CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1976
Cassazione n. 46395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1964 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo medesimo difensore, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata lamentando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 4 co. 4 bis L. n. 401 del 1989; in particolare, con il primo motivo in relazione al profilo della responsabilità degli imputati, non essendo raggiunta in giudizio una piena prova in ordine alla illegittimità dell'attività di internet point svolta all'interno del locale adibito anche a rivendita di ricariche di gioco, dotata di regolare licenza; con il secondo motivo si duole in ragione della erronea valutazione delle prove documentali a discarico fornite dalla difesa; con il terzo motivo, specificatamente relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'estraneità ai fatti relativi alla gestione del centro internet point in quanto presente sul luogo al posto del titolare momentaneamente assente. Rilevato che le argomentazioni contenute in tutti i motivi sono in punto di fatto e dunque prive dell'enunciazione delle ragioni di diritto, aventi aci oggetto doglianze riproduttive di censure già adeguatamente vagliate con non illogica motivazione, e che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione c:ongrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo in ordine alla mancata esibizione dell'autorizzazione di cui all'art. 88 TULS relativa alla gestione di attività di gioco e scommesse e alla testimonianza dell'operante che ha trovato il Mangione dietro il bancone in evidente atteggiamento gestorio ie. che ha dichiarato spontaneamente agli operanti che la gestione delle scommesse fosse effettuata da entrambi i ricorrenti. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsa e condanna li ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 otto