CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza n. 4259/27/2017 pronunciata il 12/04/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania e depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l’inammissibilità delquinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso;udito il difensore della società ricorrente che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;udita, per la controricorrente, l’Avvocatura Generale dello Stato, cheha concluso per il rigetto del ricorso;1. L’Agenzia delle Entrate in data 14/3/2012 notificava alla societàIDIS s.r.l. l’avviso di accertamento n. TF3030400414/2012 con il quale,sulla base di processo verbale di constatazione del 28/10/2011,contestava una maggiore IRES pari ad euro 4.710.904,00 ed unamaggiore IRAP pari ad euro 5.407.866,00.In particolare, l’Agenzia delle Entrate riteneva accertata lanecessità del recupero a tassazione delle plusvalenze patrimoniali pereuro 13.453.578,25, rilevate dalla società nel periodo d’imposta 2007a seguito della cessione di un vasto complesso immobiliare edindebitamente compensate con il disavanzo originatosi in occasionedell’operazione straordinaria di fusione inversa intercorsa tra la societàIDIS e la propria controllante Città del libro S.p.A. , per il tramite dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]Inoltre, l’Agenzia delle Entrate riteneva non deducibile, in sede dideterminazione del reddito d’impresa, l’importo corrisposto nel 2007dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026pari a complessivi euro 2.300.00,00, sul presupposto che dettocomponente negativo, riconosciuto alla società estera per attività diconsulenza e mediazione immobiliare resa dal suo amministratore, siriferisse ad operazioni oggettivamente inesistenti, non avendo lasocietà adeguatamente documentato la natura delle prestazioni svoltedal mediatore.2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, sez. 18, conla sentenza n.17962/18/14, in parziale accoglimento delle ragioniesposte dalla società contribuente, rideterminava con riferimento adentrambi i rilievi formulati dall’Agenzia l’ammontare delle maggioriimposte richieste dall’Ufficio.In ordine al primo rilievo, relativo al recupero a tassazione delleplusvalenze patrimoniali, la Commissione riconosceva sussistente lavolontà manifestata in concreto dalla società di attribuire rilevanzafiscale al disavanzo originatosi a seguito della operazione straordinariadi fusione inversa, concludendo che il recupero a tassazione delleplusvalenze immobiliari compensate con il disavanzo da fusioneandasse operato mediante l’applicazione dell’imposizione sostitutiva dicui all’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., anziché della impostaordinaria.In ordine al secondo rilievo relativo ai costi, la Commissione diprimo grado riteneva che la società avesse adeguatamente dimostratol’effettività della prestazione resa dalla società straniera, reputandoperò non integralmente congruo il corrispettivo versato, ritenendolodeducibile soltanto in misura pari al cinque per cento del valore totaledel complessivo progetto immobiliare concluso grazie alla cessionedelle aree, rideterminando la quota deducibile del componentenegativo in euro 1.530.000,00, a fronte dell’importo fatturato di euro2.300.000,00, con conseguente conferma del recupero a tassazionedella differenza pari ad euro 700.000,00.Numero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/20263. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmentel’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate ed accoglievaparzialmente l’appello incidentale proposto dalla società, compensandole spese di giudizio.3.1. [OSCURATO:PERSONA] affermava lasussistenza del giudicato interno sull’accertata illegittimitàdell’operazione con la quale la società aveva portato in compensazionedi plusvalenze maturate a seguito di alcune cessioni immobiliari ildisavanzo originato dalla pregressa operazione di fusione che l’avevacondotta ad incorporare le sue controllanti ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), a cui aveva dato rilievo fiscale in violazione delprincipio di neutralità operante in presenza di dette operazioni. Sullaquestione controversa, concernente il comportamento della societàvolto a dare rilevanza fiscale a quegli importi, ritenuto dal giudice diprimo grado, con pronuncia appellata sul punto, concludente nel sensodi una richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva come previstodall’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r., il giudice d’appello rilevava chenon fosse individuabile alcuna volontà concludente ed inequivoca,come desumibile dell’operazione fiscale, valevole come opzione. Edinvero, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la societàaveva posto in essere una condotta contraria a quella volta ad invocareil regime di imposta sostitutiva più favorevole a quella ordinaria, inquanto aveva dapprima compiuto una operazione di compensazioneindebita e, poi, richiesto la rateizzazione dell’imposta ordinaria sulminore importo frutto della predetta operazione; quindi, l’intento erastato quello di ridurre le plusvalenze utilizzando indebitamente unimporto privo di rilievo fiscale e non quello di dare rilievo fiscale a dettoimporto pagando un’imposta sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA], dunque, accoglieva il primo motivo di appelloritenendo assoggettabile al regime di tassazione ordinaria laNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026plusvalenza accertata e, al tempo stesso, accoglieva l’appelloincidentale svolto sul punto dalla contribuente applicando sull’impostaordinaria la rateizzazione richiesta.Quanto al secondo motivo di appello principale e motivo di appelloincidentale relativo alla deduzione dei costi per l’intermediazione, lasentenza di primo grado veniva confermata laddove aveva ritenutoprovata l’effettività della prestazione resa dal mediatore inglese. LaCommissione Tributaria Regionale riteneva, però, di rivalutarel’adeguatezza del compenso ai fini della deducibilità del costo. A talfine, respingeva le doglianze della società appellante incidentale,risultando eccessivo ed ingiustificato l’intero costo dedotto, osservandoche costituiva circostanza dedotta dalla stessa società chel’intermediazione avesse avuto ad oggetto esclusivamente l’operazioneimmobiliare che aveva condotto ad una sola vendita per l’importo dieuro 10.500.00,00, mentre nulla risultava allegato in ordine ad unintervento del mediatore rispetto alle altre operazioni immobiliariconcluse nello stesso periodo; inoltre, rilevava che per la misura dellaprovvigione non poteva ritenersi vincolante l’importo fissato neicontratti di collaborazione non essendosi realizzata la condizione iviposta di un’intermediazione per un valore superiore ai 22 milioni dieuro. Nella sentenza di appello, inoltre, confermata l’applicabilità dellapercentuale del 5%, determinata secondo la prassi amministrativaanche della stessa amministrazione finanziaria, e coerente con quellain uso del 4% maggiorata di un punto per la dimensione internazionaledell’operazione, la Commissione riteneva che l’importo congruodovesse commisurarsi rispetto al corrispettivo effettivo della vendita aprescindere dal valore complessivo dell’operazione immobiliare,dovendosi prendere in considerazione la riferibilità del costo rispettoalla vendita effettuata grazie all’intermediazione. In definitiva,Numero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026accoglieva parzialmente l’appello principale applicando la percentualedel 5% sul ridotto importo di euro 10.500.000,00.3.2. In conclusione, il giudice d’appello, in parziale accoglimentodell’appello dell’Agenzia, disponeva l’assoggettamento dellaplusvalenza accertata al regime di tassazione ordinaria e riconoscevala deducibilità del costo dell’intermediazione nella misura del 5% dieuro 10.500.000,00; in parziale accoglimento dell’appello della società,riconosceva la rateizzazione in cinque anni della tassazione ordinariaper la plusvalenza accertata.4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso percassazione affidandolo a cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate sicostituisce con controricorso.5. Il Procuratore Generale, nella persona della sostitutaprocuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], in data 9 dicembre 2025 depositavamemorie rassegnando le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsil’inammissibilità del quinto motivo ed il rigetto degli altri motivi diricorso.6. La società non ha depositato memorie.7. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della società ricorrente haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso, la SostitutaProcuratrice Generale ha concluso per l’inammissibilità del quintomotivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la contribuente deduce la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. 442/1997 e dell’art. 172, comma10 bis, del t.u.i.r., laddove la [OSCURATO:PERSONA] haritenuto che l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva previstodall’art. 172, comma 10 bis, del t.u.i.r. in caso di riallineamento traNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026valori contabili e valori fiscali a seguito di imputazione del disavanzodella fusione, non potesse essere operata attraverso il comportamentoconcludente tenuto dalla società.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la contribuente deduce la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. 442/1997 e dell’art. 172, comma10 bis, del t.u.i.r., laddove la [OSCURATO:PERSONA] non haritenuto che l’avvenuta compensazione delle plusvalenze conseguitedalle cessioni immobiliari operate nell’anno di efficacia della fusione conil disavanzo derivante dalla medesima operazione straordinariarappresentasse una condotta integrante un comportamentoconcludente, nel senso di aderire al regime di imposizione sostitutiva,alla luce delle norme innanzi citate.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la società deduce la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 109, comma 5, del t.u.i.r., poiché la CommissioneTributaria Regionale, in tema di deducibilità dei costi nel redditod’impresa in ragione del requisito dell’inerenza, ha ritenuto sindacabilela congruità del corrispettivo versato per le prestazioni diintermediazione immobiliare rese dalla società nonostante talesindacato debba ritenersi estraneo al giudizio di inerenza al qualesoltanto è subordinata la deducibilità di un componente redditualenegativo.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la società deduce la violazione dell’art.109, comma 5, del t.u.i.r. poiché la [OSCURATO:PERSONA],in tema di deducibilità dei costi nel reddito d’impresa in ragione delrequisito dell’inerenza, nel valutare la percentuale di deducibilità dellaprovvigione ha considerato soltanto l’ammontare riferibile alcorrispettivo incassato per la cessione che aveva direttamenteNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026beneficiato dell’intervento del mediatore, senza considerare il valorecomplessivo dell’operazione che, in assenza della positiva conclusionedella predetta cessione, sarebbe stata integralmente compromessa,non considerando che il sindacato di inerenza/congruità di un costo, aifini della deducibilità del reddito di impresa, non va condotto conriferimento alla singola operazione alla quale più direttamenteafferisce, bensì alla complessiva attività commerciale cui essa risultafunzionale.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5 c.p.c., la società deduce l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e cioèdel fatto che, senza l’intervento del mediatore, l’intera operazioneimmobiliare perfezionata nel 2007, non si sarebbe potuta concluderecon esito positivo; ciò imponeva di considerare nella determinazionedell’ammontare del costo deducibile non soltanto la quota direttamenteriferibile alla cessione su cui era intervento il mediatore, mal’ammontare complessivo dell’operazione immobiliare in cui era statacoinvolta la società.6. In via preliminare si dà atto che in atti risulta depositata lacomunicazione in data 3 maggio 2024 del diniego espresso in relazionealle istanze di definizione agevolata della controversia tributaria,presentate ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29dicembre 2022 n. 197.7. I primi due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto attinenti, sotto diversi profili, alle medesimeviolazioni di legge.7.1. La ricorrente si duole del fatto che la Commissione TributariaRegionale non abbia considerato l’operazione contabile indicata qualecomportamento concludente nel senso dell’esercizio dell’opzioneNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026prevista per l’applicazione della imposta sostitutiva sui valori positividerivanti da fusione.7.2. La questione sulla quale si controverte attieneall’applicabilità nel caso in esame, di fusione c.d. inversa, del regime dicui all’art. 172, comma 10 bis, del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986, ecioè se la previsione di imposta sostitutiva di cui al comma 2-terdell'articolo 176, richiamato dal citato art. 172, possa essere invocataanche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenereil vantaggio fiscale sui maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di talioperazioni in virtù di opzione esercitata non esplicitamente, bensìmediante comportamento concludente.Ai sensi del comma 2 ter dell’art. 176 del t.u.i.r. la societàconferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa alperiodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in esserel'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valoriimmobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, diun'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionalesulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonchéla differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui almedesimo articolo 16, comma 1.I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, peraltro, siconsiderano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso delquale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deveessere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento asaldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stataNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/20267.3. Nel caso in esame, la società [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2007aveva effettuato diverse cessioni di immobili annotando in contabilitàplusvalenze patrimoniali tassabili per euro 17.714.827,91, in data6/11/2007 aveva incorporato la sua società controllante, Città del Libros.r.l., e la controllante di quest’ultima, [OSCURATO:SOCIETA].,effettuando così un’operazione di fusione inversa che aveva prodottodifferenze di natura contabile e, quindi, un disavanzo di fusionederivante da annullamento di partecipazioni per complessivi euro18.753.578,25. Il suddetto disavanzo veniva imputato per euro5.300.000,00 agli immobili residuati alla società dalle cessioniintervenute nel gennaio 2007 e per euro 13.453.578,25 a storno delleplusvalenze patrimoniali derivanti dalle cessioni avvenute nell’anno2007 di altri immobili costituenti le attività della IDIS per euro17.714.827,91. Nel bilancio al 31 dicembre 2007 quindi, comerappresentato dalla medesima società ricorrente, vi era l’esposizione diplusvalenze patrimoniali per complessivi euro 4.261.249,66 indicatenell’apposito quadro RF del [OSCURATO:PERSONA] 2008 come plusvalenze darateizzare.Va dunque richiamato l’art. 172 del t.u.i.r. che enuncia, alcomma 1, il regime