CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2021
Cassazione n. 33521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte SZ2_. DìSt. d'appello di Taranto del 28/02/2022 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 19/02/2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 81, cpv., 629 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo connotato da lineare e coerente logicità in punto di valutazione delle prove dichiarative. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto "con certezza" l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla testimonianza della figlia presente al momento del fatto e dalla documentazione bancaria acquisita agli atti (pag. 2 della sentenza impugnata). Ebbene, stante il penetrante vaglio in ordine alla credibilità delle dichiarazioni della parte lesa, legittimamente i giudici di ne hanno ricavato elementi a carico dell'imputato, idonei a fondare la condanna penale per i fatti in imputazione. Pertanto, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Nel caso in esame, il giudice di seconde cure risulta aver apprezzato le dichiarazioni della persona offeso in punto sia di attendibilità soggettiva che oggettiva, alla luce degli altri elementi di tipo dichiarativo, documentale ed investigativo acquisiti nel processo di cui si è dato conto nella sentenza impugnata. Le ulteriori doglianze aventi riguardo alla sussistenza del reato ed alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione sono vietate in sede di legittimità non solo in quanto generiche ed aspecifiche, ma anche poiché meramente reiterative di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen