Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:102
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0377_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-377/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540/CEE, relativa all' accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 novembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540/CEE, relativa all' accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322, pag. 20), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 11 di detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
2 L' art. 11 della direttiva 87/540 dispone che gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi a queste disposizioni entro il 30 giugno 1988 e che ne informano immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto dal governo belga nessuna comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative emanate per conformarsi alla direttiva, con lettera 21 agosto 1988 la Commissione invitava detto governo a presentare osservazioni. Poiché alla lettera non veniva data risposta la Commissione emetteva un parere motivato il 7 marzo 1990. Non avendo ricevuto risposta nemmeno in questo caso, essa ha proposto il presente ricorso.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 Il governo belga ha ammesso che, a causa di numerose difficoltà interne ed istituzionali, i provvedimenti necessari a trasporre la direttiva nel diritto interno non erano stati adottati.
6 Questo tipo di difficoltà non può giustificare, per giurisprudenza costante (v. in particolare sentenza Commissione / Belgio, causa C-290/89, Racc. pag. I-2851), che uno Stato membro non adotti i provvedimenti necessari per l' attuazione di una direttiva.
7 Tuttavia, dato che la Commissione ha limitato l' oggetto del ricorso alla mancata comunicazione dei provvedimenti adottati per l' attuazione della direttiva, la Corte può accogliere il ricorso solo entro questi limiti.
8 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo comunicato entro il termine stabilito le disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540, relativa all' accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 11 di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo comunicato entro il termine stabilito le disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540/CEE, relativa all' accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 11 di detta direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.