CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., nn supera la soglia di ammissibilità poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e sulle motivate ragioni del rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 648 comma primo cod. pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto - a pena di inammissibilità - dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto a pag. 3 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M11 Giudiziario a-[OSCURATO:PERSONA]