CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36021/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresen- tante p.t.; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, n.1364/2/2019 depositata il 2 maggio 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, veniva parzialmente accolto l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n.2387/6/2016 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto da parte contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso ex art.39 comma 2 lettere a) e c) del d.P.R. n.600 del 1973 per IVA, IRPEF, IRAP e accessori relativamente all'anno d'imposta 2010. 2. Con l'atto impositivo, sul presupposto dell'omessa dichiarazione di cui al modello unico persone giuridiche 2010, veniva induttivamente rideterminato il reddito imponibile ex artt.40 e 41-bis del d.P.R. n.600 del 1973 ai fini IRES, il reddito imponibile ex art.41-bis del medesimo decreto ai fini IRAP, il valore della produzione netta ex artt.5 e 25 del d.lgs. n.446 del 1997, e veniva rideterminata VIVA ex art.54 comma 5 del d.lgs. n.633 del 1972, oltre ad accessori. 3. Il giudice d'appello confermava le riprese IVA e relative sanzioni, ma non condivideva la decisione di prime cure quanto alle imposte dirette e accessori relativi, accogliendo l'impugnazione della contribuente nella parte in cui censurava i criteri utilizzati dall'Amministrazione fi- nanziaria per la ricostruzione del reddito imponibile. 4. Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene prospettata la nullità della sentenza e del procedimento ex artt.111 Cost., 1, 2, 36 del d.lgs. n.546 del 1992, 132 e 274 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., per apparenza della motivazione nella parte in cui la CTR ha accolto la prospettazione della società con riferimento all'IRAP e all'IRES e accessori. 6. Il motivo è infondato. Va innanzitutto rammentato che «La motiva- zione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante ar- gomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). La CTR argomenta con una certa ampiezza l'iter logico argomentativo seguito ed esprime una chiara ratio decidendi nel senso dell'assenza di presunzioni ex art.2729 cod. civ. a sostegno delle riprese con riferi- mento alle imposte dirette. Il giudice d'appello valorizza la mancata valutazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del «bilancio dell'esercizio 2010 (...), in cui, tra l'altro, sono stati riportati specifica- mente e singolarmente, negli apposti conti, i valori dei ricavi e dei costi di esercizio determinati analiticamente che hanno contribuito a deter- minare il risultato economico della gestione. Pertanto, ai fini IRES ed IRAP, il Collegio, mancando le necessarie presunzioni richieste dall'art.2729 c.c. » (cfr. ultima pag. sentenza impugnata) non ritiene di poter condividere la decisione di prime cure. 7. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa ap- plicazione dell'art.39 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art.2729 comma 1 cod. civ. avendo la CTR errato nel far riferimento ai requisiti di gravità, precisione e concordanza circa le presunzioni applicabili. 8. Il motivo è fondato. Infatti, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta proprio, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscon- trate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di compo- nenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.. Al contrario, nel secondo caso, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparente- mente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019, Rv. 656397 - 01). 9. E' dunque al di fuori del paradigma legale la statuizione della CTR che fonda la ragione di riforma parziale della decisione di primo grado sull'assenza di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni a sostegno delle riprese circa le imposte dirette, dal momento che rile- vano in caso di accertamento induttivo puro quale è quello di specie le diverse presunzioni "supersemplici", ossia prive del triplice requisito suddetto. 10. L'accoglimento del secondo motivo determina la nullità della sen- tenza e l'assorbimento dei restanti motivi, relativi all'error in proce- dendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pro- nunciato (motivo terzo) e alla violazione di legge afferente alle riprese reddituali rideterminate induttiva mente (motivo quarto). 11. Per l'effetto dell'accoglimento del ricorso va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, in relazione al profilo e per l'esame delle questioni rima- ste assorbite in sede di merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo motivo ricorso, rigettato il primo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, in relazione al profilo e per l'esame delle questioni rimaste assorbite in sede di merito, oltre che per