CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]pP SANTALUCIA; Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui è stata respinta la domanda di applicazione dell'indulto relativamente alla pena di anni uno di reclusione ed euro 5.000,00 di multa irrogata con sentenza del 15 ottobre 2015. Con detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui agli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, posto in continuazione con il reato oggetto di precedente sentenza irrevocabile. La sentenza fu confermata in appello anche per la parte relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, sicché la domanda di applicazione dell'indulto non può essere accolta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. Il giudice della condanna non si espresse sulla sussistenza o meno dell'aggravante, come si evince dal verbale di udienza, e il giudice di appello, lungi dall'affermare la sussistenza dell'aggravante, ha escluso che fosse stata applicata in primo grado e ha aggiunto che, siccome il reato in esame è stato posto in continuazione con altro oggetto di condanna irrevocabile, l'aggravante non era comunque applicabile trattandosi di reato satellite. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Non coglie nel segno l'assunto di ricorso secondo cui i giudici di merito non avrebbero affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Come si trae con chiarezza dalla sentenza di appello, il giudice di primo grado pronunciò condanna per il reato sì come aggravato dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'imputato propose appello "con limitato esclusivo riferimento alla ritenuta configurazione dell'aggravante...". Nella sentenza di appello si osserva che, nell'applicare la cd. continuazione esterna, il giudice di primo grado determinò l'aumento per il reato sub iudice, reato-satellite, senza una espressa e specifica considerazione dell'aggravante, notazione questa che è ben diversa dalla rilevazione di un'avvenuta esclusione, volendo significare che non aveva dato espresso rilievo, nella determinazione del quantum di aumento, all'incidenza dell'aggravante. Quindi, la Corte di appello, lungi dall'escludere essa stessa l'aggravante, ha evidenziato che, in caso di continuazione, gli elementi circostanziali del reato- stellite sono oggetto di considerazione al solo scopo di adeguare l'aumento complessivo e che il giudizio di comparazione tra circostanze va effettuato soltanto in riguardo a quelle afferenti al reato più grave. Ha quindi concluso per l'infondatezza del motivo di impugnazione in ordine all'operatività dell'aggravante, la quale, accedendo al reato-satellite, non poteva avere rilievo applicativo. La conferma che la Corte di appello ha ritenuto l'aggravante è data dalla successiva considerazione di sentenza in punto di adeguatezza dell'incremento sanzionatorio apportato per il reato-satellite, in ragione, si legge, anche "dell'apprezzabile entità del dato ponderale" della sostanza stupefacente commercializzata, che appunto aveva dato luogo alla contestazione dell'aggravante stessa. 3. Per quanto appena richiamato, deve concludersi che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente affermato che la condanna ha avuto ad oggetto un reato aggravato dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, pertanto ostativo all'applicazione dell'indulto. Il ricorso deve allora essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce