Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20263/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato l'applicazione della misura di scurezza della libertà vigilata; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3-5 dell'ordinanza impugnata), contro cui il ricorso si limita a riproporre la tesi dell'assenza di pericolosità attuale del condannato, che è un accertamento di fatto, e che, in realtà, è stato motivato in modo non illogico nel provvedimento impugnato con il riferimento al profondo radicamento nel crimine dell'interessato, alla mancanza di atti concreti di allontanamento dal contesto del crimine organizzato da cui non si è mai dissociato, alla brevità del periodo di osservazione extramuraria in semilibertà, all'insufficienza della riflessione sui reati commessi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al' versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato l'applicazione della misura di scurezza della libertà vigilata; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3-5 dell'ordinanza impugnata), contro cui il ricorso si limita a riproporre la tesi dell'assenza di pericolosità attuale del condannato, che è un accertamento di fatto, e che, in realtà, è stato motivato in modo non illogico nel provvedimento impugnato con il riferimento al profondo radicamento nel crimine dell'interessato, alla mancanza di atti concreti di allontanamento dal contesto del crimine organizzato da cui non si è mai dissociato, alla brevità del periodo di osservazione extramuraria in semilibertà, all'insufficienza della riflessione sui reati commessi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al' versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata
Sentenza Cassazione n. 20263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris