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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13361/2026

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ore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 3908/2024 depositata il 20/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, la societàcooperativa [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/2026TVS030300844/2019 avente ad oggetto maggiore IVA per l’annod’imposta 2015 derivante dalla contestazione di infedele dichiarazione.La CTP rigettava il ricorso.2.

La società proponeva appello, deducendo che si era avvalsadell’opzione di cui all’art. 32 bis d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 (cd.IVA per cassa) e dolendosi della violazione del contraddittoriopreventivo.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, consentenza n. 3908/2024, accoglieva l’appello, osservando che legaranzie di cui all’art. 12, comma 7°, l. 212/2000 trovano applicazionesolo ai casi nella stessa indicati (accessi, ispezioni, verifiche nei localidestinati all’esercizio dell’attività), nonché ai tributi armonizzati, anchein ipotesi di accertamenti “a tavolino”, sempreché le argomentazioniche il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittoriopreventivo non risultino meramente pretestuose.

Nel caso di specie,tuttavia, l’Amministrazione dopo la notifica del questionario, all’esitodell’esame della documentazione fornita, aveva emesso l’avviso diaccertamento, così venendo «meno all’obbligo del contraddittoriopreventivo, che postulava la comunicazione alla società degli esiti degliaccertamenti compiuti e l’assegnazione di un termine non inferiore asessanta giorni per consentire eventuali controdeduzioni».

Infine,rilevava che le argomentazioni del contribuente non erano pretestuose(in particolare quella relativa all’opzione per la cd.

IVA per cassa) dalmomento che, nel merito, l’Amministrazione non aveva replicato.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.

La contribuente non ha resistitocon controricorso ed è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/20261.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7°, l. 212/2000.Ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto necessaria la consegna del PVC, senza considerare che vi erastata un’interlocuzione con il contribuente a seguito della notifica delquestionario come risultava dallo stesso atto di appello dellacontribuente (pagg. 9-10) e dalla documentazione (processi verbali)depositata dalle parti come allegato 11 al ricorso di primo grado edallegato 6 alle controdeduzioni di primo grado).1.2 Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132, comma 1°, n. 4), c.p.c. e36, comma 2°, n. 4) d.lgs. 546/1992.

L’Amministrazione ha lamentatol’omessa motivazione che caratterizzerebbe la sentenza impugnata,avendo la CGT di secondo grado acriticamente aderito alle doglianzedella contribuente, senza considerare il documentato svolgimentodell’interlocuzione.1.3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, inconsiderazione della loro stretta connessione, sono fondati.La CGT di secondo grado ha erroneamente applicato i principi inmateria di contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo operantel’art. 12, comma 7°, l. 212/2000 anche al di fuori dei casi ivi previsti,quando l’accertamento riguarda tributi armonizzati.Al riguardo occorre precisare che, nella disciplina anterioreall’introduzione dell’art. 6 bis l. 212/2000 per effetto dell’art. 1 d.lgs.219/2023 – che regola attualmente le modalità del contraddittorio pertutti i tributi, ma non trova applicazione, ratione temporis, alla vicendain esame - l’obbligo del contraddittorio preventivo vigeva “quanto aitributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre havalenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando laNumero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/2026relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbiaassolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto cheavrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo,secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice dimerito” (Cass.

SS.UU. 21271/2025; cfr. anche Cass. Sez.

U.24823/2015).Con riguardo ai tributi armonizzati, però, a differenza di quantoprevisto dall’art. 12, comma 7°, l. 212/2000 per i casi di accessiispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività, nonerano stabilite particolari formalità per il contraddittorio, essendoinvece sufficiente che venisse assicurata «l'effettività dello stesso,indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorsoa procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed ilriconoscimento dell'accesso agli atti» (Cass. n. 18489/2024; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 20436/2021, in motivazione).Nel caso di specie, la stessa cooperativa – come risulta dallatrascrizione dell’atto d’appello contenuta nel ricorso per cassazione(cfr. pag. 9) - ha fatto riferimento ad interlocuzioni intervenute conl’Agenzia delle Entrate prima dell’emissione dell’avviso ed ai relativiverbali; anche il giudice d’appello menziona l’invio del questionario e lasuccessiva attività di accertamento.Dunque, la CGT di secondo grado non avrebbe dovuto ritenerenecessario il rispetto delle formalità previste dall’art. 12, comma 7°, l.212/2000 - e cioè la comunicazione dell’esito degli accertamenti ed ilrispetto del termine dilatorio di sessanta giorni prima di provvederealla notifica dell’avviso - dal momento che, per quanto esposto, conriguardo all’IVA, ove non vi sia l’accesso presso i luoghi destinatiNumero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/2026all’esercizio dell’attività, non sono previste particolari formalità per ilcontraddittorio; avrebbe invece dovuto valutare in concreto se,contraddittorio, dando atto dell’esito di tale accertamento nellamotivazione.I primi due motivi vanno quindi accolti, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia che dovrà valutare, alla lucedei principi esposti, se con le interlocuzioni di cui si dà atto neirichiamati verbali, conseguenti alla notifica del questionario, è statoassicurato il diritto al contraddittorio.2.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 112 c.p.c.,345 c.p.c. e 57, comma 2°, d.lgs. 546/1992.

L’Amministrazione halamentato che le circostanze in forza delle quali il giudice d’appello haritenuto che fosse stata superata la prova di resistenza erano stateallegate tardivamente, per la prima volta con l’atto di appello.2.2 Con il quarto motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto ilvizio di cui all’art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 6commi 3, 4 e 5 d.P.R. 633/1972.

Ad avviso della ricorrente il giudiced’appello sarebbe incorso in errore in quanto non si era avveduto deldato certo dell’emissione di fatture non pagate e non inserite nelladichiarazione IVA.Tali motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due.3.