di neutralità, caratterizzato dal principio dicontinuità dei valori fiscalmente riconosciuti e dalla neutralità fiscaledei componenti reddituali, proprio delle operazioni commerciali chel’imposizione della plusvalenza relativa ai beni oggetto di conferimentofino a quanto l’azienda conferita o i singoli beni non venganosuccessivamente ceduti, per cui sarà soggetta ad imposizione ladifferenza tra il corrispettivo e l’originario costo fiscalmente riconosciutidei beni stessi. Si tratta dunque di un regime temporaneo perchél’imposizione del plusvalore, ma anche la deduzione delleNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026minusvalenze, è soltanto rinviata al momento della fuoriuscita dei benidal regime dei beni di impresa.L’art. 176 comma 2 ter del t.u.i.r. prevede, però, una deroga alregime di neutralità fiscale dell’operazione poiché alla conferitaria ecioè al soggetto derivante dalla fusione è consentito di affrancare ilmaggior valore iscritto in bilancio dei beni dell’azienda conferita, con ilpagamento dell’imposta sostitutiva, secondo le modalità ed i tempiprevisti dal citato art. 176, come previsto dall’art. 172 comma 10 bis edal DM 25 luglio 2008 in tema di imposta sostitutiva in materia diconferimenti di azienda, di fusioni e scissioni.L’affrancamento avviene, dunque, mediante il versamento insede di dichiarazione dei redditi di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF,dell’IRES e dell’IRAP da applicarsi al valore delle immobilizzazionimateriali ed immateriali relative all’azienda conferita.Deve altresì evidenziarsi che, se a mente dell’art. 1 del d.P.R. n.442/1997 l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’impostao di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti delcontribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contrabili, lavalidità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata alla suaconcreta attuazione sin dall’inizio dell’atto o dell’attività.7.4. Nel caso in esame la società ricorrente ritiene di averopzionato l’applicabilità dell’imposta sostitutiva anziché di quellaordinaria. Nel bilancio post fusione aveva proceduto ad esporreplusvalenze per l’importo di euro 4.261.249,66, conseguenteall’imputazione del disavanzo di euro 13.453.578,23 a stornodall’importo originario tassabile di euro 17.714,827,91, derivante daplusvalenze patrimoniali da cessione di immobili.La contribuente invocava l’applicabilità dell’imposta sostitutivasulle plusvalenze compensate con il disavanzo da fusione in virtù diopzione effettuata con comportamento concludente, ritenendo cheNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026tramite la compensazione delle plusvalenze generatesi a seguito dellecessioni immobiliari perfezionatesi nel 2007 con il disavanzo originatosidalla fusione inversa avesse inequivocabilmente inteso attribuirerilevanza anche fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio a seguitodell’imputazione del disavanzo ad incremento del valore di detti beni,da intendersi quale comportamento concludente volto ad aderire alregime di imposizione sostitutiva previsto dall’art. 172 comma 10 bisdel t.u.i.r.[OSCURATO:PERSONA], nel rilevare che talecondotta non potesse considerarsi comportamento concludente nelsenso di ritenere esercitata l’opzione ai fini dell’applicazionedell’imposta sostitutiva, alla luce di quanto innanzi esposto, non haviolato le disposizioni normative citate.Va innanzitutto rilevato che la Commissione non ha intesoescludere in astratto la possibilità che l’opzione possa essere esercitatamediante comportamento concludente, come peraltro previstoespressamente dal citato art. 1 del d.P.R. 442/1997, ma ha ritenutoche la società avesse posto in essere una condotta contraria a quellavolta ad invocare il regime di imposizione sostitutiva sul disavanzo,poiché ha dapprima effettuato un’operazione di compensazione, comeinnanzi descritta, e poi ha richiesto la rateizzazione dell’impostaordinaria sul minore importo frutto di compensazione. Taliargomentazioni non risultano nemmeno contrastate specificamentedalla ricorrente, che si è limitata a ribadire la propria tesi in ordine allalegittimità dell’operazione come compiuta, alla compatibilità tra lecondotte contestate ed alla conseguente individuazione in dettaoperazione di un comportamento integrante l’opzione all’applicazionedel regime dell’imposta sostitutiva.Ad avviso di questa Corte, invece, la sentenza impugnata nonincorre nelle denunziate violazioni di legge, perché, con accertamentoNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026in fatto congruamente e logicamente motivato, ha rilevato chel’intenzione della società con la predetta operazione contabile non eraunivoca nel senso di sottoporre a tassazione agevolata l’importo privodi rilevanza fiscale per il principio di neutralità, o comunque che dadetta operazione non potesse desumersi inequivocabilmente uncomportamento concludente nel senso prospettato dalla contribuente,bensì piuttosto quello di ridurre le plusvalenze provvedendo allacompensazione con parte dell’importo derivante dal disavanzoconseguente alla fusione per ottenere una riduzione della somma dasottoporre a tassazione.In tal modo la società prima ha