CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 ottobre 2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di tentato di furto di due banconote da 5 euro. Era stata contestata e ritenuta l'aggravante della destrezza, perché l'imputato aveva avvicinato la vittima all'uscita di una chiesa, chiedendo l'elemosina, esibendo un cartello per tale richiesta e aprendo la tasca del giubbotto della persona offesa, ove erano custodite le due banconote. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato a un unico motivo, qui di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. Il ricorrente denunzia la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625 n.4 cod. pen., sebbene nell'atto di appello fossero state svolte delle censure sul punto.z.1 • Deduce, quindi, che l'esclusione della suddetta aggravante consentirebbe di dichiarare improcedibile l'azione penale per il tentato furto semplice, giacché non v'è in atti la querela della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Correttamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante della destrezza, giacché - come sottolineato dal Tribunale- l'imputato, per sottrarre le banconote, si è servito della tecnica dell'abbraccio, che "si connota come mezzo fraudolento essendo caratterizzata da particolare astuzia e scaltrezza, sicuramente idonea ad eludere la sorveglianza sulla cosa da parte della persona offesa" (pag. 2 della sentenza di primo grado). In proposito, va evidenziato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). pur vero che sul punto nella sentenza di appello nulla si è detto, tuttavia va rilevato che il motivo di appello è del tutto generico sulla sussistenza della aggravante della destrezza, mentre la motivazione della sentenza di primo grado - come si è visto- è specifica e corretta in diritto. 3. Il ricorso deve essere dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2022 Consi