CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CORTALE il 27/07/1969 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce quattro motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuari,. generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cei.:e territoriale (si vedano le pagine da 4 a 7 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in coip:, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M