CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 13315/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/07/2025 del TRIBUNALE DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale dellapena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 1 luglio 2025, emessa all’esitodi giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con lariduzione per il rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno di reclusionee di 300 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generichee la diminuente del vizio parziale di mente equivalenti all’aggravante contestata,dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di concorso in furto aggravatoex artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale exart. 337 cod. pen. (capo B); fatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA]Elena il 25 aprile 2023.2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliariha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza deducendo duedistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionein relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena. Lasentenza impugnata avrebbe applicato il beneficio in considerazione dell’assenzadi precedenti penali dell’imputato, benché, dal certificato del casellario giudiziale,risultassero più condanne a suo carico, con conseguente travisamento del datodocumentale. L’errore avrebbe, dunque, reso illogica la motivazione.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen.La sentenza impugnata avrebbe concesso il beneficio della sospensionecondizionale senza subordinarlo a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primocomma, cod. pen., benché dal certificato del casellario giudiziale risultasse chel’imputato aveva già fruito del beneficio in parola con sentenza del Tribunale diCagliari in data 5 luglio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024. Ne conseguirebbela violazione dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., che impone, ove l’imputatoabbia già fruito del beneficio, la subordinazione della sospensione condizionaleall’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma di tale articolo.3. In data 5 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente allasospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguiti indicati.2. Ai sensi dell’art. 163, primo comma, cod. pen., nel pronunciare una sentenzadi condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a 2 anni(ovvero a una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva eragguagliata ai sensi dell’art. 135 cod. pen., sia equivalente a una pena detentivaper un tempo non superiore, nel complesso, a 2 anni), il giudice può ordinare chel’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni se la condanna èper un delitto e di 2 anni se la condanna è per una contravvenzione.In base all’art. 164, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale dellapena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell ’art. 133,il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.Ai sensi del successivo secondo comma, la sospensione condizionale della penanon può essere concessa, per quanto qui di interesse, a chi ha riportato unaprecedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se è intervenuta lariabilitazione; e a mente del quarto comma dello stesso articolo, la sospensionecondizionale non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice,nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionalequalora la pena da infliggere, cumulata con quella disposta, anche per un delitto,con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.Tale disciplina deve essere ulteriormente integrata con quella dettata inmateria di revoca dall’art. 168 cod. pen., il cui primo comma stabilisce che larevoca della sospensione condizionale è disposta di diritto qualora, nel termine di5 anni in caso di delitti o di 2 anni in caso di contravvenzioni, il condannato: 1)commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui vengainflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riportiun’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a una pena che,cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163;mentre nel caso in cui tali limiti non siano stati valicati il giudice è facoltizzato allarevoca dell’ordine di sospensione condizionale della pena, tenuto conto dell’indolee della gravità del reato.Va, infine, ricordato che in base all’art. 165, secondo comma, cod. pen.,quando viene concessa a una persona che ne ha già usufruito e salvo che essa siastata disposta ai sensi del quarto comma dell’art. 163, la sospensione condizionaledella pena deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previstinel primo comma, ovvero: alle restituzioni, al pagamento della somma liquidata atitolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull ’ammontare diesso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Inoltre,essa può essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti,all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se ilcondannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore dellacollettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata dellapena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, come dedotto nel ricorso delProcuratore generale, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presuppostidi legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionaledell’esecuzione della pena, addivenendo alla formulazione di una prognosifavorevole in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA], in