In definitiva, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e dichiaratiassorbiti i rimanenti due; la sentenza impugnata va quindi cassata inrelazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che dovràprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiaraassorbiti i rimanenti due; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 3908/2024 depositata il 20/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, la societàcooperativa [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/2026TVS030300844/2019 avente ad oggetto maggiore IVA per l’annod’imposta 2015 derivante dalla contestazione di infedele dichiarazione.La CTP rigettava il ricorso.2. La società proponeva appello, deducendo che si era avvalsadell’opzione di cui all’art. 32 bis d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 (cd.IVA per cassa) e dolendosi della violazione del contraddittoriopreventivo.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, consentenza n. 3908/2024, accoglieva l’appello, osservando che legaranzie di cui all’art. 12, comma 7°, l. 212/2000 trovano applicazionesolo ai casi nella stessa indicati (accessi, ispezioni, verifiche nei localidestinati all’esercizio dell’attività), nonché ai tributi armonizzati, anchein ipotesi di accertamenti “a tavolino”, sempreché le argomentazioniche il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittoriopreventivo non risultino meramente pretestuose. Nel caso di specie,tuttavia, l’Amministrazione dopo la notifica del questionario, all’esitodell’esame della documentazione fornita, aveva emesso l’avviso diaccertamento, così venendo «meno all’obbligo del contraddittoriopreventivo, che postulava la comunicazione alla società degli esiti degliaccertamenti compiuti e l’assegnazione di un termine non inferiore asessanta giorni per consentire eventuali controdeduzioni». Infine,rilevava che le argomentazioni del contribuente non erano pretestuose(in particolare quella relativa all’opzione per la cd. IVA per cassa) dalmomento che, nel merito, l’Amministrazione non aveva replicato.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi. La contribuente non ha resistitocon controricorso ed è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/20261.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7°, l. 212/2000.Ha dedotto che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto necessaria la consegna del PVC, senza considerare che vi erastata un’interlocuzione con il contribuente a seguito della notifica delquestionario come risultava dallo stesso atto di appello dellacontribuente (pagg. 9-10) e dalla documentazione (processi verbali)depositata dalle parti come allegato 11 al ricorso di primo grado edallegato 6 alle controdeduzioni di primo grado).1.2 Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132, comma 1°, n. 4), c.p.c. e36, comma 2°, n. 4) d.lgs. 546/1992. L’Amministrazione ha lamentatol’omessa motivazione che caratterizzerebbe la sentenza impugnata,avendo la CGT di secondo grado acriticamente aderito alle doglianzedella contribuente, senza considerare il documentato svolgimentodell’interlocuzione.1.3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, inconsiderazione della loro stretta connessione, sono fondati.La CGT di secondo grado ha erroneamente applicato i principi inmateria di contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo operantel’art. 12, comma 7°, l. 212/2000 anche al di fuori dei casi ivi previsti,quando l’accertamento riguarda tributi armonizzati.Al riguardo occorre precisare che, nella disciplina anterioreall’introduzione dell’art. 6 bis l. 212/2000 per effetto dell’art. 1 d.lgs.219/2023 – che regola attualmente le modalità del contraddittorio pertutti i tributi, ma non trova applicazione, ratione temporis, alla vicendain esame - l’obbligo del contraddittorio preventivo vigeva “quanto aitributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre havalenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando laNumero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/2026relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbiaassolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto cheavrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo,secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice dimerito” (Cass. SS.UU. 21271/2025; cfr. anche Cass. Sez. U.24823/2015).Con riguardo ai tributi armonizzati, però, a differenza di quantoprevisto dall’art. 12, comma 7°, l. 212/2000 per i casi di accessiispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività, nonerano stabilite particolari formalità per il contraddittorio, essendoinvece sufficiente che venisse assicurata «l'effettività dello stesso,indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorsoa procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed ilriconoscimento dell'accesso agli atti» (Cass. n. 18489/2024; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 20436/2021, in motivazione).Nel caso di specie, la stessa cooperativa – come risulta dallatrascrizione dell’atto d’appello contenuta nel ricorso per cassazione(cfr. pag. 9) - ha fatto riferimento ad interlocuzioni intervenute conl’Agenzia delle Entrate prima dell’emissione dell’avviso ed ai relativiverbali; anche il giudice d’appello menziona l’invio del questionario e lasuccessiva attività di accertamento.Dunque, la CGT di secondo grado non avrebbe dovuto ritenerenecessario il rispetto delle formalità previste dall’art. 12, comma 7°, l.212/2000 - e cioè la comunicazione dell’esito degli accertamenti ed ilrispetto del termine dilatorio di sessanta giorni prima di provvederealla notifica dell’avviso - dal momento che, per quanto esposto, conriguardo all’IVA, ove non vi sia l’accesso presso i luoghi destinatiNumero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/2026all’esercizio dell’attività, non sono previste particolari formalità per ilcontraddittorio; avrebbe invece dovuto valutare in concreto se,contraddittorio, dando atto dell’esito di tale accertamento nellamotivazione.I primi due motivi vanno quindi accolti, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia che dovrà valutare, alla lucedei principi esposti, se con le interlocuzioni di cui si dà atto neirichiamati verbali, conseguenti alla notifica del questionario, è statoassicurato il diritto al contraddittorio.2.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 112 c.p.c.,345 c.p.c. e 57, comma 2°, d.lgs. 546/1992. L’Amministrazione halamentato che le circostanze in forza delle quali il giudice d’appello haritenuto che fosse stata superata la prova di resistenza erano stateallegate tardivamente, per la prima volta con l’atto di appello.2.2 Con il quarto motivo di ricorso, l’Amministrazione ha dedotto ilvizio di cui all’art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 6commi 3, 4 e 5 d.P.R. 633/1972. Ad avviso della ricorrente il giudiced’appello sarebbe incorso in errore in quanto non si era avveduto deldato certo dell’emissione di fatture non pagate e non inserite nelladichiarazione IVA.Tali motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due.3. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e dichiaratiassorbiti i rimanenti due; la sentenza impugnata va quindi cassata inrelazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che dovràprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 11979/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 13361/2026Data pubblicazione 08/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiaraassorbiti i rimanenti due; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti