CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08616/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6464-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68/A; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato- avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6464/2020 Numero sezionale 2900/2022 Numero di raccolta generale 8616/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d’ufficio nominato per il giudizio di legittimità per l’imputata [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. RG. 21488/2018, definito con sentenza n. 30436/2019, chiedeva al Tribunale di Palermo, quale giudice di appello, la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta. Il Tribunale con decreto del 27 gennaio 2020 ha rigettato la richiesta, in quanto l’appello era stato dichiarato inammissibile. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Il motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 31 disp. att. c.p.p., 82 e 116 del DPR n. 115/2002 nonché dell’art. 116 co. 1 del medesimo DPR, in quanto il Tribunale non si sarebbe avveduto che il ricorrente aveva assistito l’imputata in sede di legittimità, sicché non rilevava l’esito che il processo aveva avuto nei gradi di merito. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha, infatti, impugnato direttamente in sede di legittimità il decreto con il quale il Tribunale ha rigettato la sua richiesta di liquidazione dei compensi, senza prima avvalersi Ric. 2020 n. 6464 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6464/2020 Numero sezionale 2900/2022 Numero di raccolta generale 8616/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 del rimedio dell’opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002. Questa Corte ha però affermato che (Cass. n. 4020/2011) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento, è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi (conf. Cass. n. 22709/2010). Né appare sostenibile quanto sostenuto nella memoria del ricorrente secondo cui il ricorso qui proposto dovrebbe convertirsi in opposizione, con la trasmissione degli atti nuovamente al Tribunale, e ciò in quanto l‘erronea individuazione del mezzo di impugnazione determina l‘inammissibilità del ricorso. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Ric. 2020 n. 6464 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6464/2020 Numero sezionale 2900/2022 Numero di raccolta generale 8616/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 6464 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U