futuro, si astenga dal commettereulteriori reati, «anche in considerazione dell’assenza di precedenti penali» (v. pag.6 della sentenza impugnata).3.1. Tuttavia, secondo quanto è dato evincere dal certificato del casellariogiudiziale, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato: 1) con decreto penale emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 12 gennaio 2022,esecutivo il 23 marzo 2023, con cui è stata applicata l’ammenda di 500,00 euro inrelazione alla contravvenzione prevista dall’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110,commessa il 24 giugno 2022 in Cagliari; 2) con decreto penale del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2023, esecutivo il 23febbraio 2024, con cui è stato inflitta la pena dell’arresto per la durata di 10 giorni,sostituita con l’ammenda di 750,00 euro in relazione al reato previsto dall’art. 650cod. pen., commesso il 16 maggio 2022 in Guspini; 3) la sentenza in data 24novembre 2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari,irrevocabile il 23 marzo 2024, con cui è stata inflitta la pena di 4 mesi di reclusionein relazione al delitto di lesioni personali previsto dall’art. 582 cod. pen., commessoil 13 marzo 2021 in Guspini; 4) la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 5 luglio2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024, con cui è stata inflitta la pena,condizionalmente sospesa, di 4 mesi di reclusione in relazione ai delitti, unificatidalla continuazione, di violenza privata ex art. 610 cod. pen., commesso fino al 26gennaio 2021 in [OSCURATO:PERSONA]Elena, di violazione del provvedimento diallontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghifrequentati dalla persona offesa di cui all’art. 387-bis cod. pen., commesso il 29settembre 2021 in [OSCURATO:PERSONA]Elena, di minaccia previsto dall’art. 612, secondocomma, cod. pen., commesso il 29 settembre 2021 in [OSCURATO:PERSONA]Elena; 5) lasentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 28 febbraio 2025, irrevocabileil 12 luglio 2025, di condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 500,00euro di multa inflitta per il delitto di rapina previsto dall’art. 628, secondo comma,cod. pen., commesso il 19 agosto 2023 in Cagliari; 6) la sentenza della Corte diappello di Cagliari in data 16 ottobre 2025, irrevocabile il 30 novembre 2025, cheha applicato la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 414,00 euro di multa inrelazione ai reati di rapina in concorso ai sensi degli artt. 110, 628, primo e terzocomma, cod. pen., commesso il 2 marzo 2024 in Cagliari, e di porto di armi exartt. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 2 marzo 2024 inCagliari.3.2. Da tali premesse discende che la valutazione prognostica formulata dalTribunale di Cagliari è stata fondata su un dato travisato, costituito dall ’assenza diprecedenti penali; una circostanza, questa, che è suscettibile, all’evidenza, diridondare in termini di manifesta illogicità della motivazione.Pertanto, la statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionaledella pena deve essere annullata, restando assorbita, anche se non preclusa,l’ulteriore doglianza articolata con il secondo motivo del ricorso e relativa alleprescrizioni obbligatorie da applicare in caso di seconda concessione del beneficio,il cui scrutinio ovviamente presupporrebbe che la statuizione relativaall’applicazione della sospensione condizionale fosse stata mantenuta.3.3. In ultimo giova rilevare che l’annullamento deve essere disposto con rinvionon potendosi astrattamente escludere l’applicazione del beneficio pur dopo unaprecedente concessione, avvenuta con la sentenza del Tribunale di Cagliari in data5 luglio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024, relativa a delitti commessi fino al26 gennaio 2021 e in data 29 settembre 2021, per i quali è stata inflitta la penacomplessiva di 4 mesi di reclusione. Ciò in quanto i fatti oggetto del presenteprocedimento sono stati commessi il 25 aprile 2023 e, dunque, prima delpassaggio in giudicato, avvenuto il 2 dicembre 2024, della sentenza con cui erastata concessa la prima sospensione condizionale. Ciò che, pertanto, teoricamenteconsentirebbe la nuova applicazione del beneficio alla luce della previsione dell’art.164, quarto comma, cod. pen. che la ammette, come già osservato, a condizioneche la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condannaanche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.; situazionericorrente nel caso di specie atteso che la pena già condizionalmente sospesa erapari a 4 mesi di reclusione e che quella inflitta con la sentenza oggi impugnata èpari a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa.E ove il Giudice del rinvio, nonostante i numerosi precedenti penali, dovesse,comunque, determinarsi per una nuova concessione del beneficio, non è superfluosottolineare che, come rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, dovrebbe in ognicaso trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 165 cod. pen., cheprescrive, come detto, l’obbligatorio adempimento di una serie di obblighi, megliospecificati al primo comma dello stesso articolo.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla concessione della sospensione condizionale, sicché la sentenzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alTribunale di Cagliari. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione dellasospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari.Così deciso il 04/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]