CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 agosto 1959
Cassazione n. 10022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1959 avverso l'ordinanza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in veste di giudice dell'esecuzione con ordinanza del 1.4.2022 ha rigettato l'istanza del 10.1.2022 di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena della libertà controllata della durata di mesi quattro in ordine al reato di cui all'art. 699 cod. pen., cui è stato sottoposto dal 26.11.2021. La giustificazione del rigetto è che la pena sostitutiva non poteva rientrare nel primo "momento concorsuale". Si richiama il provvedimento del P.g. del 9.11.2016. 2. La difesa, con il ricorso, ha articolato due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia la violazione degli artt. 73 e ss. cod. pen. e 663 cod. proc. pen. per l'esclusione di detta condanna dal primo cumulo. Andava considerato, infatti, che il provvedimento del procuratore generale del 28.10.2019 modificava il precedente cumulo e il fatto che in tale provvedimento si sia mancato di inserire tale condanna non deve ridondare a danno del condannato. 2.2. Col secondo motivo denuncia l'ulteriore violazione di dette norme e vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell'esecuzione ha di fatto omesso di provvedere, ritenendo che vi avesse già provveduto il procuratore generale territoriale. Era proprio il compito del giudice dell'esecuzione quello di verificare l'esattezza o meno del provvedimento del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale di questa Corte, il giudice dell'esecuzione non ha esaminato i cumuli al fine di verificare se era stata inserita la pena sostitutiva oggetto della condanna in questione e quale conseguenza l'inserimento o il mancato inserimento aveva avuto sull'avvenuta esecuzione della relativa sanzione. Dal verbale in atti, invece, risulta che dal 30.11.2021 al 29.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] ha espiato la pena della libertà controllata; pertanto, essendo stato impugnato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, alla questione sottoposta all'esame della Corte di appello avrebbe dovuto darsi una risposta specifica, non potendo il giudice dell'esecuzione rimandare tale determinazione allo stesso Procuratore generale. Va, infatti, richiamato il principio di diritto espresso già dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474) per il quale la pena da espiare derivante da nuovo titolo esecutivo va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate, ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero. Di conseguenza il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto spiegare come tale principio fosse stato applicato nell'ultimo provvedimento di cumulo rilevante. 2. All'accoglimento del ricorso deve conseguire l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, Sezione di