CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 40966/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 11 aprile 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato, a far data dal 12 marzo 2024, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a lui concessa in data 15 febbraio 2023, per le plurime violazioni alle prescrizioni imposte, pur ritenendo validamente espiata la pena per il periodo dal 28 febbraio 2023 al 12 marzo 2024, stante l'attività lavorativa svolta; rilevato che il ricorrente deduce la insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale tenuto conto delle giustificazioni fornite in merito alle tre violazioni contestate, e per avere valutato la rilevanza di queste con una breve formula di stile, nonostante gli elementi positivi costituiti dalla cura della famiglia e dallo svolgimento di attività lavorativa, protrattisi per l'intera durata della misura; la motivazione, poi, è contraddittoria nella parte in cui il Tribunale ha, comunque, ritenuto validamente espiata la pena proprio per tutto il periodo durante il quale si sono verificate le violazioni contestate; rilevato che, con successiva memoria, il ricorrente chiede l'assegnazione del procedimento ad altra sezione, negando che il ricorso prospetti questioni di merito, essendo stata dedotta l'assenza di motivazione, in quanto redatta applicando mere clausole di stile e senza tenere conto della valutazione dell'UEPE circa l'intervenuta revisione critica del proprio passato da parte del ricorrente; ritenuto che il ricorso non si confronti con l'ordinanza, che ha valutato la condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa per la ripetitività delle violazioni, l'ultima delle quali accertata in data 11 marzo 2024, non avendo il ricorrente ricevuto, evidentemente, alcun effetto deterrente dalle diffide e dalle contestazioni già rivoltegli in precedenza, così dimostrando di non svolgere adeguatamente un percorso riabilitativo, e impedendo di ritenere la misura stessa idonea a prevenire recidive; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al 2 //7 versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore