quel che qui rileva, giudicato pure infondato il secondo motivo di ricorso inteso a contestare la legittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui questa aveva escluso la denunciata violazione dell'art. 15 l. fall. per essersi tenuta nell'occasione l'udienza senza che i termini di comparizione ivi previsti fossero stati abbreviati, come previsto dalla norma, a mezzo di decreto motivato.

Nel rigettare il proposto atto di ricorso l'ordinanza revocanda ha fatto osservare che «il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3 ) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del Tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5 , costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il d ebitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano RG 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli probatorio, in ragione del minor tempo disponibile».

Ha quindi aggiunto che, poiché nel caso concreto era provato che il decreto di abbreviazione del termine era stato firmato dal Presidente di sezione e che «la parte ricorrente ha attivamente partecipato all'udienza prefallimentare, non formulando alcuna riserva in ordine alla ristrettezza del termine concesso», la denunciata violazione andava per questo giudicata insussistente ed il ricorso andava per questo, dunque, respinto.

Il ricorso proposto per la revocazione della detta ordinanza si vale di un solo mezzo, illustrato pure con memoria, al quale non hanno inteso replicare le parti intimate.

Inizialmente avviato a trattazione presso la Sezione VI-I di questa Corte con ordinanza interlocutoria 38107/2022 il ricorso è stato rimesso alla trattazione dell'odierna pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con l'unico motivo del proposto ricorso i ricorrenti in revocazione lamentano che nel pronunciare l'ordinanza revocanda il collegio decidente avrebbe commesso l'errore, rilevante alla stregua degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod . proc. civ. , ritenendo che « la parte ricorrente ha attivamente partecipato all'udienza prefallimentare » , quando in realtà la stessa era rimasta contumace, così appunto incorrendo nella violazione delle norme richiamate.

3. Il motivo e, per esso, di conseguenza il ricorso, sono infondati .

Come è noto, onde far luogo alla pronuncia rescindente nell'ipotesi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è fatto dovere al giudice della revocazione di valutare – tra gli altri requisiti di ammissibilità , consistenti, in particolare, in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a RG 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, nonché nella risultanza di esso con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive (Cass., Sez.

VI-II, 10/06/2021, n. 16439 ) – anche la sussistenza di quello costituito dalla decisività dell'errore.

Si afferma, infatti, che «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento»(Cass., Sez.

VI-II, 23/04/2020, n. 8051).

4. Orbene, facendo applicazione di questo comando alla specie in disamina, dato per concesso che effettivamente l'errore denunciato risulti dagli atti di causa, se si sostituisce l'affermazione vera (ovvero la mancata partecipazione all'udienza degli odierni ricorrenti) a quella falsa (ovvero la partecipazione all'udienza degli odierni ricorrenti), l'errore non sarebbe in ogni caso decisivo.

Va infatti rammentato che l'affermazione "falsa" è stata nell'occasione operata dal collegio decidente in funzione di emendare il decreto di convocazione dell'udienza prefallimentare del vizio denunciato in allora dai ricorrenti, che ne avevano eccepito la nullità per inosservanza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall. tra la data di notifica al debitore e la data RG 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli dell'udienza.

E ciò perché detto termine, a voce dei ricorrenti, era risultato minore, sebbene la sua abbreviazione, pur consentita dall'art. 15, comma 5, l. fall. se ricorrono particolari ragioni di urgenza, non fosse stata formalmente disposta con decreto motivato sottoscritto dal Presidente.

Nel pronunciare l'ordinanza revocanda il collegio aveva tuttavia ritenuto che il vizio denunciato non comportasse alcuna nullità, dal momento che, avendo i ricorrenti presenziato all'udienza senza formulare alcuna eccezione in ordine alla ristrettezza del termine, si rendeva perciò applicabile la sanatoria dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

5. L 'errore revocatorio, di cui si dolgono gli odierni ricorrenti, presuppone, dunque, l'inosservanza del procedimento di abbreviazione del termine previsto dall'art. 15, comma 5, l. fall.

Ma se si legge bene l'ordinanza revocanda la pretesa violazione della norma testé citata è manifestamente insussistente : a pag. 2 della motivazione, infatti, l'ordinanza riferisce e dà atto che , alla stre gua delle motivazioni addotte a suo tempo dalla Corte d'Appello, «il decreto di comparizione delle parti innanzi al giudice designato era stato controfirmato dal Presidente di Sezione, tenuto conto dell'urgenza della procedura».

Ne discende allora che se è la stessa decisione revocanda a recepire che la sentenza impugnata avanti a sé aveva escluso che, nella specie, per la presenza della sottoscrizione del Presidente e per la considerata urgenza della procedura,il decreto di abbreviazione non fosse stato ritualmente adottato, l'affermazione "falsa" di cui ora si discute manca della richiesta decisività perché in ogni caso – quindi anche nell'ipotesi in cui il denunciato vizio revocatorio fosse sussistente – nessu na nullità si sarebbe resa rilevabile e non vi sarebbe stata perciò ragione alcuna di invocare la sanatoria dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. dato che l'abbreviazione del termine era stata ritualmente disposta.

RG 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

6. Né del contrario convincono le conc lusioni del Procuratore Generale, dal momento che il richiamo alle ragioni di « urgenza della procedura» smentisce alla radice che l'adottato provvedimento di abbreviazione fosse immotivato e che fosse per questo affetto da nullità.

7. Dunque l'errore revocatorio qui denunciato, quand'anche sussistente, mancherebbe della necessaria decisività e non consentirebbe quindi di revocare l'ordinanza di che trattasi.

