CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 1.2.2021 dal G.U.P. del Tribunale di Messina, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'impugnazione proposta nell'interesse di LOMONACO Rosario si richiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena alla luce non solo della confessione resa dal predetto ma anche della collaborazione dallo stesso prestata. In motivazione, la Corte di secondo grado conferma il trattamento sanzionatorio apparendo congruo e proporzionato all'entità dei fatti e non ravvisa alcun elemento positivamente apprezzabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di LOMONACO, essendo già evidente la sua responsabilità all'atto dell'intervenuta confessione e bene avendo potuto l'arma essere recuperata anche senza il suo apporto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LOMONACO Rosario deducendo plurimi vizi motivazionali. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]