ridotto con l’importo privo dirilievo fiscale le plusvalenze patrimoniali, poi ha inteso sottoporre laminor somma derivante dall’operazione contabile all’impostasostitutiva, per la quale peraltro avrebbe dovuto corrisponderel’aliquota in unica rata, quando invece ha indicato contraddittoriamentein bilancio la rateizzazione dell’imposta prevista soltanto per il regimeordinario.Da tanto consegue che non può ritenersi esercitata alcunaopzione nemmeno con comportamenti che la ricorrente adduce comeconcludenti e che, invece, conducono in direzione diversa, non essendostati realizzati gli adempimenti che presuppongono inequivocabilmentela scelta di un determinato regime fiscale, in luogo di quello ordinarioo di base, anche in assenza di una formale comunicazione.I primi due motivi vanno dunque rigettati.8. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto si contesta la violazione di legge in ordinealle medesime disposizioni normative richiamate.8.1. La ricorrente si duole del fatto che la Commissione haritenuto sindacabile la congruità del corrispettivo versato per leprestazioni di intermediazione immobiliare rese dalla società e del fattoNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026che nel valutare la percentuale di deducibilità della provvigione haconsiderato soltanto l’ammontare riferibile al corrispettivo incassatoper la cessione che aveva direttamente beneficiato dell’intervento delmediatore e non la complessiva attività commerciale cui essa risultafunzionale.8.2. In relazione all’art. 109, comma 5, del t.u.i.r., richiamatodalla società contribuente, questa Corte ha affermato il condivisibileprincipio di diritto secondo cui «In tema di imposta sui redditid'impresa, il principio dell'inerenza esprime la riferibilità dei costisostenuti all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o inproiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera adessa estranea, e, infatti, quale vincolo alla deducibilità dei costi, nondiscende dall'art. 75, comma 5 (attuale art. 6 109, comma 5), deld.P.R. n. 917 del 1986, che concerne il diverso principiodell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti (ferma l'inerenza),cioè la correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Da ciòconsegue che l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizioqualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio,afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dallanozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità el'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto diinerenza» (Cass., sez. 5, n. 27786 del 2018; n. 13882 del 2018; Cass.,sez. 5, ord. n. 450 del 2018).La richiamata previsione normativa, quindi, più che la fonte delprincipio di inerenza, da considerarsi una regola intrinseca al sistemadi determinazione del reddito di impresa, disciplina il successivo profilodella deducibilità dei componenti negativi in presenza di ricavi eproventi non computabili nel reddito d’impresa.Ed infatti, il principio di inerenza si atteggia a regola economicaimmanente al nostro ordinamento fiscale e postula che il redditoNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026tassabile venga in rilievo al netto dei costi sostenuti per la suaproduzione.L'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce chesono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attivitào beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito. Laregola in parola ha una portata generale, lasciando correttamenteall'interprete la verifica della effettiva inerenza delle spese al processoproduttivo (Cass., sez. 5, 13/05/2024, n. 13043).L’inerenza va, dunque, collegata all’attività di impresa,escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocanoin una sfera estranea all'attività imprenditoriale.Da tanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,espresso con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6368, consegue, da unaparte, anche che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità ol'utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio diinerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. V, 21novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786;Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450); dall'altra, chel'antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a meroelemento sintomatico della carenza del requisito dell’inerenza (Cass.,sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7741).8.3. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria, riconosciutal’inerenza del costo, in sostanza non ha inciso, riducendolo, sullacongruità dello stesso, bensì non ha ritenuto corretto il valore ad essocomplesso.La ricorrente, con riguardo alle prestazioni di intermediazionerese da una società inglese per il tramite del suo amministratore, harappresentato di aver dimostrato, attraverso un’ampia produzionedocumentale, l’esistenza e l’effettività delle prestazioni e che l’acquistoNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026effettuato grazie al mediatore di un terreno adiacente a quello riservatoper la realizzazione del progetto di interesse dovesse inserirsi nella piùampia operazione immobiliare finalizzata all’insediamento nella città diNapoli di un polo culturale denominato Citta del Libro.