8. Il ricorso va dunque respinto.

9. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/20 2 1 del la CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 30/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Presidente D ott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 1.Con ricorso ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza 21992/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale questa Corte, rigettandone il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce 17/2019 dell'8.6. 2019che ne aveva confermato la dichiarazione di fallimento già pronunciato in loro danno dal Tribunale di Lecce con sentenza 56/2018 del 19.12.2018, ha, tra l'altro, per quel che qui rileva, giudicato pure infondato il secondo motivo di ricorso inteso a contestare la legittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui questa aveva escluso la denunciata violazione dell'art. 15 l. fall. per essersi tenuta nell'occasione l'udienza senza che i termini di comparizione ivi previsti fossero stati abbreviati, come previsto dalla norma, a mezzo di decreto motivato. Nel rigettare il proposto atto di ricorso l'ordinanza revocanda ha fatto osservare che «il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3 ) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del Tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5 , costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il d ebitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano RG 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli probatorio, in ragione del minor tempo disponibile». Ha quindi aggiunto che, poiché nel caso concreto era provato che il decreto di abbreviazione del termine era stato firmato dal Presidente di sezione e che «la parte ricorrente ha attivamente partecipato all'udienza prefallimentare, non formulando alcuna riserva in ordine alla ristrettezza del termine concesso», la denunciata violazione andava per questo giudicata insussistente ed il ricorso andava per questo, dunque, respinto. Il ricorso proposto per la revocazione della detta ordinanza si vale di un solo mezzo, illustrato pure con memoria, al quale non hanno inteso replicare le parti intimate. Inizialmente avviato a trattazione presso la Sezione VI-I di questa Corte con ordinanza interlocutoria 38107/2022 il ricorso è stato rimesso alla trattazione dell'odierna pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con l'unico motivo del proposto ricorso i ricorrenti in revocazione lamentano che nel pronunciare l'ordinanza revocanda il collegio decidente avrebbe commesso l'errore, rilevante alla stregua degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod . proc. civ. , ritenendo che « la parte ricorrente ha attivamente partecipato all'udienza prefallimentare » , quando in realtà la stessa era rimasta contumace, così appunto incorrendo nella violazione delle norme richiamate. 3. Il motivo e, per esso, di conseguenza il ricorso, sono infondati . Come è noto, onde far luogo alla pronuncia rescindente nell'ipotesi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è fatto dovere al giudice della revocazione di valutare – tra gli altri requisiti di ammissibilità , consistenti, in particolare, in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a RG 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, nonché nella risultanza di esso con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive (Cass., Sez. VI-II, 10/06/2021, n. 16439 ) – anche la sussistenza di quello costituito dalla decisività dell'errore. Si afferma, infatti, che «nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento»(Cass., Sez. VI-II, 23/04/2020, n. 8051). 4. Orbene, facendo applicazione di questo comando alla specie in disamina, dato per concesso che effettivamente l'errore denunciato risulti dagli atti di causa, se si sostituisce l'affermazione vera (ovvero la mancata partecipazione all'udienza degli odierni ricorrenti) a quella falsa (ovvero la partecipazione all'udienza degli odierni ricorrenti), l'errore non sarebbe in ogni caso decisivo. Va infatti rammentato che l'affermazione "falsa" è stata nell'occasione operata dal collegio decidente in funzione di emendare il decreto di convocazione dell'udienza prefallimentare del vizio denunciato in allora dai ricorrenti, che ne avevano eccepito la nullità per inosservanza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall. tra la data di notifica al debitore e la data RG 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli dell'udienza. E ciò perché detto termine, a voce dei ricorrenti, era risultato minore, sebbene la sua abbreviazione, pur consentita dall'art. 15, comma 5, l. fall. se ricorrono particolari ragioni di urgenza, non fosse stata formalmente disposta con decreto motivato sottoscritto dal Presidente. Nel pronunciare l'ordinanza revocanda il collegio aveva tuttavia ritenuto che il vizio denunciato non comportasse alcuna nullità, dal momento che, avendo i ricorrenti presenziato all'udienza senza formulare alcuna eccezione in ordine alla ristrettezza del termine, si rendeva perciò applicabile la sanatoria dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. 5. L 'errore revocatorio, di cui si dolgono gli odierni ricorrenti, presuppone, dunque, l'inosservanza del procedimento di abbreviazione del termine previsto dall'art. 15, comma 5, l. fall. Ma se si legge bene l'ordinanza revocanda la pretesa violazione della norma testé citata è manifestamente insussistente : a pag. 2 della motivazione, infatti, l'ordinanza riferisce e dà atto che , alla stre gua delle motivazioni addotte a suo tempo dalla Corte d'Appello, «il decreto di comparizione delle parti innanzi al giudice designato era stato controfirmato dal Presidente di Sezione, tenuto conto dell'urgenza della procedura». Ne discende allora che se è la stessa decisione revocanda a recepire che la sentenza impugnata avanti a sé aveva escluso che, nella specie, per la presenza della sottoscrizione del Presidente e per la considerata urgenza della procedura,il decreto di abbreviazione non fosse stato ritualmente adottato, l'affermazione "falsa" di cui ora si discute manca della richiesta decisività perché in ogni caso – quindi anche nell'ipotesi in cui il denunciato vizio revocatorio fosse sussistente – nessu na nullità si sarebbe resa rilevabile e non vi sarebbe stata perciò ragione alcuna di invocare la sanatoria dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. dato che l'abbreviazione del termine era stata ritualmente disposta. RG 4049/22 Caracciolo-Fall,to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 6. Né del contrario convincono le conc lusioni del Procuratore Generale, dal momento che il richiamo alle ragioni di « urgenza della procedura» smentisce alla radice che l'adottato provvedimento di abbreviazione fosse immotivato e che fosse per questo affetto da nullità. 7. Dunque l'errore revocatorio qui denunciato, quand'anche sussistente, mancherebbe della necessaria decisività e non consentirebbe quindi di revocare l'ordinanza di che trattasi. 8. Il ricorso va dunque respinto. 9. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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