CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giuseppina •Moscato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze, in conferma della pronuncia del primo giudice, ha affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art.icornma 1, D.L. n.4 del 2019, per aver omesso di comunicare i redditi derivanti da vincite di gioco d'azzardo, inducendo in errore l'INPS, 4condannato la ricorrente alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità sotto il profilo soggettivo del reato, non essendo consapevole dell'obbligo di comunicare anche i redditi da vincita da gioco e, con il secondo motivo, v,iplazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego W-circostanze attenuanti generiche. fr,4 Considerato che le doglianze formulate con il primo e con il secondo motivo di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità .e perciò insindacabili in questa sede, come .si desume dalle considerazioni formulate da. l giudice a quo, laddove ha affermato che l'imputata era ben consapevole dravere ben tre conti gioco aperti da cui, tra i 2017 e il 2018, aveva ottenuto ingenti vincite, per oltre euro 76.000,00, somme che erano state anche parzialmente prelevate e di cui quindi aveva avuto piena conoscenza, non rilevando in alcun modo la intima convinzione della ricorrente di non dover dichiarare tali vincite, che invece rientrano a pieno titolo tra i "redditi diversi" da indicare nella DSU. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al disvalore del fatto, in ragione dell'entità dei redditi di cui la ricorrente ha omesso la dichiarazione, così ritenendo proporzionata la pena determinata dal primo giudice in misura prossima al minimo edittale e facendo richiamo ai precedenti penali di cui è gravata la ricorrente ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estens