CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 04278/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28613/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in ROMA al Largo MESSICO n. 7, presso il proprio studio che lo rappresento e difeso in proprio unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco in carica elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CRESCENZIO n. 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati - avverso SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 14547/2020 depositata il22/10/2020. Ad.19/12/2022 CC R.g. n. 28613 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avvocato, propose opposizione al pignoramento presso terzi, effettuato nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione , dinanzi al T ribunale di Roma e avverso tre cartelle esattoriali recanti nn. 0972017 0142642131000, 097201701670588000 e 09720170167051189000, affidandosi a cinquantuno motivi, dal difetto di notifica alla lesione del diritto di difesa, e, in oltre sollev ò un’ eccezione di incostituzionalità per violazione gli artt. 57, comma 1, lett. a) e 60 del d .P.R. n.602 del 29/09/1973 in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione. In via preliminare l’opponente eccepiva, altresì, che i crediti azionati attraverso le cartelle erano stati già sospesi e poi annullati ed eccepiva il difetto di notifica e conseguente nullità dei titoli esecutivi. Dei diversi soggetti ai quali l’opposizione venne notificata, ossia l’Agenzia delle Entrate, il Ministero della Giustizia e il Comune di [OSCURATO:PERSONA],solo l’ente pubblico territoriale si costituì in giudizio . Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chie se la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, poiché legittimato era l’Agente di riscossionee sosten ne di essere titolare del solo credito che aveva originato la cartella di pagamenton. 097201701670588000 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14547 del 22/10/2020, qualificata l’opposizione come rientrante nell’ambito di quelle formali, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., la dichiarò inammissibile, con condanna del Lorusso al pagamento delle spese di lite nei confronti del solo convenuto costituito. Ad.19/12/2022 CC R.g. n. 28613 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in unico grado di merito propone ricorso per cassazione, con atto affidato a quarantatré motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha proceduto al deposito di memoria, con documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA] Le evidenti ragioni di inammissibilità del ricorso, di cui in seguito, esimono dal dover dare conto partitamente dei numerosi motivi di ricorso, numerati dallo stesso ricorrente in quarantatré, e tanto anche in applicazione del criterio della ragione più liquida (Sez. U n. 9936 del 08/05/2014 Rv. 630490 - 01) , richiamato anche dal Tribunale di Roma nello scrutinio dell’opposizione in oggetto. [OSCURATO:PERSONA], come esattamente riporta to dal giudice del merito , ha affermato di essere venuto «avventurosamente» in possesso e comunque a conoscenza delle tre cartelle esatt oriali , senza null’altro specificare in punto di data della conoscenza. Il Tribunale di Roma ha, senza alcuna adeguata contrariapresa di posizione da parte del Lorusso, proceduto alla qualificazione dell’opposizione quale rientrante nell’ambito di quelle avverso gli atti esecutivi e l’ha dichiarata inammissibile, n o n avendo l’opponente in alcun modo specificato la data di conoscenza delle cartelle, in modo tale da poter individuare il termine di decorrenza per la proposizione del rimedio di cui all’art. 617 codice di rito. Ciò posto i motivi di ricorso sono apoditticamente formulati, senza confrontarsi, se non in minima parte, con l’affermazione decisoria della sentenza impugnata e in gran parte sono basati sulla presa visione dell e cartell e, cosicché è, qu antomeno Ad.19/12/2022 CC R.g. n. 28613 del 2020; estensore: C. Valle implicitamente, smentito l’assunto principale del Lorusso del non essergli stati notificat i gli atti di intimazione (la cartella svolge funzioni di intimazione ad adempiere, analogamente al precetto nell’esecuzione ordinaria), senza che siastato in alcun modo, come sopra scritto, e ciò sia nella fase di merito in unico grado che in quella di legittimità, specificato in che data la conoscenza «avventurosamente» acquisita sia avvenuta , per usare la stessa espressione del difensore. In tal modo il ricorso di legittimità del Lorusso omette di censurare adeguatamente la dichiarazione di inammissibilità adottata dal Tribunale, e, al tal fine , è del tutto ultronea la documentazione depositata unitamente alla memoria di cui all’art.380 bis cod. proc. civ., posto che si tratta di documenti non rientranti nel perimetrodelineato dall’art. 372 cod. proc. civ. , ossia concernenti la procedibilità del ricorso, e comunque inconferenti, in quanto volti a rappresentare la situazione di (asseri to) credito del Lorusso nei confronti dell’ente pubblico, e, quindi, utilmente producibili soltanto nelgiudizio di merito. Il ricorso è, pertanto,inammissibile per aspecificità sia in ordine alla data di conoscenza della cartella, ai fini della ritualità dell’opposizione agli atti esecutivi, sia in ordine ai singoli motivi di impugnazione. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del Lorusso e, sullabase del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ad.19/12/2022 CC R.g. n. 28613 del 2020; estensore: C. Valle pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deci