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di commisurareil costo deducibile all’importo corrisposto per l’acquisto del terreno inquestione pari ad euro 10.500.000,00, indipendentemente dal valorecomplessivo dell’operazione commerciale relativa alla realizzazione delpolo culturale in zona adiacente, anche perché non risultava allegatoalcunché in ordine all’intervento del mediatore inglese rispetto alle altreoperazioni immobiliari concluse in epoca coeva.La valutazione della incongruità del costo dedotto compiuta dallaCommissione tributaria di secondo grado va dunque intesa nel sensoche l’importo deducibile è stato commisurato ad una percentuale diprovvigione indicata nel 5%, per le ragioni descritte nel giudizio dimerito ed ad esso attinenti e, peraltro, nemmeno oggetto dicontestazione, sull’importo della prestazione effettivamente resa dalmediatore avente ad oggetto la vendita del terreno per euro10.500.000,00, dovendosi prescindere, come detto, dal valorecomplessivo dell’operazione per la quale non risulta in alcun modoeseguita attività da parte del mediatore.L’opera del mediatore, compensata con la provigione cosìcalcolata, svolta in relazione alla conclusione del contratto di acquistodel terreno è, dunque, certamente inerente all’attività della società edin relazione ad essa deve essere commisurata la deducibilità, senza chedebba considerarsi la stipula di altri contratti (conclusi nel medesimoarco temporale) o comunque la realizzazione del progettooriginariamente fissato, che al più può essere ritenuta, insieme ad unaserie di altri fattori, l’effetto indiretto anche dell’operazione immobiliareNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026conclusa dal mediatore, non in rapporto di stretta dipendenza traprestazione e costo della stessa.Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati poiché laCommissione Tributaria Regionale si è attenuta a detti critericollegando l’inerenza del costo alla prestazione del mediatore connessaall’attività della società.9. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omessoesame del fatto decisivo consistente nel fatto che senza l’intervento delmediatore, l’intera operazione immobiliare perfezionata nel 2007, nonsi sarebbe potuta concludere con esito positivo.Come da ultimo ribadito nella pronuncia della sezione tributariadel 13/11/2025, n. 30025, «la giurisprudenza di questa Corte è infattiormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n.33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod.proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concernel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad averecarattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra diper sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storicorilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad unvizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 27dicembre 2019, n. 34476).Nel caso in esame, con la censura così come articolata laricorrente, in sostanza, sollecita una rivalutazione nel merito dellaquestione proposta, atteso che non può validamente sostenersi che laNumero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026Commissione Tributaria abbia omesso di pronunciarsi sul fatto laddoveha circoscritto l’ammontare deducibile in relazione alle prestazioni resedal mediatore al solo importo direttamente riferibile alla cessioneperfezionata con il suo ausilio, escludendo il valore complessivodell’operazione commerciale sulla quale non è intervenuto.L’espressa pronuncia resa sul punto dalla Commissione escludein radice la configurabilità della violazione così come descritta, mentrela doglianza circa l’errata interpretazione dell’art. 109 comma 5 delt.u.i.r. non rientra con ogni evidenza nell’ipotesi di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c., bensì in quello di cui al n. 3 c.p.c., già esaminato nell’ambitodei precedenti motivi di ricorso.La considerazione della valenza in concreto per l’attivitàcommerciale della società dell’attività di mediazione rispetto allaconclusione di altri contratti ai quali il mediatore non avrebbepartecipato perché detti diversi contratti non rientravano nel suoincarico e, quindi, la valutazione delle conseguenze che detta attivitàavrebbe avuto sulla diversa operazione commerciale descritta in attiinvolge questioni di merito attinenti all’apprezzamento in concreto dellasituazione di fatto che esulano da un possibile vaglio nel giudizio dilegittimità.Il quinto motivo è pertanto infondato.10. In definitiva, il ricorso è infondato e le spese vanno regolatesecondo il principio di soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c.,liquidate come in dispositivo e poste a carico del ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che liquidanella misura di euro 12.000,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate,oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 27358/2017Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 8482/2026Data pubblicazione 04/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del 7 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSabrina [OSCURATO:PERSONA]